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TITOLO
I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
ART. 1 - Consiglieri comunali.
1- Le modalitā di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla Legge 25.03.1993
n.81.
2- I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano
i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione
degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio
adotta la prescritta deliberazione.
ART. 2 - Prima seduta del Consiglio - Consigliere anziano
1- La prima convocazione del Consiglio č disposta entro dieci giorni dalla
proclamazione degli eletti. Per la circostanza č convocato dal Sindaco
e presieduto dal Consigliere an-ziano fino alla elezione del Presidente
dell'Assemblea.
2- E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale
ai sensi del-l'art.72, quarto comma, del testo unico delle Leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali,
approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, con esclusione del Sindaco
neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.
3- L'avviso di convocazione č notificato agli eletti almeno cinque giorni
prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Consigliere
anziano, va contestualmente parte-cipato al Prefetto.
ART.3 - Primi adempimenti del Consiglio
1-Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi della legge 25 marzo
1993, n.81, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
· convalida degli eletti;
· elezione del Presidente dell'Assemblea;
· comunicazione dei componenti della Giunta;
· discussione e approvazione degli indirizzi generali e di Governo.
TITOLI DEL :
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