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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
A corredo di quanto già , nel rispetto della vigente normativa
contenuta nella Pubblicazione n. 5, emanata dalla Direzione centrale dei
servizi elettorali - Ministero dellInterno, che detta Istruzioni
per la presentazione e lammissione delle candidature, ritiene
opportuno unire alle Istruzioni centrali, da tener sempre
presenti, una breve guida per una corretta presentazione delle candidature,
che evidenzia e sintetizza i punti salienti delle istruzioni, già
contenute nel suddetto opuscolo del Ministero.
1. La presentazione della dichiarazione di candidatura alla
carica di Sindaco e la lista dei candidati alla carica di Consigliere
deve essere sottoscritta da un minimo di 200 elettori residenti nel Comune
a un massimo di 400. Tale regola ha valenza per tutti i Comuni che, come
Olbia, superano la soglia dei 40.001 residenti e non oltrepassano quella
dei 100.000 residenti.
2. Le firme degli elettori sottoscrittori, le firme di chi accetta la
candidatura a Sindaco e a Consigliere devono essere autenticate ai sensi
di legge: ogni autenticazione apposta 180 giorni prima del giorno precedente
il termine fissato per la presentazione delle candidature è nulla.
3. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione
di presentazione di lista.
4. I sottoscrittori elettori che non sanno firmare o non possono firmare
possono comunque aderire alla dichiarazione di presentazione delle candidature
recandosi con due testimoni presso un notaio o un segretario comunale
o un impiegato comunale incaricato, che formulerà apposito verbale
di adesione.
5. Al fine della compilazione della lista si sottolinea lesigenza
che vengano preferibilmente utilizzati fogli di formato A3, per la riproduzione
dellAllegato n. 2 e degli atti separati. Lallegato n. 2 e
gli atti separati devono contenere il contrassegno di lista, i nominativi
dei candidati e le loro generalità nonché il nome, cognome,
luogo e data di nascita dei sottoscrittori.
6. Si evidenzia che ciascun primo foglio (allegato n. 2) e ciascun atto
separato dovrà contenere il timbro e la autentica delle firme dei
sottoscrittori effettuata dal pubblico ufficiale incaricato. Lautentica
delle sottoscrizioni deve essere contestuale alla raccolta delle firme.
Si ricorda, ad ogni buon conto, che i fac-simile dellAllegato 2
e dellatto separato sono disponibili presso lUfficio Elettorale
del Comune.
7. La dichiarazione di presentazione delle candidature (Allegato n. 2
più gli annessi atti separati) deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
a) dichiarazione di accettazione di candidatura alla
carica di Sindaco e di collegamento a liste di candidati al consiglio
comunale, con firma autenticata (allegato n. 5);
b) dichiarazione di accettazione di candidatura alla
carica di consigliere, con firma autenticata (allegato n. 7);
c) certificati collettivi di iscrizione nelle liste
elettorali del Comune dei cittadini sottoscrittori di lista;
d) certificati di iscrizione nelle liste elettorali
di un qualsiasi Comune della Repubblica del candidato a Sindaco e dei
candidati a consigliere;
e) allegato n. 3 per quei cittadini elettori presentatori
di lista che per qualsiasi motivo non siano in grado di apporre la propria
firma;
dichiarazione dei delegati di lista, con firma autenticata, del collegamento
con il candidato alla carica di Sindaco (allegato n. 6 / allegato n. 5);
g) modello del contrassegno di lista possibilmente su
carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due diverse misure,
ciascuna in triplice esemplare, rispettivamente circoscritti uno da un
cerchio del diametro di cm. 10 (per la produzione sul manifesto delle
liste dei candidati) e laltro da un cerchio del diametro di cm 2
(per la riproduzione sulla scheda di votazione). Eventuali diciture facenti
parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio;
h) una copia del programma amministrativo da affiggere
allalbo pretorio;
i) lallegato n. 2 deve contenere la designazione di
due delegati di lista che hanno facoltà di assistere al sorteggio
del numero progressivo da assegnare alla lista ammessa nonchè di
nominare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e lUfficio
centrale;
l) la dichiarazione, sottoscritta dal presidente o dal
segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari
regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei
rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti alluopo
da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le
liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito
o gruppo politico stesso (solo per i partiti o gruppi politici che abbiano
avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere
o nel Parlamento Europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare
anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso);
8. Nessun cittadino può essere candidato in più di una lista
di uno stesso Comune;
9. Il numero dei candidati alla carica di Consigliere Comunale, presenti
in ciascuna lista, nei Comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti,
non può essere inferiore a 20, né superiore a 30.
10. La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del
Comune dalle ore 08:00 del 30° giorno alle ore 12:00 del 29° giorno
antecedente la data della votazione.
Il Segretario comunale dovrà rilasciare ricevuta dettagliata degli
atti presentati recante anche lindicazione del giorno e dellora
di presentazione della lista.
11. Gli stampati sono a disposizione degli interessati presso lUfficio
Elettorale Comunale.
Al fine di meglio evidenziare gli aspetti di maggiore rilievo relativi
agli adempimenti preelettorali di cui si tratta, si ripetono di seguito
alcune prescrizioni già sopra indicate:
La raccolta delle sottoscrizioni previste dalla norma per la presentazione
delle candidature a Sindaco e a Consigliere comunale da parte di ciascuna
lista è auspicabile che avvenga su foglio denominato formato
A3 il quale, al momento delle sottoscrizioni deve essere corredato
dalla indicazione chiara del contrassegno della lista e dei nominativi
e delle generalità dei candidati.
Le stesse indicazioni (contrassegno di lista
e nominativi e generalità dei candidati) devono essere contenute
negli atti separati che vengono uniti allallegato n. 2, per ciascuna
lista.
Si evidenzia che ciascun primo foglio (all. n. 2) e ciascun atto separato
dovrà contenere il timbro e lautentica delle firme dei sottoscrittori
da parte del pubblico ufficiale incaricato.
Lautentica delle sottoscrizioni deve essere contestuale alla raccolta
delle firme.
Gli uffici comunali, allo scopo di garantire limmediato rilascio
delle certificazioni inerenti alla presentazione delle liste, saranno
aperti il giorno Giovedì 25 Aprile, dalle ore 9 alle ore 13 e nel
pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18; per la presentazione delle candidature
nel giorno di Venerdì 26 aprile dalle ore otto alle ore venti;
Sabato 27 aprile dalle ore 8 alle ore 12.
Al fine di consentire il ritiro delle tessere elettorali o dei loro duplicati,
qualora gli elettori non le abbiano ricevute al proprio domicilio, gli
uffici comunali rimarranno aperti da Martedì 21 Maggio a Sabato
25 Maggio dalle ore nove alle diciannove, mentre Domenica 26 Maggio, giorno
della votazione, rimarranno aperti per lintera giornata fino allorario
di chiusura dei seggi.
A norma della Legge 04 aprile 1956 n. 212 (disciplina della propaganda
elettorale) da martedì 23 aprile a giovedì 25 aprile, il
Commissario straordinario, con i poteri della Giunta, dovrà stabilire
e delimitare, in ogni centro abitato, gli spazi da destinare alle affissioni
di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno
alle consultazioni comunali con gruppi o liste di candidati, nonché
di coloro che, non partecipando direttamente alla competizione, avranno
fatto pervenire entro lunedì 22 aprile (34° giorno antecedente
quello della votazione) apposita domanda intesa a fiancheggiare uno di
tali gruppi o liste di candidati.
Maggiori informazioni sono riportate sul
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