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Il Prefetto della Provincia di Sassari


VISTA la sentenza del TAR Sardegna di Cagliari n. 8/2002 pronunciata nell'udienza del 15 u.s. e depositata in data 16 u.s., con la quale sono state annullate integralmente le operazioni elettorali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Olbia ed il conseguente atto di proclamazione degli eletti a seguito di ricorsi presentati tra l'altro avverso il provvedimento dì ammissione alle stesse elezioni - svoltesi il 13 ed il 27.5.2001 - di alcune liste di candidati e le conseguenti operazioni di voto;

VISTA la lettera a firma di 16 consiglieri del Comune di Olbia, su 30 assegnati allo stesso organo, datata 16 u.s. e protocollata da parte dell'Ente nella medesima data del 16 u.s., (qui pervenuta con nota di quel segretario generale n. 3051 del 16 u.s.) con la quale i medesimi rassegnano le dimissioni dalla carica ai sensi del combinato disposto degli artt. 38/8 e n. 141/1 lett. b n.3 del D. Lg.vo 18.8.2000 n. 267;
VISTO, l'art. 85 del D.P.R. 16.5.1960 n. 570 ai sensi del quale, nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni comunali, il Prefetto provvede alla provvisoria amministrazione dell'Ente a mezzo di un commissario;

VISTO l'art. 141 del suddetto D. Lg.vo 267/2000 in base al quale i consigli comunali vengono sciolti tra l'altro per cessazione dalla carica per dimissioni contestuali della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco, con conseguente nomina di un commissario per l'amministrazione provvisoria dell'ente;

ATTESO quindi che occorre individuare il presupposto e titolo giuridico sulla base del quale disporre tale amministrazione provvisoria del Comune in questione e quindi quale delle due succitate evenienze debba essere addotta nella fattispecie;

VISTO il parere fornito, a richiesta dello scrivente, dal Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali con nota prot. n_ 15973/52 del 17 u.s. - con il quale è stato ritenuto che detta fattispecie integri i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 141/1° lett. b n. 3 del citato D. Lg.vo 267/2000 per tali dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri assegnati;

RITENUTO che nella fattispecie di cui sopra debba trovare applicazione il succitato art. 141/1° lett. b n. 3 D. Lg.vo 267/2000 e che quindi debbano essere adottati i provvedimenti previsti per tale evenienza, ed in particolare lo scioglimento del Consiglio Comunale di Olbia;

DATO atto che contestualmente viene avanzata proposta di tale scioglimento al Ministero dell'Interno;

RITENUTO altresì che a causa di dette dimissioni si sia venuta a configurare una situazione tale da pregiudicare gravemente il regolare svolgimento delle funzioni da parte di quell'Ente e che quindi sussistano pure i presupposti di necessità ed urgenza per la sospensione del suddetto Consiglio Comunale, come peraltro pure sostenuto dal Ministero dell'Interno con il suddetto parere;

RITENUTO pertanto di nominare un commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione dell'Ente nelle more di tale scioglimento ai sensi dell'art. 1'41/7° del predetto D. Lg.vo 267/2000;

RITENUTO di poter individuare tale commissario nel Dr. Mario Tafaro: Viceprefetto;

VISTO il T.U.EE.LL. approvato cori D. Lg.vo 18.8.200 n.267;


DECRETA

Il Consiglio Comunale di Olbia è sospeso ai sensi dell'art. 141/1° letta b. n. 3 e 7° del D. Lg.vo 267/2000.

Il Dr. Mario Tafaro, Viceprefetto, è nominato, con decorrenza immediata, Commissario di tale Comune, con i poteri del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco, per assicurarne la provvisoria amministrazione.

Il predetto Commissario è incaricato della notifica del presente decreto ai componenti il Consiglio Comunale di Olbia.

Avverso il presente decreto é ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna di Cagliari ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalia data di tale notifica.


Sassari, 18 gennaio 2002
IL PREFETTO, GIORGIO FADDA