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Il Prefetto della Provincia di Sassari
VISTA la sentenza del TAR Sardegna di Cagliari n. 8/2002 pronunciata nell'udienza
del 15 u.s. e depositata in data 16 u.s., con la quale sono state annullate
integralmente le operazioni elettorali per il rinnovo del Sindaco e del
Consiglio Comunale di Olbia ed il conseguente atto di proclamazione degli
eletti a seguito di ricorsi presentati tra l'altro avverso il provvedimento
dì ammissione alle stesse elezioni - svoltesi il 13 ed il 27.5.2001
- di alcune liste di candidati e le conseguenti operazioni di voto;
VISTA la lettera a firma di 16 consiglieri del Comune di Olbia, su 30
assegnati allo stesso organo, datata 16 u.s. e protocollata da parte dell'Ente
nella medesima data del 16 u.s., (qui pervenuta con nota di quel segretario
generale n. 3051 del 16 u.s.) con la quale i medesimi rassegnano le dimissioni
dalla carica ai sensi del combinato disposto degli artt. 38/8 e n. 141/1
lett. b n.3 del D. Lg.vo 18.8.2000 n. 267;
VISTO, l'art. 85 del D.P.R. 16.5.1960 n. 570 ai sensi del quale, nel caso
in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni
comunali, il Prefetto provvede alla provvisoria amministrazione dell'Ente
a mezzo di un commissario;
VISTO l'art. 141 del suddetto D. Lg.vo 267/2000 in base al quale i consigli
comunali vengono sciolti tra l'altro per cessazione dalla carica per dimissioni
contestuali della metà più uno dei membri assegnati, non
computando a tal fine il sindaco, con conseguente nomina di un commissario
per l'amministrazione provvisoria dell'ente;
ATTESO quindi che occorre individuare il presupposto e titolo giuridico
sulla base del quale disporre tale amministrazione provvisoria del Comune
in questione e quindi quale delle due succitate evenienze debba essere
addotta nella fattispecie;
VISTO il parere fornito, a richiesta dello scrivente, dal Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali con nota prot. n_ 15973/52
del 17 u.s. - con il quale è stato ritenuto che detta fattispecie
integri i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art.
141/1° lett. b n. 3 del citato D. Lg.vo 267/2000 per tali dimissioni
contestuali della metà più uno dei consiglieri assegnati;
RITENUTO che nella fattispecie di cui sopra debba trovare applicazione
il succitato art. 141/1° lett. b n. 3 D. Lg.vo 267/2000 e che quindi
debbano essere adottati i provvedimenti previsti per tale evenienza, ed
in particolare lo scioglimento del Consiglio Comunale di Olbia;
DATO atto che contestualmente viene avanzata proposta di tale scioglimento
al Ministero dell'Interno;
RITENUTO altresì che a causa di dette
dimissioni si sia venuta a configurare una situazione tale da pregiudicare
gravemente il regolare svolgimento delle funzioni da parte di quell'Ente
e che quindi sussistano pure i presupposti di necessità ed urgenza
per la sospensione del suddetto Consiglio Comunale, come peraltro pure
sostenuto dal Ministero dell'Interno con il suddetto parere;
RITENUTO pertanto di nominare un commissario prefettizio per la provvisoria
amministrazione dell'Ente nelle more di tale scioglimento ai sensi dell'art.
1'41/7° del predetto D. Lg.vo 267/2000;
RITENUTO di poter individuare tale commissario nel Dr. Mario Tafaro: Viceprefetto;
VISTO il T.U.EE.LL. approvato cori D. Lg.vo 18.8.200 n.267;
DECRETA
Il Consiglio Comunale di Olbia è sospeso
ai sensi dell'art. 141/1° letta b. n. 3 e 7° del D. Lg.vo 267/2000.
Il Dr. Mario Tafaro, Viceprefetto, è nominato, con decorrenza immediata,
Commissario di tale Comune, con i poteri del Consiglio Comunale, della
Giunta e del Sindaco, per assicurarne la provvisoria amministrazione.
Il predetto Commissario è incaricato della notifica del presente
decreto ai componenti il Consiglio Comunale di Olbia.
Avverso il presente decreto é ammesso ricorso giurisdizionale al
T.A.R. Sardegna di Cagliari ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalia data di
tale notifica.
Sassari, 18 gennaio 2002
IL PREFETTO, GIORGIO FADDA
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