REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi:
515/2001 proposto da NIZZI SETTIMO, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Silvio Pinna e Bettino Arru, con elezione di domicilio
in Cagliari, Via San Lucifero n. 65, presso lo studio del primo legale;
521/2001 proposto da LUCIANO PIETRO, AZARA MADDALENA ,
VALLERI SALVATORICO rappresentati e difesi dagli avv.ti ALLENA GIANNI
e CARBONI FRANCESCO, con domicilio eletto in CAGLIARI, VIA SCANO N.
87, presso TRULLU GIANFRANCO;
522/2001 proposto da SANNA RENZO E SANNA GIOVANNI, NOTO
VANNI rappresentati e difesi dagli avv.ti LAURO GIOVANNI MARIA e SEQUI
MARCELLO, con domicilio eletto in CAGLIARI, VIA SALARIS N.29, presso
LAURO GIOVANNI MARIA;
536/2001 proposto da BARDANZELLU FRANCESCO, ASARA ANTONIO
e SANNA ANTONELLO rappresentati e difesi dagli avv.ti CANDIO ROBERTO
e CUALBU GIOVANNI F., con domicilio eletto in CAGLIARI, PIAZZA COSTITUZIONE
N. 2, presso CANDIO ROBERTO;
816/2001 proposto da PUTZU MASSIMO, rappresentato e difeso
dall'avv. LEI ANTONIO MARIA, e dall'avv. GIANNI ALLENA, con domicilio
eletto in CAGLIARI, VIA SCANO N. 87, presso TRULLU GIANFRANCO;
830/2001, 831/2001, 832/2001, 833/2001, 834/2001 e 835/2001
proposti da STATZU NICOLA rappresentato e difeso dall'avv. CARBONI FRANCESCO
e dall'avv. GIANNI ALLENA, con domicilio eletto in CAGLIARI, VIA SCANO
N 87, presso TRULLU GIANFRANCO;
851/2001 proposto da BARDANZELLU GIANFRANCO rappresentato
e difeso dall'avv. COTZA EULO, con domicilio eletto in CAGLIARI, P.ZZA
MICHELANGELO N.14 , presso COTZA EULO;
contro
COMUNE DI OLBIA, in persona del Sindaco in carica, costituitosi
in giudizio nei ricorsi nn. 816 - 830 -831 - 832 - 833 - 834/2001 nei
quali è rappresentato e difeso dall'avv. Bettino Arru, con elezione
di domicilio in Cagliari, ed elettivamente domiciliato in Cagliari,
VIA SONNINO N33, presso lo studio dell'avv. Piero Franceschi;
- SOTTOCOMMISSIONE ELETT CIRC. SEZ. STACCATA OLBIA, in persona del Presidente
in carica, costituitasi nei ricorsi nn. 816-830-831 - 832 - 833 - 834
- 835 e 851/2001, nei quali è rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato;
- il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, (solo
ricorso n. 515/2001), non costituitosi in giudizio;
e con l'intervento ad opponendum
(nei ricorsi nn. 515 - 521 - 522 e 536/2001) di CARBINI
NARDO, rappresentato e difeso dall'avv. CONTU GIOVANNI, con domicilio
eletto in CAGLIARI, VIA ANCONA N.3, presso la sua sede;
e nei confronti di
(nei ricorsi nn. 816 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 -
835 - 851/2001),
DEROSAS SALVATORE, ACHENZA MARINO GIUSEPPE, CERVO CARLO SIMPLICIO, PASCUCCI
LILIANA rappresentati c difesi dagli avv.ti Alberto Onorato, Laura Grondona
e Giuseppina Balata, con elezione di domicilio in Cagliari, via Sanna
Randaccio n. 36, presso lo studio dei primo legale;
e di
(nei ricorsi nn. 816-835/2001), UGGIAS GIOMMARIA, rappresentato
e difeso da se medesimo e dall'avv. Silvio Pinna, con elezione di domicilio
in Cagliari, via San Lucifero n. 65, presso lo studio del secondo legale;
e con l'intervento ad opponendum di
nei ric. nn. 515- 521- 522 536/2001 CARBINI NARDO, rappresentato
e difeso dall'avv. Giovanni Contu, ed elettivamente domiciliato in Cagliari,
via Ancona n. 3, presso lo studio del medesimo legale
e di
( nei ricorsi nn. 816, 830, 831, 832, 833, 834, 835 e
851/2001) CACHIA CARMELO, ALTANA MARIO IGNAZIO, MELONI GIAMPAOLO, SCANO
ANTONIO RAIMONDO, CATTROCCI SILVERIO, UGGIAS GIOMMARIA (ric. nn. 830,
831, 832, 833, 834 e 851/2001) RICCIU GIOVANNI MARIA, CARIA PIER LUIGI,
BACCIU MASSIMO, ZENIA ANTONIA, SPANU PIETRINA, MARCETTI CARLO, ASARA
STEFANO, FIDELI LIVIO SALVATORE, CASU GIANFRANCO MURA PIER GIOVANNI,
BURRAI ELENA, PIZZADILI ANTONIO. PIRINA PAOLO, FIORENTINO FABIO, SPANO
VALERIO, PALITTA GIAN PIERO, PIRO MARCO, NIZZI SETTIMO. CALARESU PAOLO
ANDREA, CARZEDDA PIETRO VITTORE, RUDA ANTONELLO, tutti non costituiti
in giudizio;
ric. 515/2001:
dei verbali nn. 60, 61 e 63 deI 15/4/2001, con i quali la Sottocommissione
Elettorale Circondariale - Sezione Staccata di Olbia- ha ricusato tre
distinte liste di candidati per il rinnovo del Consiglio Comunale di
Olbia, avente come candidato a Sindaco il dott. Settimo Nizzi, ed in
particolare quelle denominate U.D.R. "Unione Democratiche perla
Repubblica", "Alleanza Nazionale" e Nuovo PSI",
in quanto "non risultano osservate le modalità di raccolta
delle sottoscrizioni degli elettori sui moduli prescritti secondo quanto
stabilito dall'art 32/2° del DPR 16/5/1960 n. 570 e successive modifiche";
ric. n. 521/2001:
del provvedimento deI 15/4/2001, conosciuto per notificazione
il 16/4/2001 con il quale è stata ricusata la lista avente per
contrassegno un cerchio con bordo rosso, bianco, corona circolare verde
nella quale sulla parte superiore è la scritta Partito Socialista
e nella parte inferiore Nuovo PSI con al centro del cerchio, su fondo
bianco la raffigurazione di un garofano con corolla rossa e gambo verde;
ric. n. 522/2001:
del provvedimento in data 15/4/2001 (verbale n. 60) con
il quale la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Tempio-Sezione
Staccata di Olbia ha ricusato la lista elettorale per il rinnovo del
Consiglio Comunale di Olbia denominata "Unione Democratica per
la Repubblica", in quanto "non risultano osservale le modalità
di raccolta delle sottoscrizioni degli elettori sui moduli prescritti
secondo quanto stabilito dall'art. 32/2° del DPR 16/5/1960 n.570
c successive modificazioni";
ric.n.536/2001:
a) del provvedimento in data 15/4/2001 (verbale n. 61)
con il quale la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Tempio
-Sezione Staccata di Olbia ha ricusato la lista elettorale per il rinnovo
del Consiglio Comunale di Olbia avente come candidato a Sindaco il Sig.
Settimo Nizzi, avente per contrassegno la scritta "cerchio contenente
in basso altro più piccolo in cui figura una fiamma tricolore
su base trapezoidale con scritta M.S.I. Nella parte superiore dei cerchio
grande su sfondo azzurro dicitura-ALLEANZA NAZIONALE in quanto "non
risultano osservate le modalità di raccolta delle sottoscrizioni
degli elettori sui moduli prescritti secondo quanto stabilito dall'art.
32/2° dei DPR 16/5/1960 n. 570 e successive modificazioni";
b) di ogni altro atto o provvedimento che, rispetto a quello impugnato,
sia comunque presupposto, prodromico, connesso o consequenziale;
ric. n. 816/2001:
del verbale di proclamazione degli eletti nelle elezioni
amministrative tenutesi in Olbia in data 13/27 maggio 2001 per il rinnovo
della carica di Sindaco e del Consiglio Comunale, nonchè di ogni
altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ed in particolare
delle operazioni di voto nonché dei provvedimento di ammissione
delle liste "Olbia Città Democratica", "C.C.D.-C.D.U.",
"Forza Italia", "Partito Popolare Italiano", "
I Democratici" e "Unione Federalista Gallura' nella predetta
consultazione elettorale amministrativa;
ric. n. 830/2001:
dell'atto di proclamazione degli eletti nella lista deI Partito "I
Democratici" nella consultazione elettorale amministrativa per
il rinnovo deI Consiglio Comunale e deI Sindaco svoltesi nel Comune
di Olbia il 13 e il 27/5/2007, nonché dì ogni altro atto
conseguente e presupposto, ed in particolare dei provvedimenti di ammissione
della lista delle conseguenti operazioni di voto.
Della consultazione elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio
Comunale di Olbia;
ric. n. 831/2001:
dell'atto di proclamazione degli eletti nella lista dei
Partito Unione Federalista Gallura nella consultazione elettorale amministrativa
per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco svoltesi nel Comune
di Olbia il 13 e il 27/5/2001, nonché di ogni altro atto conseguente
e presupposto, ed in particolare dei provvedimenti di ammissione della
lista delle conseguenti operazioni di voto.
Della consultazione elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio
Comunale di Olbia;
ric. n. 832/2001:
dell'atto di proclamazione degli eletti nella lista dei
Partito Olbia Città Democratica nella consultazione elettorale
amministrativa per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco svoltesi
nel Comune di Olbia il 13 e il 27/5/2001, nonché di ogni altro
atto conseguente e presupposto, ed in particolare dei provvedimenti
di ammissione della lista delle conseguenti operazioni di voto.
Della consultazione elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio
Comunale di Olbia;
ric. n. 833/2001:
dell'atto di proclamazione degli eletti nella lista deI Partito CCD
CDU nella consultazione elettorale amministrativa per il rinnovo del
Consiglio Comunale e del Sindaco svoltesi nel Comune di Olbia il 13
e il 27/5/2001, nonché di ogni altro atto conseguente e presupposto,
ed in particolare dei provvedimenti di ammissione della lista delle
conseguenti operazioni di voto.
Della consultazione elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio
Comunale di Olbia;
ric. n. 834/2001:
dell'atto di proclamazione degli eletti nella lista del
Partito FORZA ITALIA nella consultazione elettorale amministrativa per
il rinnovo del Consiglio Comunale e deI Sindaco svoltesi nel Comune
di Olbia il 13 e il 27/5/2001, nonchè di ogni altro atto conseguente
e presupposto, ed in particolare dei provvedimenti di ammissione della
lista delle conseguenti operazioni di voto.
Della consultazione elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio
Comunale di Olbia;
ric. n. 835/2001:
dell'atto di proclamazione degli eletti nella lista del
Partito Popolare Italiano nella consultazione elettorale amministrativa
per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco svoltesi nel Comune
di Olbia il 13 e il 27/5/2001, nonchè di ogni altro atto conseguente
e presupposto, ed in particolare dei provvedimenti di ammissione della
lista delle conseguenti operazioni di voto.
Della consultazione elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio
Comunale di Olbia;
ric. n. 851/2001:
- del verbale di proclamazione degli eletti, in occasione
delle elezioni amministrative svoltesi nel Comune di Olbia, in data
13-27 maggio 2001, per il rinnovo della carica di Sindaco e deI Consiglio
Comunale;
- nonché di ogni ulteriore atto comunque connesso e/o coordinato,
anteriore e/o conseguente; in particolare, deI provvedimento di ammissione
alla sopraindicata consultazione elettorale amministrativa, delle liste
"DEMOCRATICI DI SINISTRA", "UNIONE FEDERALISTA DELLA
GALLURA", "QUATTRO MORI", "PARTITO POPOLARE ITALIANO",
"I DEMOCRATICI";
delle conseguenti operazioni di voto;
VISTI i ricorsi con i relativi allegati;
VISTI gli atti tutti delle cause;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 15 Gennaio 2002 il consigliere
MARCO LENSI;
UDITI gli avv.ti Silvio Pinna e Arru Bettino (quest'ultimo per il ricorrente
Nizzi Settimo e per il Comune di Olbia nel ricorso n. 816/2001), Gianni
Allena e A. M. Lei, Roberto Candio, Paolo Cotza, su delega, per i ricorrenti,
l'avv.to dello Stato Giulio Steri per l'Amministrazione statale costituita,
l'avv.to Giovanni Contu per l'interveniente ad opponendum Carbini, gli
avv.ti Onorato, Grondona, Balata, Silvio Pinna e Carlo Belardinelli,
quest'ultimo delegato dall'avv. G. Uggias, per i controintessati
costituiti;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con i ricorsi n. 515/01, 521/01, 522/01 e 536/01 i ricorrenti
sopra indicati chiedono l'annullamento dei provvedimenti indicati in
epigrafe, con i quali la Sottocommissione elettorale circondariale -sezione
di Olbia ha ricusato le liste elettorali pure indicate in epigrafe,
in quanto non sarebbero state osservate le modalità stabilite
dalla legge per la raccolta delle firme degli elettori sui moduli prescritti
ai fini della presentazione delle liste medesime, sostenendosi l'illegittimità
sotto vari profili di tali provvedimenti di esclusione delle liste in
questione.
Con i ricorsi n. 816/01, 830/01, 831/01, 832/01, 833/01, 834/01, 835/01
e 851/01 i ricorrenti indicati in epigrafe chiedono l'annullamento degli
atti indicati in epigrafe ed in particolare del verbale di proclamazione
degli eletti nelle elezioni amministrative tenutesi in Olbia in data
13-27 maggio 2001 per il rinnovo della carica di Sindaco e deI Consiglio
Comunale e dei provvedimenti di ammissione delle liste "Olbia Città
Democratica", "C.C.D.-C.D.U", "Forza Italia",
"Partito Popolare Italiano", "I Democratici", "Unione
Federalista Gallura", "Democratici di Sinistra" e "Quattro
Mori...", sostenendosi l'illegittimità sotto vari profili
di tali atti impugnati.
Concludono per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
Relativamente ai ricorsi in esame si sono costituiti in giudizio le
Amministrazioni e i controinteressati indicati in epigrafe, sostenendo
l' inammissibilità e l'infondatezza dei ricorsi di cui si chiede
il rigetto.
Con ordinanza collegiale istruttoria del 10 ottobre 2001 è stata
disposta l'acquisizione agli atti deI giudizio della documentazione
in originale relativa alla presentazione e ammissione delle liste "Olbia
Città Democratica", "C.C.D.-C.D.U.", "Forza
Italia", "Partito Popolarne Italiano", "I Democratici",
"Unione Federalista Gallura", "Democratici dì
Sinistra" e "Quattro Mori.." ed è stata, altresì,
disposta l'integrazione del contraddittorio in relazione al ricorso
n. 851/2001, incombente cui il ricorrente ha provveduto.
Con ordinanza collegiale istruttoria del 21 novembre 2001 è stata
disposta la verificazione, in contraddittorio con le parti, della documentazione
acquisita a seguito della citata ordinanza istruttoria del 10 ottobre
2001.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni,
insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2002, dopo ampia discussione, su
richiesta delle parti, tutte le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
È opportuno procedere alla riunione dei ricorsi
in esame, anche ai fini della decisione di merito, stante la connessione
tra gli stessi.
Deve, in primo luogo, dichiararsi l'improcedibilità dei ricorsi
nn. 515/2001, 521/2001, 522/2001 e 536/2001.
Considerato che con tali ricorsi si chiede l'annullamento dei provvedimenti
indicati in epigrafe, con i quali la Sottocommissione elettorale circondariale
- sezione di Olbia ha ricusato le liste elettorali pure indicate in
epigrafe, in quanto non sarebbero state osservate le modalità
stabilite dalla legge per la raccolta delle firme degli elettori sui
moduli prescritti ai fini della presentazione delle liste medesime,
deva rilevarsi che i medesimi ricorrenti non hanno tuttavia successivamente
proceduto all' impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti,
da cui consegue l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di
interesse alla decisione dei ricorsi in esame, proposti avverso i provvedimenti
di esclusione delle liste elettorali.
Ferma restando, infatti, la natura di atto immediatamente impugnabile
del provvedimento di esclusione di una lista dalla competizione elettorale,
deve comunque ritenersi l'improcedíbilità del ricorso
proposto contro un atto prodromico, quale è il provvedimento
di esclusione di una lista, nel caso in cui il ricorrente non abbia
impugnato anche l'atto di proclamazione degli eletti, nel frattempo
emanato (cfr. C.di S., V Sez., n. 924 del 13/8/1996 e n. 447 del 7/5/1994;
TAR Toscana, II Sez., n. 867 del 28/10/1999; TAR Campania-Napoli, n.1849
del 15/7/1997).
Passando all'esame dei restanti ricorsi, devono essere preliminarmente
disattese le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità
sollevate dalle controparti.
Non può essere in primo luogo condiviso l'assunto secondo cui
il termine per la proposizione dei ricorsi doveva decorre dal momento
della piena conoscenza dell'ammissione delle altre liste, posto che,
per giurisprudenza costante, i ricorsi in materia elettorale devono
essere proposti, di norma, contro l'atto finale della sequenza elettorale
e cioè contro la proclamazione degli eletti, sussistendo l'onere
di immediata impugnazione solo eccezionalmente per alcuni atti iniziali
o intermedi della sequenza elettorale, in ragione di una immediata lesività
che sussiste, ad esempio, per l'atto di esclusione di una lista e non
invece per l'atto di ammissione (cfr. C. di S., V Sez , n.328 del 6
marzo 1991 e n. 1408 del 31 dicembre 1993).
Deve rilevarsi che lo stesso precedente giurisprudenziale citato dai
controinteressati (C. di S., V Sez, n. 3212 dei 18 giugno 2001), conclude
le proprie argomentazioni in materia affermando che "sembrano in
questa prospettiva condivisibili gli orientamenti giurisprudenziali,
secondo i quali l'impugnazione contro l'ammissione è sempre facoltativa,
ferma restando quella comunque necessaria del successivo atto di proclamazione
degli eletti (cfr. C. di S., V, 3 febbraio 1999, n. 116)".
Non può altresì ritenersi l'inammissibilità dei
ricorsi in esame, per essere stati proposti dai rappresentanti politici
di liste non ammesse alle lezioni, i mi capolista sono attuali Assessori
nella Giunta Comunale nominata dal Sindaco risultato vittorioso nella
competizione elettorale di cui si chiede l'annullamento (ricorsi avanzati
da Statzu e Putzu), ovvero da soggetto che ha accettato la carica di
Assessore nella Giunta Comunale nominata dal Sindaco risultato vittoriosa
nella competizione elettorale di cui si chiede l'annullamento (ricorso
avanzato da Bardanzellu), non essendo identificabile alcuna giuridica
incompatibilità tra le predette circostanze e la proposizione
dei ricorsi in esame, considerato - tra l'altro - che i ricorsi sono
stati avanzati dai ricorrenti anche nella loro veste di cittadini elettori
iscritti nelle liste elettorali dei comune di Olbia, posizione legittimante
rispetto alla quale le predette circostanze non possono assumere alcuna
giuridica rilevanza.
In particolare, per quanto riguarda il ricorrente Bardanzellu, la circostanza
che il medesimo anteriormente alla proposizione dei ricorso abbia accettato
la carica di Assessore, non può essere considerato atto di acquiescenza
al risultato della competizione elettorale, ben potendo permanere l'interesse
del ricorrente all'annullamento della competizione elettorale, onde
avere nuovamente la possibilità di essere eletto Consigliere.
Deve essere inoltre disattesa l'eccezione dì inammissibilità
dei ricorsi per omessa notificazione ai partiti politici cui appartengano
i controinteressati, non potendo essere riconosciuta, in materia di
contenzioso elettorale, la veste tecnica di controinteressato ai partiti
politici cui appartengono i soggetti nominati Sindaco e Consiglieri
a seguito della competizione elettorale di cui si chiede l'annullamento,
bensì esclusivamente a questi ultimi soggetti.
Deve essere inoltre disattesa l'eccezione della Difesa Erariale di inammissibilità
dei ricorsi avanzati da Putzu e Bardanzellu, per essere stati proposti
cumulativamente contro più atti (i singoli provvedimenti di ammissione
delle liste alla competizione elettorale), al di fuori delle ipotesi
previste, dovendosi, invece, ritenere l'ammissibilità di tali
ricorsi cumulativi, in ragione della connessione funzionale esistente
tra i provvedimenti medesimi, quali atti facenti parte di un unico procedimento
ed altresì connessi anche sotto il profilo soggettivo in ragione
dell'identità dell'organo che ha emanato i provvedimenti in questione.
Deve essere disattesa altresì l'eccezione di carenza di giurisdizione
deI giudice amministrativo, avuto riguardo alla deliberazione di convalida
degli eletti.
Considerato infatti che con i ricorsi in esame si chiede l'annullamento
dell'atto di proclamazione degli eletti e dell'intera competizione elettorale,
non può che ritenersi palesemente sussistente la giurisdizione
del giudice amministrativo in ordine alla richiesta di annullamento
dì tali atti, la quale,
qualora raccolta, non potrebbe che comportare automaticamente il travolgimento
della deliberazione di convalida degli eletti.
Devono essere infine esaminate le eccezioni di inammissibilità
dei ricorsi in esame, sollevate dalla difesa dei controinteressati Achenza
e altri, per la prima volta, in sede di discussione alla pubblica udienza
del 15 gennaio 2002.
Non può essere in primo luogo condiviso l'assunto secondo cui
i ricorsi sarebbero inammissibili per genericità e indeterminatezza,
per non essere stata debitamente e circostanziatamente evidenziata dai
ricorrenti l'incidenza quantitativa, in termini di assegnazione di voti
e conseguente assegnazione di seggi, dell'impugnata ammissione delle
altre liste alla competizione elettorale, per cui non risulterebbe provato,
nel caso di specie, il superamento della prova di resistenza.
Ritiene il Collegio che la rilevanza dell'impugnata ammissione di tali
liste alla competizione elettorale e l'incidenza della stessa sui risultati
elettorali medesimi e quindi sull'atto di proclamazione degli eletti,
sia, nel caso di specie, di tutta evidenza, in ragione del notevole
numero delle liste di cui si contesta l'ammissione e della circostanza
pacifica e notoria che tali liste hanno attenuto la maggioranza dei
voti, per cui non può ritenersi sussistente, nel caso di specie,
alcun ulteriore onere di specificazione di tale rilevanza in capo ai
ricorrenti, al dì là del rilevo, contenuto nei ricorsi
in esame, secondo cui dall'illegittima ammissione delle liste in questione
alla competizione elettorale conseguirebbe il travolgimento dei risultati
elettorali medesimi e dell'atto di proclamazione degli eletti.
Si evidenzia, comunque, che il ricorrente Bardanzellu, nel proprio ricorso,
"lamenta di avere constatato molteplici illegittimità nel
provvedimento di ammissione delle menzionate liste. Con la conseguenza
d'inficiare le successive operazioni elettorali nella loro interezza,
dal momento che, tenuto conto della consistenza numerica dei voti che
dovrebbero essere dichiarati nulli da codesto Ill.mo Tribunale (perché
espressi a favore delle liste illegittimamente ammesse), l'espressione
deI voto (il rapporto esistente tra le posizioni già acquisite
dalle liste legittime) risulta falsata dalla presenza delle liste che
avrebbero dovuto essere escluse...".
Deve essere disattesa anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità
di tutti i ricorsi per carenza d'interesse, non potendo essere condiviso
l'assunto dei controinteressati secondo cui, qualora dovessero essere
accolti i ricorsi in esame, con conseguente annullamento dell'ammissione
delle liste indicale nei ricorsi medesimi, il procedimento elettorale
non potrebbe ricominciare ex novo dall'atto iniziale di convocazione
dei comizi elettorali (in conformità all'evidente interesse in
tal senso dei ricorrenti), bensì, secondo i principi generali
in tema di annullamento dì un atto illegittimo all'interno di
un procedimento, dall'ultimo atto valido deI procedimento, che, nel
caso dì specie, dovrebbe identificarsi nell'atto di ammissione
alla competizione elettorale delle sole tre liste la cui ammissione
non è stata contestata da alcuno, per cui, in tal caso, alla
nuova competizione elettorale potrebbero partecipare esclusivamente
le predette tre liste, a suo tempo legittimamente ammesse e con i candidati
a suo tempo presentati.
Ritiene il Collegio che tale assunto non possa essere condiviso, dovendo
trovare applicazione, anche nel caso in esame, ì principi espressi
in materia dalla V Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n.
636 deI 19 maggio 1998, secondo cui, nel caso in cui vengono annullate
le elezioni a causa dell'illegittima ammissione di una lista alla competizione
elettorale, il procedimento elettorale non deve essere rinnovato a partire
dall'atto invalido (e quindi con esclusione della possibilità
dì presentare nuove candidature), ma deve essere integralmente
rinnovato, consentendo non solo il diritto di voto agli elettori che
nel frattempo l'abbiano conseguito, ma anche la presentazione di nuove
candidature (cfr., altresì C. di S., V Sez. n. 3212 del 18 giugno
2001, secondo cui, nel caso di rinnovazione delle operazioni elettorali
per effetto dell'annullamento giurisdizionale della consultazione precedente
a causa dell'illegittima presentazione di una lista di candidati, non
si configura una 'cristallizzazione' della situazione partecipativa
come definita in sede giurisdizionale in relazione alle precedenti elezioni
annullate, ma devono essere ammesse alla nuova consultazione sia le
liste in precedenza illegittimamente ammesse, sia eventuali nuove e
diverse liste).
Deve infatti ritenersi che, a distanza di un significativo lasso di
tempo tra il momento della presentazione delle liste e il successivo
annullamento da parte del giudice amministrativo delle operazioni di
voto illegittimamente svoltesi, non possa più legittimamente
farsi riferimento ad una situazione delle candidature che risalga troppo
nel tempo, non sussistendo più alcun ragionevole affidamento
che, a distanza di tempo, a tale situazione delle candidature, così
come formalizzata avuto riguardo alle liste a suo tempo legittimamente
ammesse, corrisponda ancora una correlativa situazione di fatto realmente
corrispondente agli effettivi interessi politici sottesi alle candidature
stesse.
Deve conseguentemente ritenersi che l'annullamento di
tutte le operazioni di vota che intervenga- come eventualmente nel caso
di specie - non a brevissima distanza temperale dalla presentazione
delle liste, non possa che comportare l'annullamento integrale di tulle
le operazioni elettorali.
Passando al merito dei ricorsi in esame, gli stessi devono
essere accolti stante la fondatezza delle censure avanzate avverso l'illegittima
ammissione alla competizione elettorale delle liste "Olbia Città
Democratica", "C.C.D-C.D.U.", "Forza Italia",
"Partito Popolare Italiano", "I Democratici" e "Unione
Federalista Gallura".
Preso atto delle risultanze della verificazione, effettuata in contraddittorio
con le partì in data 6/12/2001, della documentazione in originale
relativa alla presentazione e ammissione delle citate liste, acquisita
al giudizio a seguito dell'ordinanza istruttoria di questo Tribunale
del 10 ottobre 2001, deve ritenersi la fondatezza della censura-comune
a tutti i ricorsi in esame - di violazione dell'articolo 32 dei D.P.R.
16 maggio 1960 n. 570, per non essersi validamente raccolte le sottoscrizioni
ai fini della presentazione delle liste in questione, con le modalità
espressamente sancite dalla norma citata.
Premesso che l'articolo 32 dei D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 dispone
-tra l'altro - che "i sottoscrittori debbano essere elettori iscritti
nelle liste elettorali dei comune e la loro firma deve essere apposta
su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, il
cognome, data e luogo di nascita di tutti candidati...", considerato
che gli appositi moduli per la raccolta delle firme sono quelli previsti
dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1993 n. 81, non può che
rilevarsi la fondatezza della censura in esame, posto che le liste sopra
citate sono state invece presentate con le sottoscrizioni dei presentatori
delle liste elettorali medesime in gran parte apposti su fogli intercalari
che non recano il contrassegno di lista e l'elenco nominativo deI candidati
e che non presentano un collegamento materiale con il foglie recante
il contrassegno di lista e l'elenco nominativo dei candidati giuridicamente
rilevante al fine di assicurare inequivocabilmente il rispetto delle
finalità che la norma in questione mira a garantire.
Considerato infatti che le specifiche prescrizioni in
materia di raccolta delle firme dei presentatori delle liste elettorali
contenute nella norma in questione hanno il chiaro scopo di evitare
raccolte fraudolente di sottoscrizioni, atteso che l'apposizione della
firma su moduli recanti il contrassegno di lista nonché le generalità
dei candidati serve a dare certezza che i sottoscrittori abbiano conoscenza
delle liste che si accingono a presentare, ritiene il Collegio che debbano
trovare applicazione, anche nel caso di specie, i principi più
volte affermati in materia dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato,
secondo cui la materia in esame "è disciplinata dall'articolo
3 della legge 25 marzo 1993 n. 81, a norma del quale le firme in argomento
debbono essere apposte su moduli aventi le caratteristiche di cui all'articolo
20, quinto comma, del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e successive modificazioni
ed integrazioni. Quest'ultima disposizione, a sua volta, stabilisce
che la firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti
il contrassegno di lista, il nome, il cognome, luogo e data di nascita
dei candidati. Si tratta di norma, non è superfluo ricordarlo,
appositamente inserita nel corpo del citato articolo 20 con la legge
11 agosto 1991 n. 271 a modifica deI previgente quinto comma, il quale
si limitava a prescrivere l'autenticazione detta firma degli elettori
da parte dei pubblici ufficiali indicati. Essa ha, evidentemente, lo
scopo di evitare raccolte fraudolente di sottoscrizioni, atteso cha
l'apposizione della firma su moduli riportanti il contrassegno di lista
nonché le generalità dei candidati serve a dare la certezza
che i sottoscrittori abbiano conoscenza delle liste che si accingono
a presentare. La norma, al pari di ogni norma in materia elettorale,
non ammette deroghe né equivalenti, sicché l'unico mezzo
per dimostrare il collegamento tra i sottoscrittori e la lista sottoscritta
è dato dalla presenza deI contrassegno di lista e dei nominativi
dei candidati sul modulo di cui al citato articolo 3 L. n. 81/1993"
(C. di S., V Sez, n. 1008 dei 22 febbraio 2001).
È appena il caso di osservare che, anche qualora sì volesse
accedere ad un'interpretazione della norma in questione meno rigorosa,
nel senso di ritenere ammissibile che la raccolta delle firme dei presentatori
delle liste possa avvenire, non solo ed esclusivamente sull'apposito
modulo di cui al citato articolo 3 della legge n. 81/1993, recante materialmente
sul foglio medesimo il contrassegno di lista e ì nominativi dei
candidati (sistema che, comunque, è bene ribadire, appare l'unico
a garantire in maniera inequivocabile e senza margine per possibili
successive contestazioni, il rispetto del contenuto sostanziale della
norma in questione di cui all'articolo 32 del D.P.R. 16 maggio 1960
n. 570), bensì anche su fogli che, pur non recando sul foglio
medesimo il contrassegno dì lista e i nominativi dei candidati,
siano comunque materialmente collegati al foglio recante tale contrassegno
di lista e ì nominativi dei candidati in maniera giuridicamente
rilevante al fine di assicurare inequivocabilmente il rispetto delle
finalità che la norma in questione mira a garantire, dovrebbe
rilevarsi che, nel caso di specie, avuto riguardo alle modalità
di presentazione delle liste contestate in questione, non sussiste comunque
il rispetto delle menzionate prescrizioni garantistiche, tale non potendosi
ritenere la mera apposizione di timbri trasversali a cavallo dei fogli
in questione da parte deI pubblico ufficiale che ha proceduto all'autenticazione
delle firme dei presentatori delle liste.
Fermo restando il dato rilevante ed assorbente ai fini dell'accoglimento
della richiesta di annullamento di tutte le operazioni elettorali in
questione, avanzata con i ricorsi in esame, che, in alcuni casi (vedasi,
ad esempio, il caso della lista "I Democratici" e il caso
della lista "Partito Popolare Italiano"),le sottoscrizioni
dei presentatori delle liste risultano in gran parte apposte su fogli
che non presentano timbri di collegamento, oppure non recano sui timbri
la sottoscrizione del pubblico ufficiale che ha proceduto alle autenticazioni
delle firme, per cui, in tali casi, manca palesemente il collegamento
giuridico di tali fogli recanti le sottoscrizioni con il foglio recante
il contrassegno di lista e l'elenco nominativo dei candidati, occorre
comunque rilevare che anche in tutti i restanti casi concernenti le
altre liste in esame, la mera circostanza che, in alcuni casi, i fogli
singoli recanti le sottoscrizioni siano collegati fra di loro con il
timbro e la sottoscrizione deI pubblico ufficiale che ha autenticato
le sottoscrizioni, non risulta, di per sé, idonea a garantire
quel collegamento materiale con il foglio recante il contrassegno di
lista e l'elenco nominativo dei candidati giuridicamente rilevante ai
fine di assicurare inequivocabilmente il rispetto delle finalità
perseguite dalla norma in questione, non potendo essere esclusa, anche
in tali casi, la possibilità che la legatura e apposizione di
timbri siano avvenuti in un momento successivo all'apposizione delle
sottoscrizioni, posto che -come esattamente rilevato dai ricorrenti-
con la sottoscrizione del timbro di collegamento il pubblico ufficiale
attesta la riferibilità dell'autentica anche alle firme apposte
in fogli diversi da quello contenente la relativa certificazione, ma
non anche la precedenza della legatura rispetto alle sottoscrizioni,
soprattutto nelle fattispecie in esame in cui, in molti casi, ai singoli
fogli contenenti le sottoscrizioni risultano inframmezzati i certificati
di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori medesimi, circostanza
che potrebbe far ritenere che la rilegatura finale deI documento nel
suo complesso possa essere avvenuta in un momento successivo a quello
dell'apposizione delle sottoscrizioni.
Appare pertanto evidente che, pur non potendosi escludere, in linea
teorica, che possa essere effettivamente realizzato un collegamento
materiale dei fogli recanti le sottoscrizioni con il foglio recante
il contrassegno di lista e l'elenco nominativo dei candidati, giuridicamente
rilevante al fine di assicurare inequivocabilmente il rispetto delle
finalità perseguite dalla norma in questione, l'effettiva validità
e idoneità dì tale collegamento dovrà comunque
essere rigorosamente verificata in concreto di volta in volta, fermo
restando -per come sopra evidenziato- che l'utilizzazione ai finì
della raccolta delle firme dei presentatori delle liste degli appositi
moduli di cui al citato articolo 3 della legge n. 81/1993, recanti materialmente
sul foglio medesimo il contrassegno di lista e i nominativi dei candidati,
appare senz'altro l'unico sistema idoneo a garantire in maniera inequivocabile
e senza margine per possibili successive contestazioni, il rispetto
del contenuto sostanziale della norma in questione di cui all'articolo
32 deI D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.
Per le suesposte considerazioni, stante la fondatezza della censura
esaminata, comune a tutti i ricorsi in esame, ed assorbito ogni ulteriore
motivo di gravame avanzato con 1 ricorsi medesimi, gli stessi devono
essere accolti e conseguentemente devono essere integralmente annullate
le operazioni elettorali per il rinnovo del Sindaco e dei Consiglio
Comunale di Olbia e il conseguente atta di proclamazione degli eletti.
Sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese
di giudizio relative a tutti i ricorsi esaminati.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
Riunisce i ricorsi indicati in epigrafe e, definitivamente pronunciandosi
sugli stessi, dichiara improcedibili i ricorsi nn. 515/2001, 521/2001,
522/2001 e 536/2001 e accoglie i restanti ricorsi indicati in epigrafe
e per l'effetto annulla integralmente le operazioni elettorali per il
rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Olbia e il conseguente
atto di proclamazione degli eletti.
Spese interamente compensate tra le parti relativamente a tutti i ricorsi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nell'Udienza Pubblica del 15 gennaio
2002 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, con l'intervento
dei Signori:
Alberto Manlio Sasso, Presidente;
Marco Lensi, Consigliere estensore;
Tito Aru, Referendario.
Pubblicata nei modi di legge all'udienza del 15 gennaio
2002 mediante lettura del dispositivo da parte del Presidente (art.2
sub.83/11 comma 4° della legge 23/12/1966 n.1147).