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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA


Sui ricorsi:

515/2001 proposto da NIZZI SETTIMO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvio Pinna e Bettino Arru, con elezione di domicilio in Cagliari, Via San Lucifero n. 65, presso lo studio del primo legale;

521/2001 proposto da LUCIANO PIETRO, AZARA MADDALENA , VALLERI SALVATORICO rappresentati e difesi dagli avv.ti ALLENA GIANNI e CARBONI FRANCESCO, con domicilio eletto in CAGLIARI, VIA SCANO N. 87, presso TRULLU GIANFRANCO;

522/2001 proposto da SANNA RENZO E SANNA GIOVANNI, NOTO VANNI rappresentati e difesi dagli avv.ti LAURO GIOVANNI MARIA e SEQUI MARCELLO, con domicilio eletto in CAGLIARI, VIA SALARIS N.29, presso LAURO GIOVANNI MARIA;

536/2001 proposto da BARDANZELLU FRANCESCO, ASARA ANTONIO e SANNA ANTONELLO rappresentati e difesi dagli avv.ti CANDIO ROBERTO e CUALBU GIOVANNI F., con domicilio eletto in CAGLIARI, PIAZZA COSTITUZIONE N. 2, presso CANDIO ROBERTO;

816/2001 proposto da PUTZU MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avv. LEI ANTONIO MARIA, e dall'avv. GIANNI ALLENA, con domicilio eletto in CAGLIARI, VIA SCANO N. 87, presso TRULLU GIANFRANCO;

830/2001, 831/2001, 832/2001, 833/2001, 834/2001 e 835/2001 proposti da STATZU NICOLA rappresentato e difeso dall'avv. CARBONI FRANCESCO e dall'avv. GIANNI ALLENA, con domicilio eletto in CAGLIARI, VIA SCANO N 87, presso TRULLU GIANFRANCO;

851/2001 proposto da BARDANZELLU GIANFRANCO rappresentato e difeso dall'avv. COTZA EULO, con domicilio eletto in CAGLIARI, P.ZZA MICHELANGELO N.14 , presso COTZA EULO;
contro

COMUNE DI OLBIA, in persona del Sindaco in carica, costituitosi in giudizio nei ricorsi nn. 816 - 830 -831 - 832 - 833 - 834/2001 nei quali è rappresentato e difeso dall'avv. Bettino Arru, con elezione di domicilio in Cagliari, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, VIA SONNINO N33, presso lo studio dell'avv. Piero Franceschi;
- SOTTOCOMMISSIONE ELETT CIRC. SEZ. STACCATA OLBIA, in persona del Presidente in carica, costituitasi nei ricorsi nn. 816-830-831 - 832 - 833 - 834 - 835 e 851/2001, nei quali è rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, (solo ricorso n. 515/2001), non costituitosi in giudizio;
e con l'intervento ad opponendum

(nei ricorsi nn. 515 - 521 - 522 e 536/2001) di CARBINI NARDO, rappresentato e difeso dall'avv. CONTU GIOVANNI, con domicilio eletto in CAGLIARI, VIA ANCONA N.3, presso la sua sede;

e nei confronti di

(nei ricorsi nn. 816 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 851/2001),
DEROSAS SALVATORE, ACHENZA MARINO GIUSEPPE, CERVO CARLO SIMPLICIO, PASCUCCI LILIANA rappresentati c difesi dagli avv.ti Alberto Onorato, Laura Grondona e Giuseppina Balata, con elezione di domicilio in Cagliari, via Sanna Randaccio n. 36, presso lo studio dei primo legale;
e di

(nei ricorsi nn. 816-835/2001), UGGIAS GIOMMARIA, rappresentato e difeso da se medesimo e dall'avv. Silvio Pinna, con elezione di domicilio in Cagliari, via San Lucifero n. 65, presso lo studio del secondo legale;
e con l'intervento ad opponendum di

nei ric. nn. 515- 521- 522 536/2001 CARBINI NARDO, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Contu, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Ancona n. 3, presso lo studio del medesimo legale
e di

( nei ricorsi nn. 816, 830, 831, 832, 833, 834, 835 e 851/2001) CACHIA CARMELO, ALTANA MARIO IGNAZIO, MELONI GIAMPAOLO, SCANO ANTONIO RAIMONDO, CATTROCCI SILVERIO, UGGIAS GIOMMARIA (ric. nn. 830, 831, 832, 833, 834 e 851/2001) RICCIU GIOVANNI MARIA, CARIA PIER LUIGI, BACCIU MASSIMO, ZENIA ANTONIA, SPANU PIETRINA, MARCETTI CARLO, ASARA STEFANO, FIDELI LIVIO SALVATORE, CASU GIANFRANCO MURA PIER GIOVANNI, BURRAI ELENA, PIZZADILI ANTONIO. PIRINA PAOLO, FIORENTINO FABIO, SPANO VALERIO, PALITTA GIAN PIERO, PIRO MARCO, NIZZI SETTIMO. CALARESU PAOLO ANDREA, CARZEDDA PIETRO VITTORE, RUDA ANTONELLO, tutti non costituiti in giudizio;

ric. 515/2001:
dei verbali nn. 60, 61 e 63 deI 15/4/2001, con i quali la Sottocommissione Elettorale Circondariale - Sezione Staccata di Olbia- ha ricusato tre distinte liste di candidati per il rinnovo del Consiglio Comunale di Olbia, avente come candidato a Sindaco il dott. Settimo Nizzi, ed in particolare quelle denominate U.D.R. "Unione Democratiche perla Repubblica", "Alleanza Nazionale" e Nuovo PSI", in quanto "non risultano osservate le modalità di raccolta delle sottoscrizioni degli elettori sui moduli prescritti secondo quanto stabilito dall'art 32/2° del DPR 16/5/1960 n. 570 e successive modifiche";

ric. n. 521/2001:

del provvedimento deI 15/4/2001, conosciuto per notificazione il 16/4/2001 con il quale è stata ricusata la lista avente per contrassegno un cerchio con bordo rosso, bianco, corona circolare verde nella quale sulla parte superiore è la scritta Partito Socialista e nella parte inferiore Nuovo PSI con al centro del cerchio, su fondo bianco la raffigurazione di un garofano con corolla rossa e gambo verde;

ric. n. 522/2001:

del provvedimento in data 15/4/2001 (verbale n. 60) con il quale la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Tempio-Sezione Staccata di Olbia ha ricusato la lista elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale di Olbia denominata "Unione Democratica per la Repubblica", in quanto "non risultano osservale le modalità di raccolta delle sottoscrizioni degli elettori sui moduli prescritti secondo quanto stabilito dall'art. 32/2° del DPR 16/5/1960 n.570 c successive modificazioni";

ric.n.536/2001:

a) del provvedimento in data 15/4/2001 (verbale n. 61) con il quale la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Tempio -Sezione Staccata di Olbia ha ricusato la lista elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale di Olbia avente come candidato a Sindaco il Sig. Settimo Nizzi, avente per contrassegno la scritta "cerchio contenente in basso altro più piccolo in cui figura una fiamma tricolore su base trapezoidale con scritta M.S.I. Nella parte superiore dei cerchio grande su sfondo azzurro dicitura-ALLEANZA NAZIONALE in quanto "non risultano osservate le modalità di raccolta delle sottoscrizioni degli elettori sui moduli prescritti secondo quanto stabilito dall'art. 32/2° dei DPR 16/5/1960 n. 570 e successive modificazioni";
b) di ogni altro atto o provvedimento che, rispetto a quello impugnato, sia comunque presupposto, prodromico, connesso o consequenziale;

ric. n. 816/2001:

del verbale di proclamazione degli eletti nelle elezioni amministrative tenutesi in Olbia in data 13/27 maggio 2001 per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio Comunale, nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ed in particolare delle operazioni di voto nonché dei provvedimento di ammissione delle liste "Olbia Città Democratica", "C.C.D.-C.D.U.", "Forza Italia", "Partito Popolare Italiano", " I Democratici" e "Unione Federalista Gallura' nella predetta consultazione elettorale amministrativa;

ric. n. 830/2001:

dell'atto di proclamazione degli eletti nella lista deI Partito "I Democratici" nella consultazione elettorale amministrativa per il rinnovo deI Consiglio Comunale e deI Sindaco svoltesi nel Comune di Olbia il 13 e il 27/5/2007, nonché dì ogni altro atto conseguente e presupposto, ed in particolare dei provvedimenti di ammissione della lista delle conseguenti operazioni di voto.
Della consultazione elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Olbia;

ric. n. 831/2001:

dell'atto di proclamazione degli eletti nella lista dei Partito Unione Federalista Gallura nella consultazione elettorale amministrativa per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco svoltesi nel Comune di Olbia il 13 e il 27/5/2001, nonché di ogni altro atto conseguente e presupposto, ed in particolare dei provvedimenti di ammissione della lista delle conseguenti operazioni di voto.
Della consultazione elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Olbia;

ric. n. 832/2001:

dell'atto di proclamazione degli eletti nella lista dei Partito Olbia Città Democratica nella consultazione elettorale amministrativa per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco svoltesi nel Comune di Olbia il 13 e il 27/5/2001, nonché di ogni altro atto conseguente e presupposto, ed in particolare dei provvedimenti di ammissione della lista delle conseguenti operazioni di voto.
Della consultazione elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Olbia;

ric. n. 833/2001:
dell'atto di proclamazione degli eletti nella lista deI Partito CCD CDU nella consultazione elettorale amministrativa per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco svoltesi nel Comune di Olbia il 13 e il 27/5/2001, nonché di ogni altro atto conseguente e presupposto, ed in particolare dei provvedimenti di ammissione della lista delle conseguenti operazioni di voto.
Della consultazione elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Olbia;

ric. n. 834/2001:

dell'atto di proclamazione degli eletti nella lista del Partito FORZA ITALIA nella consultazione elettorale amministrativa per il rinnovo del Consiglio Comunale e deI Sindaco svoltesi nel Comune di Olbia il 13 e il 27/5/2001, nonchè di ogni altro atto conseguente e presupposto, ed in particolare dei provvedimenti di ammissione della lista delle conseguenti operazioni di voto.
Della consultazione elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Olbia;

ric. n. 835/2001:

dell'atto di proclamazione degli eletti nella lista del Partito Popolare Italiano nella consultazione elettorale amministrativa per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco svoltesi nel Comune di Olbia il 13 e il 27/5/2001, nonchè di ogni altro atto conseguente e presupposto, ed in particolare dei provvedimenti di ammissione della lista delle conseguenti operazioni di voto.
Della consultazione elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Olbia;

ric. n. 851/2001:

- del verbale di proclamazione degli eletti, in occasione delle elezioni amministrative svoltesi nel Comune di Olbia, in data 13-27 maggio 2001, per il rinnovo della carica di Sindaco e deI Consiglio Comunale;
- nonché di ogni ulteriore atto comunque connesso e/o coordinato, anteriore e/o conseguente; in particolare, deI provvedimento di ammissione alla sopraindicata consultazione elettorale amministrativa, delle liste "DEMOCRATICI DI SINISTRA", "UNIONE FEDERALISTA DELLA GALLURA", "QUATTRO MORI", "PARTITO POPOLARE ITALIANO", "I DEMOCRATICI";
delle conseguenti operazioni di voto;
VISTI i ricorsi con i relativi allegati;
VISTI gli atti tutti delle cause;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 15 Gennaio 2002 il consigliere MARCO LENSI;
UDITI gli avv.ti Silvio Pinna e Arru Bettino (quest'ultimo per il ricorrente Nizzi Settimo e per il Comune di Olbia nel ricorso n. 816/2001), Gianni Allena e A. M. Lei, Roberto Candio, Paolo Cotza, su delega, per i ricorrenti, l'avv.to dello Stato Giulio Steri per l'Amministrazione statale costituita, l'avv.to Giovanni Contu per l'interveniente ad opponendum Carbini, gli avv.ti Onorato, Grondona, Balata, Silvio Pinna e Carlo Belardinelli, quest'ultimo delegato dall'avv. G. Uggias, per i controintessati

costituiti;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.



FATTO

Con i ricorsi n. 515/01, 521/01, 522/01 e 536/01 i ricorrenti sopra indicati chiedono l'annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali la Sottocommissione elettorale circondariale -sezione di Olbia ha ricusato le liste elettorali pure indicate in epigrafe, in quanto non sarebbero state osservate le modalità stabilite dalla legge per la raccolta delle firme degli elettori sui moduli prescritti ai fini della presentazione delle liste medesime, sostenendosi l'illegittimità sotto vari profili di tali provvedimenti di esclusione delle liste in questione.
Con i ricorsi n. 816/01, 830/01, 831/01, 832/01, 833/01, 834/01, 835/01 e 851/01 i ricorrenti indicati in epigrafe chiedono l'annullamento degli atti indicati in epigrafe ed in particolare del verbale di proclamazione degli eletti nelle elezioni amministrative tenutesi in Olbia in data 13-27 maggio 2001 per il rinnovo della carica di Sindaco e deI Consiglio Comunale e dei provvedimenti di ammissione delle liste "Olbia Città Democratica", "C.C.D.-C.D.U", "Forza Italia", "Partito Popolare Italiano", "I Democratici", "Unione Federalista Gallura", "Democratici di Sinistra" e "Quattro Mori...", sostenendosi l'illegittimità sotto vari profili di tali atti impugnati.
Concludono per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
Relativamente ai ricorsi in esame si sono costituiti in giudizio le Amministrazioni e i controinteressati indicati in epigrafe, sostenendo l' inammissibilità e l'infondatezza dei ricorsi di cui si chiede il rigetto.
Con ordinanza collegiale istruttoria del 10 ottobre 2001 è stata disposta l'acquisizione agli atti deI giudizio della documentazione in originale relativa alla presentazione e ammissione delle liste "Olbia Città Democratica", "C.C.D.-C.D.U.", "Forza Italia", "Partito Popolarne Italiano", "I Democratici", "Unione Federalista Gallura", "Democratici dì Sinistra" e "Quattro Mori.." ed è stata, altresì, disposta l'integrazione del contraddittorio in relazione al ricorso n. 851/2001, incombente cui il ricorrente ha provveduto.
Con ordinanza collegiale istruttoria del 21 novembre 2001 è stata disposta la verificazione, in contraddittorio con le parti, della documentazione acquisita a seguito della citata ordinanza istruttoria del 10 ottobre 2001.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2002, dopo ampia discussione, su richiesta delle parti, tutte le cause sono state trattenute in decisione.


DIRITTO

È opportuno procedere alla riunione dei ricorsi in esame, anche ai fini della decisione di merito, stante la connessione tra gli stessi.
Deve, in primo luogo, dichiararsi l'improcedibilità dei ricorsi nn. 515/2001, 521/2001, 522/2001 e 536/2001.
Considerato che con tali ricorsi si chiede l'annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali la Sottocommissione elettorale circondariale - sezione di Olbia ha ricusato le liste elettorali pure indicate in epigrafe, in quanto non sarebbero state osservate le modalità stabilite dalla legge per la raccolta delle firme degli elettori sui moduli prescritti ai fini della presentazione delle liste medesime, deva rilevarsi che i medesimi ricorrenti non hanno tuttavia successivamente proceduto all' impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti, da cui consegue l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dei ricorsi in esame, proposti avverso i provvedimenti di esclusione delle liste elettorali.
Ferma restando, infatti, la natura di atto immediatamente impugnabile del provvedimento di esclusione di una lista dalla competizione elettorale, deve comunque ritenersi l'improcedíbilità del ricorso proposto contro un atto prodromico, quale è il provvedimento di esclusione di una lista, nel caso in cui il ricorrente non abbia impugnato anche l'atto di proclamazione degli eletti, nel frattempo emanato (cfr. C.di S., V Sez., n. 924 del 13/8/1996 e n. 447 del 7/5/1994; TAR Toscana, II Sez., n. 867 del 28/10/1999; TAR Campania-Napoli, n.1849 del 15/7/1997).
Passando all'esame dei restanti ricorsi, devono essere preliminarmente disattese le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità sollevate dalle controparti.
Non può essere in primo luogo condiviso l'assunto secondo cui il termine per la proposizione dei ricorsi doveva decorre dal momento della piena conoscenza dell'ammissione delle altre liste, posto che, per giurisprudenza costante, i ricorsi in materia elettorale devono essere proposti, di norma, contro l'atto finale della sequenza elettorale e cioè contro la proclamazione degli eletti, sussistendo l'onere di immediata impugnazione solo eccezionalmente per alcuni atti iniziali o intermedi della sequenza elettorale, in ragione di una immediata lesività che sussiste, ad esempio, per l'atto di esclusione di una lista e non invece per l'atto di ammissione (cfr. C. di S., V Sez , n.328 del 6 marzo 1991 e n. 1408 del 31 dicembre 1993).
Deve rilevarsi che lo stesso precedente giurisprudenziale citato dai controinteressati (C. di S., V Sez, n. 3212 dei 18 giugno 2001), conclude le proprie argomentazioni in materia affermando che "sembrano in questa prospettiva condivisibili gli orientamenti giurisprudenziali, secondo i quali l'impugnazione contro l'ammissione è sempre facoltativa, ferma restando quella comunque necessaria del successivo atto di proclamazione degli eletti (cfr. C. di S., V, 3 febbraio 1999, n. 116)".
Non può altresì ritenersi l'inammissibilità dei ricorsi in esame, per essere stati proposti dai rappresentanti politici di liste non ammesse alle lezioni, i mi capolista sono attuali Assessori nella Giunta Comunale nominata dal Sindaco risultato vittorioso nella competizione elettorale di cui si chiede l'annullamento (ricorsi avanzati da Statzu e Putzu), ovvero da soggetto che ha accettato la carica di Assessore nella Giunta Comunale nominata dal Sindaco risultato vittoriosa nella competizione elettorale di cui si chiede l'annullamento (ricorso avanzato da Bardanzellu), non essendo identificabile alcuna giuridica incompatibilità tra le predette circostanze e la proposizione dei ricorsi in esame, considerato - tra l'altro - che i ricorsi sono stati avanzati dai ricorrenti anche nella loro veste di cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali dei comune di Olbia, posizione legittimante rispetto alla quale le predette circostanze non possono assumere alcuna giuridica rilevanza.
In particolare, per quanto riguarda il ricorrente Bardanzellu, la circostanza che il medesimo anteriormente alla proposizione dei ricorso abbia accettato la carica di Assessore, non può essere considerato atto di acquiescenza al risultato della competizione elettorale, ben potendo permanere l'interesse del ricorrente all'annullamento della competizione elettorale, onde avere nuovamente la possibilità di essere eletto Consigliere.
Deve essere inoltre disattesa l'eccezione dì inammissibilità dei ricorsi per omessa notificazione ai partiti politici cui appartengano i controinteressati, non potendo essere riconosciuta, in materia di contenzioso elettorale, la veste tecnica di controinteressato ai partiti politici cui appartengono i soggetti nominati Sindaco e Consiglieri a seguito della competizione elettorale di cui si chiede l'annullamento, bensì esclusivamente a questi ultimi soggetti.
Deve essere inoltre disattesa l'eccezione della Difesa Erariale di inammissibilità dei ricorsi avanzati da Putzu e Bardanzellu, per essere stati proposti cumulativamente contro più atti (i singoli provvedimenti di ammissione delle liste alla competizione elettorale), al di fuori delle ipotesi previste, dovendosi, invece, ritenere l'ammissibilità di tali ricorsi cumulativi, in ragione della connessione funzionale esistente tra i provvedimenti medesimi, quali atti facenti parte di un unico procedimento ed altresì connessi anche sotto il profilo soggettivo in ragione dell'identità dell'organo che ha emanato i provvedimenti in questione.
Deve essere disattesa altresì l'eccezione di carenza di giurisdizione deI giudice amministrativo, avuto riguardo alla deliberazione di convalida degli eletti.
Considerato infatti che con i ricorsi in esame si chiede l'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti e dell'intera competizione elettorale, non può che ritenersi palesemente sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla richiesta di annullamento dì tali atti, la quale,
qualora raccolta, non potrebbe che comportare automaticamente il travolgimento della deliberazione di convalida degli eletti.
Devono essere infine esaminate le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi in esame, sollevate dalla difesa dei controinteressati Achenza e altri, per la prima volta, in sede di discussione alla pubblica udienza del 15 gennaio 2002.
Non può essere in primo luogo condiviso l'assunto secondo cui i ricorsi sarebbero inammissibili per genericità e indeterminatezza, per non essere stata debitamente e circostanziatamente evidenziata dai ricorrenti l'incidenza quantitativa, in termini di assegnazione di voti e conseguente assegnazione di seggi, dell'impugnata ammissione delle altre liste alla competizione elettorale, per cui non risulterebbe provato, nel caso di specie, il superamento della prova di resistenza.
Ritiene il Collegio che la rilevanza dell'impugnata ammissione di tali liste alla competizione elettorale e l'incidenza della stessa sui risultati elettorali medesimi e quindi sull'atto di proclamazione degli eletti, sia, nel caso di specie, di tutta evidenza, in ragione del notevole numero delle liste di cui si contesta l'ammissione e della circostanza pacifica e notoria che tali liste hanno attenuto la maggioranza dei voti, per cui non può ritenersi sussistente, nel caso di specie, alcun ulteriore onere di specificazione di tale rilevanza in capo ai ricorrenti, al dì là del rilevo, contenuto nei ricorsi in esame, secondo cui dall'illegittima ammissione delle liste in questione alla competizione elettorale conseguirebbe il travolgimento dei risultati elettorali medesimi e dell'atto di proclamazione degli eletti.
Si evidenzia, comunque, che il ricorrente Bardanzellu, nel proprio ricorso,
"lamenta di avere constatato molteplici illegittimità nel provvedimento di ammissione delle menzionate liste. Con la conseguenza d'inficiare le successive operazioni elettorali nella loro interezza, dal momento che, tenuto conto della consistenza numerica dei voti che dovrebbero essere dichiarati nulli da codesto Ill.mo Tribunale (perché espressi a favore delle liste illegittimamente ammesse), l'espressione deI voto (il rapporto esistente tra le posizioni già acquisite dalle liste legittime) risulta falsata dalla presenza delle liste che avrebbero dovuto essere escluse...".
Deve essere disattesa anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità di tutti i ricorsi per carenza d'interesse, non potendo essere condiviso l'assunto dei controinteressati secondo cui, qualora dovessero essere accolti i ricorsi in esame, con conseguente annullamento dell'ammissione delle liste indicale nei ricorsi medesimi, il procedimento elettorale non potrebbe ricominciare ex novo dall'atto iniziale di convocazione dei comizi elettorali (in conformità all'evidente interesse in tal senso dei ricorrenti), bensì, secondo i principi generali in tema di annullamento dì un atto illegittimo all'interno di un procedimento, dall'ultimo atto valido deI procedimento, che, nel caso dì specie, dovrebbe identificarsi nell'atto di ammissione alla competizione elettorale delle sole tre liste la cui ammissione non è stata contestata da alcuno, per cui, in tal caso, alla nuova competizione elettorale potrebbero partecipare esclusivamente le predette tre liste, a suo tempo legittimamente ammesse e con i candidati a suo tempo presentati.
Ritiene il Collegio che tale assunto non possa essere condiviso, dovendo trovare applicazione, anche nel caso in esame, ì principi espressi in materia dalla V Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 636 deI 19 maggio 1998, secondo cui, nel caso in cui vengono annullate le elezioni a causa dell'illegittima ammissione di una lista alla competizione elettorale, il procedimento elettorale non deve essere rinnovato a partire dall'atto invalido (e quindi con esclusione della possibilità dì presentare nuove candidature), ma deve essere integralmente rinnovato, consentendo non solo il diritto di voto agli elettori che nel frattempo l'abbiano conseguito, ma anche la presentazione di nuove candidature (cfr., altresì C. di S., V Sez. n. 3212 del 18 giugno 2001, secondo cui, nel caso di rinnovazione delle operazioni elettorali per effetto dell'annullamento giurisdizionale della consultazione precedente a causa dell'illegittima presentazione di una lista di candidati, non si configura una 'cristallizzazione' della situazione partecipativa come definita in sede giurisdizionale in relazione alle precedenti elezioni annullate, ma devono essere ammesse alla nuova consultazione sia le liste in precedenza illegittimamente ammesse, sia eventuali nuove e diverse liste).
Deve infatti ritenersi che, a distanza di un significativo lasso di tempo tra il momento della presentazione delle liste e il successivo annullamento da parte del giudice amministrativo delle operazioni di voto illegittimamente svoltesi, non possa più legittimamente farsi riferimento ad una situazione delle candidature che risalga troppo nel tempo, non sussistendo più alcun ragionevole affidamento che, a distanza di tempo, a tale situazione delle candidature, così come formalizzata avuto riguardo alle liste a suo tempo legittimamente ammesse, corrisponda ancora una correlativa situazione di fatto realmente corrispondente agli effettivi interessi politici sottesi alle candidature stesse.

Deve conseguentemente ritenersi che l'annullamento di tutte le operazioni di vota che intervenga- come eventualmente nel caso di specie - non a brevissima distanza temperale dalla presentazione delle liste, non possa che comportare l'annullamento integrale di tulle le operazioni elettorali.

Passando al merito dei ricorsi in esame, gli stessi devono essere accolti stante la fondatezza delle censure avanzate avverso l'illegittima ammissione alla competizione elettorale delle liste "Olbia Città Democratica", "C.C.D-C.D.U.", "Forza Italia", "Partito Popolare Italiano", "I Democratici" e "Unione Federalista Gallura".
Preso atto delle risultanze della verificazione, effettuata in contraddittorio con le partì in data 6/12/2001, della documentazione in originale relativa alla presentazione e ammissione delle citate liste, acquisita al giudizio a seguito dell'ordinanza istruttoria di questo Tribunale del 10 ottobre 2001, deve ritenersi la fondatezza della censura-comune a tutti i ricorsi in esame - di violazione dell'articolo 32 dei D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, per non essersi validamente raccolte le sottoscrizioni ai fini della presentazione delle liste in questione, con le modalità espressamente sancite dalla norma citata.
Premesso che l'articolo 32 dei D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 dispone -tra l'altro - che "i sottoscrittori debbano essere elettori iscritti nelle liste elettorali dei comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, il cognome, data e luogo di nascita di tutti candidati...", considerato che gli appositi moduli per la raccolta delle firme sono quelli previsti dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1993 n. 81, non può che rilevarsi la fondatezza della censura in esame, posto che le liste sopra citate sono state invece presentate con le sottoscrizioni dei presentatori delle liste elettorali medesime in gran parte apposti su fogli intercalari che non recano il contrassegno di lista e l'elenco nominativo deI candidati e che non presentano un collegamento materiale con il foglie recante il contrassegno di lista e l'elenco nominativo dei candidati giuridicamente rilevante al fine di assicurare inequivocabilmente il rispetto delle finalità che la norma in questione mira a garantire.

Considerato infatti che le specifiche prescrizioni in materia di raccolta delle firme dei presentatori delle liste elettorali contenute nella norma in questione hanno il chiaro scopo di evitare raccolte fraudolente di sottoscrizioni, atteso che l'apposizione della firma su moduli recanti il contrassegno di lista nonché le generalità dei candidati serve a dare certezza che i sottoscrittori abbiano conoscenza delle liste che si accingono a presentare, ritiene il Collegio che debbano trovare applicazione, anche nel caso di specie, i principi più volte affermati in materia dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui la materia in esame "è disciplinata dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1993 n. 81, a norma del quale le firme in argomento debbono essere apposte su moduli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 20, quinto comma, del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e successive modificazioni ed integrazioni. Quest'ultima disposizione, a sua volta, stabilisce che la firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, luogo e data di nascita dei candidati. Si tratta di norma, non è superfluo ricordarlo, appositamente inserita nel corpo del citato articolo 20 con la legge 11 agosto 1991 n. 271 a modifica deI previgente quinto comma, il quale si limitava a prescrivere l'autenticazione detta firma degli elettori da parte dei pubblici ufficiali indicati. Essa ha, evidentemente, lo scopo di evitare raccolte fraudolente di sottoscrizioni, atteso cha l'apposizione della firma su moduli riportanti il contrassegno di lista nonché le generalità dei candidati serve a dare la certezza che i sottoscrittori abbiano conoscenza delle liste che si accingono a presentare. La norma, al pari di ogni norma in materia elettorale, non ammette deroghe né equivalenti, sicché l'unico mezzo per dimostrare il collegamento tra i sottoscrittori e la lista sottoscritta è dato dalla presenza deI contrassegno di lista e dei nominativi dei candidati sul modulo di cui al citato articolo 3 L. n. 81/1993" (C. di S., V Sez, n. 1008 dei 22 febbraio 2001).
È appena il caso di osservare che, anche qualora sì volesse accedere ad un'interpretazione della norma in questione meno rigorosa, nel senso di ritenere ammissibile che la raccolta delle firme dei presentatori delle liste possa avvenire, non solo ed esclusivamente sull'apposito modulo di cui al citato articolo 3 della legge n. 81/1993, recante materialmente sul foglio medesimo il contrassegno di lista e ì nominativi dei candidati (sistema che, comunque, è bene ribadire, appare l'unico a garantire in maniera inequivocabile e senza margine per possibili successive contestazioni, il rispetto del contenuto sostanziale della norma in questione di cui all'articolo 32 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570), bensì anche su fogli che, pur non recando sul foglio medesimo il contrassegno dì lista e i nominativi dei candidati, siano comunque materialmente collegati al foglio recante tale contrassegno di lista e ì nominativi dei candidati in maniera giuridicamente rilevante al fine di assicurare inequivocabilmente il rispetto delle finalità che la norma in questione mira a garantire, dovrebbe rilevarsi che, nel caso di specie, avuto riguardo alle modalità di presentazione delle liste contestate in questione, non sussiste comunque il rispetto delle menzionate prescrizioni garantistiche, tale non potendosi ritenere la mera apposizione di timbri trasversali a cavallo dei fogli in questione da parte deI pubblico ufficiale che ha proceduto all'autenticazione delle firme dei presentatori delle liste.
Fermo restando il dato rilevante ed assorbente ai fini dell'accoglimento della richiesta di annullamento di tutte le operazioni elettorali in questione, avanzata con i ricorsi in esame, che, in alcuni casi (vedasi, ad esempio, il caso della lista "I Democratici" e il caso della lista "Partito Popolare Italiano"),le sottoscrizioni dei presentatori delle liste risultano in gran parte apposte su fogli che non presentano timbri di collegamento, oppure non recano sui timbri la sottoscrizione del pubblico ufficiale che ha proceduto alle autenticazioni delle firme, per cui, in tali casi, manca palesemente il collegamento giuridico di tali fogli recanti le sottoscrizioni con il foglio recante il contrassegno di lista e l'elenco nominativo dei candidati, occorre comunque rilevare che anche in tutti i restanti casi concernenti le altre liste in esame, la mera circostanza che, in alcuni casi, i fogli singoli recanti le sottoscrizioni siano collegati fra di loro con il timbro e la sottoscrizione deI pubblico ufficiale che ha autenticato le sottoscrizioni, non risulta, di per sé, idonea a garantire quel collegamento materiale con il foglio recante il contrassegno di lista e l'elenco nominativo dei candidati giuridicamente rilevante ai fine di assicurare inequivocabilmente il rispetto delle finalità perseguite dalla norma in questione, non potendo essere esclusa, anche in tali casi, la possibilità che la legatura e apposizione di timbri siano avvenuti in un momento successivo all'apposizione delle sottoscrizioni, posto che -come esattamente rilevato dai ricorrenti- con la sottoscrizione del timbro di collegamento il pubblico ufficiale attesta la riferibilità dell'autentica anche alle firme apposte in fogli diversi da quello contenente la relativa certificazione, ma non anche la precedenza della legatura rispetto alle sottoscrizioni, soprattutto nelle fattispecie in esame in cui, in molti casi, ai singoli fogli contenenti le sottoscrizioni risultano inframmezzati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori medesimi, circostanza che potrebbe far ritenere che la rilegatura finale deI documento nel suo complesso possa essere avvenuta in un momento successivo a quello dell'apposizione delle sottoscrizioni.
Appare pertanto evidente che, pur non potendosi escludere, in linea teorica, che possa essere effettivamente realizzato un collegamento materiale dei fogli recanti le sottoscrizioni con il foglio recante il contrassegno di lista e l'elenco nominativo dei candidati, giuridicamente rilevante al fine di assicurare inequivocabilmente il rispetto delle finalità perseguite dalla norma in questione, l'effettiva validità e idoneità dì tale collegamento dovrà comunque essere rigorosamente verificata in concreto di volta in volta, fermo restando -per come sopra evidenziato- che l'utilizzazione ai finì della raccolta delle firme dei presentatori delle liste degli appositi moduli di cui al citato articolo 3 della legge n. 81/1993, recanti materialmente sul foglio medesimo il contrassegno di lista e i nominativi dei candidati, appare senz'altro l'unico sistema idoneo a garantire in maniera inequivocabile e senza margine per possibili successive contestazioni, il rispetto del contenuto sostanziale della norma in questione di cui all'articolo 32 deI D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.

Per le suesposte considerazioni, stante la fondatezza della censura esaminata, comune a tutti i ricorsi in esame, ed assorbito ogni ulteriore motivo di gravame avanzato con 1 ricorsi medesimi, gli stessi devono essere accolti e conseguentemente devono essere integralmente annullate le operazioni elettorali per il rinnovo del Sindaco e dei Consiglio Comunale di Olbia e il conseguente atta di proclamazione degli eletti.
Sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio relative a tutti i ricorsi esaminati.


P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA


Riunisce i ricorsi indicati in epigrafe e, definitivamente pronunciandosi sugli stessi, dichiara improcedibili i ricorsi nn. 515/2001, 521/2001, 522/2001 e 536/2001 e accoglie i restanti ricorsi indicati in epigrafe e per l'effetto annulla integralmente le operazioni elettorali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Olbia e il conseguente atto di proclamazione degli eletti.
Spese interamente compensate tra le parti relativamente a tutti i ricorsi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nell'Udienza Pubblica del 15 gennaio 2002 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, con l'intervento dei Signori:
Alberto Manlio Sasso, Presidente;
Marco Lensi, Consigliere estensore;
Tito Aru, Referendario.

Pubblicata nei modi di legge all'udienza del 15 gennaio 2002 mediante lettura del dispositivo da parte del Presidente (art.2 sub.83/11 comma 4° della legge 23/12/1966 n.1147).