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ORDINANZA N° 73 DEL 15.09.2003

IL SINDACO

Considerato l’allarme suscitato dal diffondersi delle aggressioni ai danni di persone ed animali, di cui si rendono responsabili cani dotati di una notevole forza muscolare;

Rilevato che i succitati episodi vedono protagonisti i cani appartenenti a particolari razze o incroci, di grande taglia ed indole aggressiva, con caratteristiche fisiche tali da costituire un pericolo reale per l’incolumità delle persone;

Dato atto che l’aumento considerevole dei cani pericolosi sta generando allarme e preoccupazione nella comunità locale;

Ritenuto opportuno sottoporre a rigida regolamentazione l’introduzione, l’allevamento, la commercializzazione, la detenzione e la custodia di questi animali nel territorio del Comune di Olbia;

Ritenuto di individuare le seguenti razze pericolose: pitbull, american staffordshire terrier, fila brasileiro, rottweiler, dogo argentino e relativi incroci;

Ritenuto necessario, nell’interesse generale della comunità locale, adottare misure immediate ed urgenti che modifichino ed integrino le disposizioni vigenti in materia e consentano agli organi di vigilanza l’esercizio di una azione preventiva e repressiva;

Richiamato lo Statuto del Comune di OLBIA;


Vista la Legge 14 Agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;

Visti gli Artt. 13,16,18,19 e 20 della legge 24/11/1981 n. 689;

Viste le disposizioni di cui al capo II del D.P.R. 22/07/1982 n. 571;

Visto l’art. 7 – 7bis del D. lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Richiamati gli artt. 50-54 di cui al D. lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la Legge Regionale 18 Maggio 1994 n. 21 “Norme per la protezione degli animali ed istituzione dell’anagrafe canina”;


ORDINA

1. Nel territorio comunale è fatto divieto di introdurre, allevare, riprodurre cuccioli o adulti appartenenti alle seguenti razze: pitbull, american staffordshire terrier, fila brasileiro, rottweiler, dogo argentino ed incroci fra le succitate razze;
2. Gli animali già presenti nel territorio del Comune devono essere regolarmente iscritti all’anagrafe canina del Comune di Olbia alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;
3. I suddetti cani potranno essere condotti negli spazi pubblici o aperti al pubblico soltanto dal proprietario adulto, in grado di controllarne i movimenti, muniti di museruola, collare rigido o a maglia metallica, guinzaglio corto alla gamba, aventi consistenza e forma tali da impedire all’animale di sfuggire al controllo del proprietario e di mordere;
4. Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 500, da pagarsi entro 60 (sessanta) giorni; nella determinazione della sanzione si terrà conto della gravità dell’infrazione;
5. Le violazioni di cui al punto 1 della presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi dell’art. 650 del codice penale;
6. Nei casi di comprovata necessità, gli organi di vigilanza, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, procedono al sequestro degli animali ai fini della confisca e al ricovero presso strutture messe a disposizione dalle Associazioni animaliste. Il sequestro si applica conformemente al disposto di cui alla L. 24/11/1981 n. 689 e di cui al capo II del D.P.R. 22/0/1982 n. 571;
7. La Polizia Municipale, il Servizio Veterinario dell’A.U.S.L. di Olbia, le Guardie Zoofile e tutti gli Agenti di Pubblica Sicurezza sono incaricati del controllo e dell’esecuzione del presente provvedimento;
8. Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore;
9. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.



IL SINDACO
( Dr. Settimo Nizzi )