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Settore Sviluppo Pianificazione
Provveditorato
Sportello Unico Imprese
ORDINANZA N. _65_ del 22.07.2004.
IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 28 del D.lgs. 31 marzo 1998, n°
114;
VISTA l'ordinanza n. 62 del 13.05.1998 con la quale viene regolamentato
il commercio ambulante itinerante e a posto fisso;
VISTE le domande presentate dagli operatori del settore
ambulantato tendenti ad ottenere uno spazio pubblico nel C.so Umberto
per il periodo estivo;
RITENUTO opportuno dover provvedere in merito;
D I S P O N E
in via provvisoria, per il solo periodo estivo, a
decorrere dal 24 luglio 2004 e fino al 20 settembre 2004 , l’assegnazione
di n° 37 spazi nel Corso Umberto da individuare nel tratto che
va dal Piazzale del Municipio fino alla Piazza Regina Margherita esclusa.
Gli stalli saranno così ripartiti:
-
n° 18 verranno riservati all'artigianato
locale e all’antiquariato;
-
n° 15 di oggettistica caratteristica e opere
di ingegno;
-
n° 4 di dolci tipici.
Tutti gli stalli dovranno essere installati massimo entro le ore
20,00 e le relative operazioni di carico e scarico dovranno essere
contenute entro i 30 (trenta) minuti. Dovrà inoltre essere
osservato il seguente orario: dalle ore 19,00 alle ore 01,30.
E' fatto assoluto divieto di diffondere musica o rumori che possano
in qualche modo disturbare la quiete pubblica.
Sono tassativamente escluse dal mercato estivo le seguenti tipologie
di merci: abbigliamento e calzature, profumeria commerciale, casalinghi,
ferramenta, cancelleria e altri prodotti industriali.
Si precisa che sono esclusi tutti i battitori, indipendentemente dal
prodotto presentato.
Gli spazi che accoglieranno i posteggi saranno individuati dall'Ufficio
competente, all'atto del rilascio dell'autorizzazio-ne all'occupazione
di suolo pubblico, secondo lo schema predisposto dall’ufficio
commercio.
I suddetti posti verranno assegnati per il periodo succitato secondo
quanto stabilito da D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 114, dando, comunque,
priorità di assegnazione dei posti ai titolari di analoga autorizzazione
negli anni passati che risulte-ranno in regola ai sensi delle leggi
vigenti in materia.
Chiunque violi le norme indicate nella presente ordinanza, indipendentemente
dall'eventuale sanzione penale, sarà punito in base alle leggi
vigenti in materia e con revoca immediata dello stallo.
Le strutture mobili, fatta eccezione per gli automezzi, nonchè
tutte le merci ed i generi posti in vendita saranno sottoposti a sequestro.
Parte di essi, previo esame di commestibilità da parte dell'Autorità
Sanitaria Locale "A.S.L. N. 2", verrà devoluto all'asilo
"San Vincenzo" di Olbia, all'Istituto "Città
del Fanciullo" e alla Comunità Terapeutica "Arcobaleno",
mentre le altre parti saranno destinate alla distruzione nella discarica
pubblica comunale.
Le ditte locali di autotrasporti cureranno, a richiesta specifica
del Sindaco che potrà conferire formale incarico al Comandante
dei VV.UU., il trasporto e la consegna di quanto sequestrato nei punti
indicati.
Gli organi di vigilanza disporranno anche il ritiro della licenza
per l'autotrasporto in conto proprio, a norma della legge 06.06.1974,
n. 298.
Olbia, lì 22.07.2004.
IL DIRIGENTE
( Dott. Michele BAFFIGO)
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