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Settore Sviluppo Pianificazione Provveditorato
Sportello Unico Imprese

 

ORDINANZA N. _66_ del 02.08.2004.


IL DIRIGENTE

VISTO l’art. 28 del D.lgs. 31 marzo 1998, n° 114;

VISTA l'ordinanza n. 62 del 13.05.1998 con la quale viene regolamentato il commercio ambulante itinerante e a posto fisso;

VISTA l’ordinanza n.65 del 22.07.2004, con la quale vengono assegnati, in via provvisoria, per il solo periodo estivo, a decorrere dal 24 luglio 2004 e fino al 20 settembre 2004, n.37 spazi nel Corso Umberto, da individuare nel tratto che va dal Piazzale del Municipio fino alla Piazza Regina Margherita esclusa;

VISTE le domande presentate dagli operatori del settore ambulantato tendenti ad ottenere uno spazio pubblico per il periodo estivo;

RITENUTO opportuno dover provvedere in merito;

D I S P O N E

Ad integrazione dell’ordinanza n.65 del 22.07.2004, in via provvisoria, per il solo periodo estivo, a decorrere dalla data odierna e fino al 20 settembre 2004 , l’assegnazione di ulteriori n° 13 spazi.

1) Gli stalli saranno così ripartiti:

A) n° 7 di oggettistica caratteristica e opere di ingegno;
B) n° 6 di dolci tipici.

Tutti gli stalli dovranno essere installati massimo entro le ore 20,00 e le relative operazioni di carico e scarico dovranno essere contenute entro i 30 (trenta) minuti. Dovrà inoltre essere osservato il seguente orario: dalle ore 19,00 alle ore 01,30.

E' fatto assoluto divieto di diffondere musica o rumori che possano in qualche modo disturbare la quiete pubblica.

Sono tassativamente escluse dal mercato estivo le seguenti tipologie di merci: abbigliamento e calzature, profumeria commerciale, casalinghi, ferramenta, cancelleria e altri prodotti industriali.

Si precisa che sono esclusi tutti i battitori, indipendentemente dal prodotto presentato.

Gli spazi che accoglieranno i posteggi saranno individuati dall'Ufficio competente, all'atto del rilascio dell'autorizzazio-ne all'occupazione di suolo pubblico.

I suddetti posti verranno assegnati per il periodo succitato secondo quanto stabilito da D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 114, dando, comunque, priorità di assegnazione dei posti ai titolari di analoga autorizzazione negli anni passati che risulte-ranno in regola ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Sarà cura della Polizia Municipale verificare quotidianamente le presenze e l’occupazione degli stalli.

Due mancate occupazioni dello stallo verificate dal personale competente entro le ore 20,00 (come sopra indicato) comporteranno la revoca dell’autorizzazione stessa.

Chiunque violi le norme indicate nella presente ordinanza, indipendentemente dall'eventuale sanzione penale, sarà punito in base alle leggi vigenti in materia e con revoca immediata dello stallo. Le strutture mobili, fatta eccezione per gli automezzi, nonchè tutte le merci ed i generi posti in vendita saranno sottoposti a sequestro. Parte di essi, previo esame di commestibilità da parte dell'Autorità Sanitaria Locale "A.S.L. N. 2", verrà devoluto all'asilo "San Vincenzo" di Olbia, all'Istituto "Città del Fanciullo" e alla Comunità Terapeutica "Arcobaleno", mentre le altre parti saranno destinate alla distruzione nella discarica pubblica comunale. Le ditte locali di autotrasporti cureranno, a richiesta specifica del Sindaco che potrà conferire formale incarico al Comandante dei VV.UU., il trasporto e la consegna di quanto sequestrato nei punti indicati.

Gli organi di vigilanza disporranno anche il ritiro della licenza per l'autotrasporto in conto proprio, a norma della legge 06.06.1974, n. 298.


Olbia, lì 02.08.2004.



IL DIRIGENTE
( Dott. Michele BAFFIGO)