Settore Sviluppo Pianificazione
Provveditorato
Sportello Unico Imprese
ORDINANZA N. _66_ del 02.08.2004.
IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 28 del D.lgs. 31 marzo 1998, n°
114;
VISTA l'ordinanza n. 62 del 13.05.1998 con la quale viene regolamentato
il commercio ambulante itinerante e a posto fisso;
VISTA l’ordinanza n.65 del 22.07.2004, con la quale vengono
assegnati, in via provvisoria, per il solo periodo estivo, a decorrere
dal 24 luglio 2004 e fino al 20 settembre 2004, n.37 spazi nel Corso
Umberto, da individuare nel tratto che va dal Piazzale del Municipio
fino alla Piazza Regina Margherita esclusa;
VISTE le domande presentate dagli operatori del settore ambulantato
tendenti ad ottenere uno spazio pubblico per il periodo estivo;
RITENUTO opportuno dover provvedere in merito;
D I S P O N E
Ad integrazione dell’ordinanza n.65 del 22.07.2004,
in via provvisoria, per il solo periodo estivo, a decorrere dalla
data odierna e fino al 20 settembre 2004 , l’assegnazione di
ulteriori n° 13 spazi.
1) Gli stalli saranno così ripartiti:
A) n° 7 di oggettistica caratteristica e opere
di ingegno;
B) n° 6 di dolci tipici.
Tutti gli stalli dovranno essere installati massimo entro le ore 20,00
e le relative operazioni di carico e scarico dovranno essere contenute
entro i 30 (trenta) minuti. Dovrà inoltre essere osservato
il seguente orario: dalle ore 19,00 alle ore 01,30.
E' fatto assoluto divieto di diffondere musica o rumori che possano
in qualche modo disturbare la quiete pubblica.
Sono tassativamente escluse dal mercato estivo le
seguenti tipologie di merci: abbigliamento e calzature, profumeria
commerciale, casalinghi, ferramenta, cancelleria e altri prodotti
industriali.
Si precisa che sono esclusi tutti i battitori, indipendentemente dal
prodotto presentato.
Gli spazi che accoglieranno i posteggi saranno individuati dall'Ufficio
competente, all'atto del rilascio dell'autorizzazio-ne all'occupazione
di suolo pubblico.
I suddetti posti verranno assegnati per il periodo succitato secondo
quanto stabilito da D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 114, dando, comunque,
priorità di assegnazione dei posti ai titolari di analoga autorizzazione
negli anni passati che risulte-ranno in regola ai sensi delle leggi
vigenti in materia.
Sarà cura della Polizia Municipale verificare quotidianamente
le presenze e l’occupazione degli stalli.
Due mancate occupazioni dello stallo verificate dal personale competente
entro le ore 20,00 (come sopra indicato) comporteranno la revoca dell’autorizzazione
stessa.
Chiunque violi le norme indicate nella presente ordinanza, indipendentemente
dall'eventuale sanzione penale, sarà punito in base alle leggi
vigenti in materia e con revoca immediata dello stallo. Le strutture
mobili, fatta eccezione per gli automezzi, nonchè tutte le
merci ed i generi posti in vendita saranno sottoposti a sequestro.
Parte di essi, previo esame di commestibilità da parte dell'Autorità
Sanitaria Locale "A.S.L. N. 2", verrà devoluto all'asilo
"San Vincenzo" di Olbia, all'Istituto "Città
del Fanciullo" e alla Comunità Terapeutica "Arcobaleno",
mentre le altre parti saranno destinate alla distruzione nella discarica
pubblica comunale. Le ditte locali di autotrasporti cureranno, a richiesta
specifica del Sindaco che potrà conferire formale incarico
al Comandante dei VV.UU., il trasporto e la consegna di quanto sequestrato
nei punti indicati.
Gli organi di vigilanza disporranno anche il ritiro della licenza
per l'autotrasporto in conto proprio, a norma della legge 06.06.1974,
n. 298.
Olbia, lì 02.08.2004.
IL DIRIGENTE
( Dott. Michele BAFFIGO)