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ORDINANZA N° 79 DEL 29/09/2003

IL SINDACO



Richiamate le proprie ordinanze n. 123 del 10.9.1998, n. 119 del 26.6.2002 e n. 73 del 15.09.2003.
Considerato l’allarme suscitato dal diffondersi delle aggressioni ai danni di persone ed animali, di cui si rendono responsabili cani dotati di una notevole forza muscolare;
Rilevato che i succitati episodi vedono protagonisti i cani appartenenti a particolari razze o incroci, di grande taglia ed indole aggressiva, con caratteristiche fisiche tali da costituire un pericolo reale per l’incolumità delle persone;
Dato atto che l’aumento considerevole dei cani pericolosi sta generando allarme e preoccupazione nella comunità locale;
Ritenuto di individuare le seguenti razze pericolose: pitbull, american staffordshire terrier, fila brasileiro, rottweiler, dogo argentino e relativi incroci;
Ritenuto opportuno sottoporre a rigida regolamentazione l’introduzione, l’allevamento, la commercializzazione, la detenzione e la custodia di questi animali nel territorio del Comune di Olbia, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;
Ritenuto necessario, nell’interesse generale della comunità locale, adottare misure immediate ed urgenti che modifichino ed integrino le disposizioni vigenti in materia e consentano agli organi di vigilanza l’esercizio di una azione preventiva e repressiva;
Considerato, inoltre, che frequentemente nelle pubbliche vie, piazze e giardini si riscontrano gravi problemi di carattere igienico, causati dalle numerose deiezioni animali, in particolare cani, e che pertanto si ritiene necessario adottare un provvedimento finalizzato a fronteggiare tale emergenza sanitaria;
Preso atto, infine, delle numerose segnalazioni di cittadini, Enti Pubblici e Privati sull’incremento dei casi di randagismo canino, cagionato principalmente dal deprecabile fenomeno dell’abbandono degli animali da parte dei proprietari, nonché di situazioni di maltrattamento degli stessi, e rilevato, a tale proposito, che spetta al Comune la funzione di vigilare sull’osservanza delle leggi relative alla protezione degli animali;
Richiamato lo Statuto del Comune di OLBIA;

Vista la Legge 14 Agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;
Visti gli Artt. 13,16,18,19 e 20 della legge 24/11/1981 n. 689;
Viste le disposizioni di cui al capo II del D.P.R. 22/07/1982 n. 571;
Visto l’art. 7 – 7bis del D. lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Richiamati gli artt. 50-54 di cui al D. lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Vista la Legge Regionale 18 Maggio 1994 n. 21 “Norme per la protezione degli animali ed istituzione dell’anagrafe canina”;

ORDINA

1. Nel territorio comunale è fatto divieto di introdurre, allevare, riprodurre cuccioli o adulti appartenenti alle seguenti razze: pitbull, american staffordshire terrier, fila brasileiro, rottweiler, dogo argentino ed incroci fra le succitate razze;

2. Gli animali già presenti nel territorio del Comune devono essere regolarmente iscritti all’anagrafe canina del Comune di Olbia alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

3. I suddetti cani potranno essere condotti negli spazi pubblici o aperti al pubblico soltanto dal proprietario adulto, in grado di controllarne i movimenti, muniti di museruola, collare rigido o a maglia metallica, guinzaglio corto alla gamba, aventi consistenza e forma tali da impedire all’animale di sfuggire al controllo del proprietario e di mordere;

4. I detentori di cani di qualsiasi razza nonché di altri animali domestici che vengono condotti nelle pubbliche vie, piazze e giardini, dovranno munirsi di paletta e sacchetto o involucri idonei per la raccolta immediata delle deiezioni degli animali, da conferire nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;

5. E’ vietato ai cani di qualsiasi razza, in tutto il territorio comunale, l’accesso nelle seguenti aree:

- nei mercati in genere e negli spacci di generi alimentari;
- nei giardini pubblici;
- negli ospedali;
- nei luoghi destinati all’esercizio del culto;
- nei cimiteri;
- nei cinematografi;
- in tutti gli esercizi in genere quando l’esercente ritenga, per validi motivi, di vietarne l’accesso. In tal caso dovrà essere disposto il cartello, ben visibile, indicante il divieto e gli estremi del presente provvedimento.


6. Sul territorio comunale è, inoltre, fatto assoluto divieto:

- di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali, contrari alla loro natura biologica e sociale ed alla normativa vigente in materia;
- di abbandonare animali;
- di addestrare cani per guardia o altri scopi ricorrendo a violenze o percosse che traumatizzino i cani stessi;
- di detenere animali in spazi angusti e/o privi dell’acqua e del cibo necessario o esposti a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute, oppure privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
- di effettuare spettacoli o altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamento di animali e/o comportamenti contrari alla loro dignità ed al loro rispetto ed inducano le persone, in particolare i bambini, ad apprendere una conoscenza distorta dei principi etologici ed ecologici;
- ai canili ed ai privati, di cedere animali a qualsiasi istituto o laboratorio di ricerca abilitato ad effettuare vivisezione o sperimentazione animale.

7. Le violazioni di cui al punto 1 della presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi dell’art. 650 del codice penale;

8. Ai trasgressori dei precetti di cui ai punti 2, 3, 4 ,5 e 6 della presente ordinanza, fatte salve le eventuali responsabilità penali, sarà comminata una sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 500, oblabile in via breve con Euro 50; nella determinazione della sanzione si terrà conto della gravità dell’infrazione;

9. Nei casi di comprovata necessità, gli organi di vigilanza, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, procedono al sequestro degli animali ai fini della confisca ed al ricovero presso strutture pubbliche, anche se gestite da Associazioni animaliste. Ove non vi sia disponibilità di queste ultime, il ricovero potrà avvenire presso strutture private, e ogni onere di custodia verrà posto a carico dal proprietario. Il sequestro si applica conformemente al disposto di cui alla L. 24/11/1981 n. 689 e di cui al capo II del D.P.R. 22/0/1982 n. 571;

10. La Polizia Municipale, il Servizio Veterinario dell’A.U.S.L. di Olbia, le Guardie Zoofile e tutti gli Agenti di Pubblica Sicurezza sono incaricati del controllo e dell’esecuzione del presente provvedimento;

11. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio;

12. Avverso la stessa può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore;

13. La presente ordinanza ha durata di due anni dalla sua entrata in vigore;

14. Sono revocate le ordinanze n. 123 del 10.9.1998, n. 119 del 26.6.2002 e n. 73 del 15.09.2003.

IL SINDACO
Dr. Settimo Nizzi