
ORDINANZA N° 79 DEL 29/09/2003
IL SINDACO
Richiamate le proprie ordinanze n. 123 del 10.9.1998, n. 119 del 26.6.2002
e n. 73 del 15.09.2003.
Considerato l’allarme suscitato dal diffondersi delle aggressioni
ai danni di persone ed animali, di cui si rendono responsabili cani
dotati di una notevole forza muscolare;
Rilevato che i succitati episodi vedono protagonisti i cani appartenenti
a particolari razze o incroci, di grande taglia ed indole aggressiva,
con caratteristiche fisiche tali da costituire un pericolo reale per
l’incolumità delle persone;
Dato atto che l’aumento considerevole dei cani pericolosi sta
generando allarme e preoccupazione nella comunità locale;
Ritenuto di individuare le seguenti razze pericolose: pitbull, american
staffordshire terrier, fila brasileiro, rottweiler, dogo argentino e
relativi incroci;
Ritenuto opportuno sottoporre a rigida regolamentazione l’introduzione,
l’allevamento, la commercializzazione, la detenzione e la custodia
di questi animali nel territorio del Comune di Olbia, al fine di prevenire
ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità
dei cittadini;
Ritenuto necessario, nell’interesse generale della comunità
locale, adottare misure immediate ed urgenti che modifichino ed integrino
le disposizioni vigenti in materia e consentano agli organi di vigilanza
l’esercizio di una azione preventiva e repressiva;
Considerato, inoltre, che frequentemente nelle pubbliche vie, piazze
e giardini si riscontrano gravi problemi di carattere igienico, causati
dalle numerose deiezioni animali, in particolare cani, e che pertanto
si ritiene necessario adottare un provvedimento finalizzato a fronteggiare
tale emergenza sanitaria;
Preso atto, infine, delle numerose segnalazioni di cittadini, Enti Pubblici
e Privati sull’incremento dei casi di randagismo canino, cagionato
principalmente dal deprecabile fenomeno dell’abbandono degli animali
da parte dei proprietari, nonché di situazioni di maltrattamento
degli stessi, e rilevato, a tale proposito, che spetta al Comune la
funzione di vigilare sull’osservanza delle leggi relative alla
protezione degli animali;
Richiamato lo Statuto del Comune di OLBIA;
Vista la Legge 14 Agosto 1991 n. 281 “Legge
quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;
Visti gli Artt. 13,16,18,19 e 20 della legge 24/11/1981 n. 689;
Viste le disposizioni di cui al capo II del D.P.R. 22/07/1982 n. 571;
Visto l’art. 7 – 7bis del D. lgs n. 267/2000 “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Richiamati gli artt. 50-54 di cui al D. lgs n. 267/2000 “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Vista la Legge Regionale 18 Maggio 1994 n. 21 “Norme per la protezione
degli animali ed istituzione dell’anagrafe canina”;
ORDINA
1. Nel territorio comunale è fatto divieto
di introdurre, allevare, riprodurre cuccioli o adulti appartenenti alle
seguenti razze: pitbull, american staffordshire terrier, fila brasileiro,
rottweiler, dogo argentino ed incroci fra le succitate razze;
2. Gli animali già presenti nel territorio
del Comune devono essere regolarmente iscritti all’anagrafe canina
del Comune di Olbia alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;
3. I suddetti cani potranno essere condotti
negli spazi pubblici o aperti al pubblico soltanto dal proprietario
adulto, in grado di controllarne i movimenti, muniti di museruola, collare
rigido o a maglia metallica, guinzaglio corto alla gamba, aventi consistenza
e forma tali da impedire all’animale di sfuggire al controllo
del proprietario e di mordere;
4. I detentori di cani di qualsiasi razza nonché
di altri animali domestici che vengono condotti nelle pubbliche vie,
piazze e giardini, dovranno munirsi di paletta e sacchetto o involucri
idonei per la raccolta immediata delle deiezioni degli animali, da conferire
nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
5. E’ vietato ai cani di qualsiasi razza,
in tutto il territorio comunale, l’accesso nelle seguenti aree:
- nei mercati in genere e negli spacci di generi
alimentari;
- nei giardini pubblici;
- negli ospedali;
- nei luoghi destinati all’esercizio del culto;
- nei cimiteri;
- nei cinematografi;
- in tutti gli esercizi in genere quando l’esercente ritenga,
per validi motivi, di vietarne l’accesso. In tal caso dovrà
essere disposto il cartello, ben visibile, indicante il divieto e gli
estremi del presente provvedimento.
6. Sul territorio comunale è, inoltre, fatto assoluto divieto:
- di mettere in atto comportamenti lesivi nei
confronti degli animali, contrari alla loro natura biologica e sociale
ed alla normativa vigente in materia;
- di abbandonare animali;
- di addestrare cani per guardia o altri scopi ricorrendo a violenze
o percosse che traumatizzino i cani stessi;
- di detenere animali in spazi angusti e/o privi dell’acqua e
del cibo necessario o esposti a rigori climatici tali da nuocere alla
loro salute, oppure privarli dei necessari contatti sociali tipici della
loro specie;
- di effettuare spettacoli o altri intrattenimenti pubblici che comportino
maltrattamento di animali e/o comportamenti contrari alla loro dignità
ed al loro rispetto ed inducano le persone, in particolare i bambini,
ad apprendere una conoscenza distorta dei principi etologici ed ecologici;
- ai canili ed ai privati, di cedere animali a qualsiasi istituto o
laboratorio di ricerca abilitato ad effettuare vivisezione o sperimentazione
animale.
7. Le violazioni di cui al punto 1 della presente
ordinanza saranno sanzionate ai sensi dell’art. 650 del codice
penale;
8. Ai trasgressori dei precetti di cui ai punti
2, 3, 4 ,5 e 6 della presente ordinanza, fatte salve le eventuali responsabilità
penali, sarà comminata una sanzione amministrativa da Euro 25
a Euro 500, oblabile in via breve con Euro 50; nella determinazione
della sanzione si terrà conto della gravità dell’infrazione;
9. Nei casi di comprovata necessità,
gli organi di vigilanza, oltre all’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria, procedono al sequestro degli animali ai fini
della confisca ed al ricovero presso strutture pubbliche, anche se gestite
da Associazioni animaliste. Ove non vi sia disponibilità di queste
ultime, il ricovero potrà avvenire presso strutture private,
e ogni onere di custodia verrà posto a carico dal proprietario.
Il sequestro si applica conformemente al disposto di cui alla L. 24/11/1981
n. 689 e di cui al capo II del D.P.R. 22/0/1982 n. 571;
10. La Polizia Municipale, il Servizio Veterinario
dell’A.U.S.L. di Olbia, le Guardie Zoofile e tutti gli Agenti
di Pubblica Sicurezza sono incaricati del controllo e dell’esecuzione
del presente provvedimento;
11. La presente ordinanza è immediatamente
esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio;
12. Avverso la stessa può essere proposto
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro sessanta
giorni dalla sua entrata in vigore;
13. La presente ordinanza ha durata di due
anni dalla sua entrata in vigore;
14. Sono revocate le ordinanze n. 123 del 10.9.1998,
n. 119 del 26.6.2002 e n. 73 del 15.09.2003.
IL SINDACO
Dr. Settimo Nizzi