
ORDINANZA N. 29 DEL 05.06.2003
IL SINDACO
VISTO l’art. 1 del D.Lgs. 114/98;
CONSIDERATO il costante aumento dei flussi turistici che gravitano sul
territorio di Olbia nel periodo Aprile – Ottobre;
VISTA la nota delle associazioni di categoria con la quale viene richiesto
l’intervento del Comune al fine di garantire all’utenza,
soprattutto nel periodo di maggior afflusso turistico, la certezza e
la continuità dei servizi resi dalle attività commerciali
in senso proprio, nonché di quelli erogati dalle attività
ricettive, comunque denominate, e di quelli resi dai pubblici esercizi;
ACCERTATO che la mancata apertura nel periodo considerato o un’apertura
limitata nel tempo delle attività suddette, oltre a comportare
gravi disagi all’utenza, provoca concreti danni all’economia
del territorio, anche in considerazione del fatto che le licenze annuali
per i pubblici esercizi sono contingentate;
VISTO l’art. 118 della Costituzione, così come modificato
dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n°3;
VISTA la legge 142/90, art. 36, comma 3;
VISTA la delibera G.R. n°55/108 del 29.12.2000 con la quale la città
di Olbia è stata riconosciuta comune ad economia prevalentemente
turistica;
RITENUTO necessario provvedere in merito;
O R D I N A
1. Tutti gli esercizi commerciali, di cui al D.Lgs. 114/98,
nonché i pubblici esercizi e le attività ricettive comunque
denominate, devono rimanere aperti, nel corso dell’anno, per un
periodo non inferiore ai 6 (sei) mesi consecutivi, che comprenda obbligatoriamente
i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Costituiscono violazione
della presente disposizione le aperture ripetute negli anni, da parte
della stessa ditta e nello stesso locale, di un esercizio di vicinato
attraverso la comunicazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. 114/98.
2. La violazione dell’obbligo di cui al precedente comma è
punita ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. del 18 Agosto 2000
n. 267, introdotto dall’art. 16 della Legge 16 Gennaio 2003, n.
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3. La presente ordinanza sostituisce e abroga tutte le precedenti laddove
dispongano diversamente.
4. É fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare
la presente ordinanza
DISPONE
Che il presente provvedimento venga trasmesso ai messi comunali
affinché ne curino la pubblicazione all’Albo Pretorio e
la trasmissione al Comando di Polizia Municipale e alle altre Forze
dell’Ordine per gli adempimenti di competenza;
Che allo stesso venga data diffusione mediante pubblicazione su un quotidiano
a tiratura regionale
IL SINDACO
(Dott. Settimo Nizzi)