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ORDINANZA N. 29 DEL 05.06.2003

IL SINDACO

VISTO l’art. 1 del D.Lgs. 114/98;

CONSIDERATO il costante aumento dei flussi turistici che gravitano sul territorio di Olbia nel periodo Aprile – Ottobre;

VISTA la nota delle associazioni di categoria con la quale viene richiesto l’intervento del Comune al fine di garantire all’utenza, soprattutto nel periodo di maggior afflusso turistico, la certezza e la continuità dei servizi resi dalle attività commerciali in senso proprio, nonché di quelli erogati dalle attività ricettive, comunque denominate, e di quelli resi dai pubblici esercizi;

ACCERTATO che la mancata apertura nel periodo considerato o un’apertura limitata nel tempo delle attività suddette, oltre a comportare gravi disagi all’utenza, provoca concreti danni all’economia del territorio, anche in considerazione del fatto che le licenze annuali per i pubblici esercizi sono contingentate;

VISTO l’art. 118 della Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n°3;

VISTA la legge 142/90, art. 36, comma 3;

VISTA la delibera G.R. n°55/108 del 29.12.2000 con la quale la città di Olbia è stata riconosciuta comune ad economia prevalentemente turistica;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

O R D I N A

1. Tutti gli esercizi commerciali, di cui al D.Lgs. 114/98, nonché i pubblici esercizi e le attività ricettive comunque denominate, devono rimanere aperti, nel corso dell’anno, per un periodo non inferiore ai 6 (sei) mesi consecutivi, che comprenda obbligatoriamente i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Costituiscono violazione della presente disposizione le aperture ripetute negli anni, da parte della stessa ditta e nello stesso locale, di un esercizio di vicinato attraverso la comunicazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. 114/98.

2. La violazione dell’obbligo di cui al precedente comma è punita ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267, introdotto dall’art. 16 della Legge 16 Gennaio 2003, n. 3

3. La presente ordinanza sostituisce e abroga tutte le precedenti laddove dispongano diversamente.

4. É fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza

DISPONE

Che il presente provvedimento venga trasmesso ai messi comunali affinché ne curino la pubblicazione all’Albo Pretorio e la trasmissione al Comando di Polizia Municipale e alle altre Forze dell’Ordine per gli adempimenti di competenza;
Che allo stesso venga data diffusione mediante pubblicazione su un quotidiano a tiratura regionale

IL SINDACO
(Dott. Settimo Nizzi)