
OGGETTO: Tutela della salute , dell'incolumità
delle persone e del decoro pubblico- Disposizioni per la lotta al randagismo
IL SINDACO
RICHIAMATO l' art. 3 del D.P.R. 31/3/79, che attribuisce
ai Comuni la funzione di vigilanza sulla osservazione delle leggi relative
alla protezione degli animali;
RICHIAMATA la L. 14/8/1991 n° 281 "Legge quadro in materia
di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
VISTA la L.R. 18 maggio 1994, n. 21, con la quale la Regione Sardegna
promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione finalizzata
a favorire una corretta convivenza fra uomo e animali e a tutelare la
salute pubblica e l' ambiente;
RITENUTO OPPORTUNO, nell'ottica del riconoscimento della dignità
degli animali e della salvaguardia del diritto alla vita, regolamentare
il rapporto uomo - animale - ambiente attribuendo dei precisi obblighi
ai proprietari e detentori di animali;
PRESO ATTO delle numerose segnalazioni di cittadini, Enti Pubblici e
privati sull'incremento dei casi di randagismo canino, cagionato principalmente
dal deprecabile fenomeno dell'abbandono e della mancata custodia dei
cani da parte dei proprietari;
RITENUTO NECESSARIO predisporre un provvedimento atto a prevenire e
reprimere i comportamenti che influiscono negativamente sulla salubrità
dell'ambiente, sul decoro del territorio comunale e sulla sicurezza
delle persone;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto l'art. 83 del D.P.R. 320/54;
Visto l'art. 672 del C.P.;
ORDINA
Con decorrenza immediata sul territorio comunale è
fatto assoluto divieto:
-mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali contrari
alla loro natura biologica e sociale ed alla normativa vigente in materia;
-abbandonare animali sul territorio Comunale;
-abbandonare in spazi pubblici, adibiti a passaggio pedonale o in zone
di verde pubblico attrezzato a giardino le deiezioni depositate dagli
animali. Detti rifiuti dovranno invece essere raccolti a mezzo di paletta,
riposti in idoneo sacchetto integro, convenientemente chiuso e depositato
nei contenitori o cassonetti per la raccolta della R.S.U.,
-lasciare incustoditi i cani in luoghi od aree pubbliche. Nelle aree
verdi attrezzate per il gioco dei bambini, durante le loro passeggiate
in luogo pubblico o aperto al pubblico è vietato altresì
condurre cani privi di guinzaglio o museruola;
- lasciare incustoditi i cani in prossimità di aree adibite al
pascolo delle greggi;
- addestrare cani per guardia o altri scopi ricorrendo a violenze o
percosse che traumatizzino i cani stessi;
-detenere animali in spazi angusti e/o privi dell' acqua o del cibo
necessario o esposti a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute,
oppure privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
-effettuare sul territorio del Comune spettacoli o altri intrattenimenti
pubblici, che comportino maltrattamento di animali e/o comportamenti
contrari alla loro dignità ed al loro rispetto ed inducano le
persone ed i bambini in particolare ad apprendere una conoscenza distorta
dei principi etologici ed ecologici;
-possedere cani non regolarmente iscritti all'anagrafe canina ai sensi
di legge;
-per i canili privati, cedere cani e gatti, per qualsiasi scopo a qualsiasi
istituto o laboratorio di ricerca abilitato a svolgere vivisezione o
sperimentazione animale
DISPONE
Fatte salve le responsabilità penali in materia,
le trasgressioni saranno punite, ai sensi della L.R. 18 maggio 1994,
n. 21, mediante l'applicazione delle sanzioni amministrative previste
per le singole fattispecie di violazione contemplate nel presente atto.
La presente ordinanza immediatamente esecutiva e pubblicata per giorni
15 all'Albo Pretorio del Comune.
La Polizia Municipale e chiunque altro spetti sono incaricati di vigilare
sulla corretta osservanza della presente Ordinanza e di applicare le
sanzioni previste dalla medesima.
IL SINDACO
Dott. Settimo Nizzi