ORDINANZA DEL SINDACO
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Ordinanza n. _119_ del 26.06. 2002

OGGETTO: Tutela della salute , dell'incolumità delle persone e del decoro pubblico- Disposizioni per la lotta al randagismo

IL SINDACO

RICHIAMATO l' art. 3 del D.P.R. 31/3/79, che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sulla osservazione delle leggi relative alla protezione degli animali;
RICHIAMATA la L. 14/8/1991 n° 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
VISTA la L.R. 18 maggio 1994, n. 21, con la quale la Regione Sardegna promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione finalizzata a favorire una corretta convivenza fra uomo e animali e a tutelare la salute pubblica e l' ambiente;
RITENUTO OPPORTUNO, nell'ottica del riconoscimento della dignità degli animali e della salvaguardia del diritto alla vita, regolamentare il rapporto uomo - animale - ambiente attribuendo dei precisi obblighi ai proprietari e detentori di animali;
PRESO ATTO delle numerose segnalazioni di cittadini, Enti Pubblici e privati sull'incremento dei casi di randagismo canino, cagionato principalmente dal deprecabile fenomeno dell'abbandono e della mancata custodia dei cani da parte dei proprietari;
RITENUTO NECESSARIO predisporre un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che influiscono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del territorio comunale e sulla sicurezza delle persone;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto l'art. 83 del D.P.R. 320/54;
Visto l'art. 672 del C.P.;

ORDINA

Con decorrenza immediata sul territorio comunale è fatto assoluto divieto:
-mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali contrari alla loro natura biologica e sociale ed alla normativa vigente in materia;
-abbandonare animali sul territorio Comunale;
-abbandonare in spazi pubblici, adibiti a passaggio pedonale o in zone di verde pubblico attrezzato a giardino le deiezioni depositate dagli animali. Detti rifiuti dovranno invece essere raccolti a mezzo di paletta, riposti in idoneo sacchetto integro, convenientemente chiuso e depositato nei contenitori o cassonetti per la raccolta della R.S.U.,
-lasciare incustoditi i cani in luoghi od aree pubbliche. Nelle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini, durante le loro passeggiate in luogo pubblico o aperto al pubblico è vietato altresì condurre cani privi di guinzaglio o museruola;
- lasciare incustoditi i cani in prossimità di aree adibite al pascolo delle greggi;
- addestrare cani per guardia o altri scopi ricorrendo a violenze o percosse che traumatizzino i cani stessi;
-detenere animali in spazi angusti e/o privi dell' acqua o del cibo necessario o esposti a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute, oppure privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
-effettuare sul territorio del Comune spettacoli o altri intrattenimenti pubblici, che comportino maltrattamento di animali e/o comportamenti contrari alla loro dignità ed al loro rispetto ed inducano le persone ed i bambini in particolare ad apprendere una conoscenza distorta dei principi etologici ed ecologici;
-possedere cani non regolarmente iscritti all'anagrafe canina ai sensi di legge;
-per i canili privati, cedere cani e gatti, per qualsiasi scopo a qualsiasi istituto o laboratorio di ricerca abilitato a svolgere vivisezione o sperimentazione animale

DISPONE

Fatte salve le responsabilità penali in materia, le trasgressioni saranno punite, ai sensi della L.R. 18 maggio 1994, n. 21, mediante l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le singole fattispecie di violazione contemplate nel presente atto.
La presente ordinanza immediatamente esecutiva e pubblicata per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune.
La Polizia Municipale e chiunque altro spetti sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza della presente Ordinanza e di applicare le sanzioni previste dalla medesima.

IL SINDACO
Dott. Settimo Nizzi