ORDINANZA DEL SINDACO
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ORDINANZA N. 18 del 24/04/2003


IL SINDACO


VISTA la nota del Servizio veterinario Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche dell’Azienda U.S.L. n. 2 di Olbia;

VISTA la nota n. 5876 del 24/04/2003 dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna di Sassari, con la quale si comunica che i campioni di mitili situati nelle stazioni di campionamento Seno Cocciani A1 e A6 e Cavallo B1 prelevati dal Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche della A.U.S.L. n. 2 di Olbia nell’ ambito del Piano regionale di Sorveglianza periodica delle zone di produzione e stabulazione dei m.b.v. con verbale n. 21/C del 22/04/2003 sono risultati positivi alla prova biologica ufficiale di cui al Decreto del Ministro della salute 16 maggio 2002 per la determinazione delle biotossine algali del tipo P.S.P. ( Paralytic Shellfish Poisonning);

VISTO il cap. 6 art. 2 comma c del D. Lgs. n. 530 del 30/12/1992;

RAVVISATA la necessità e l’ urgenza di provvedere alla tutela della salute pubblica al divieto della raccolta, consumo e commercializzazione dei suddetti molluschi presenti nelle aree del golfo di Olbia risultate positive, fino al riscontro di negatività;

VISTO l’ art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1. Il divieto della raccolta, commercializzazione e consumo dei molluschi eduli lamellibranchi allevati e/o coltivati nel golfo di Olbia. Il presente divieto è valido fino a riscontro degli accertamenti di negatività effettuati dagli organi sanitari competenti.

2. E’ vietata l’importazione e la commercializzazione di prodotto proveniente da zone sottoposte a vincolo sanitario

3. I mitili regolarmente importati da zone esterne al Golfo di Olbia, per essere commercializzati dai Centri di Spedizione di Olbia, dovranno essere muniti della seguente documentazione.

-Certificazione del luogo di provenienza da parte del Servizio Veterinario dell’ ASL territorialmente competente.
-Documenti di trasporto
-Autocertificazione da parte del Responsabile dell’autocontrollo del Centro di Spedizione della provenienza del prodotto da luoghi non sottoposti a vincolo sanitario

4. In caso di reimmersione in vasca del prodotto come sopra importato è fatto obbligo ai titolari di ciascun impianto di garantire con idonea certificazione emessa dal responsabile dell’autocontrollo dell’impianto stesso l’immunità delle acque da alghe portatrici di PSP e DSP.

5. Alla A.S.L. n° 2 di Olbia la attivazione di un piano straordinario di controllo di acque e mitili del golfo di Olbia, così come stabilito dall’ odierna conferenza dei servizi tenutasi presso la sede comunale di Olbia.

6. Il presente provvedimento venga trasmesso:

ai messi comunali per la pubblicazione all’albo e la notifica:
- Direttore Generale della A.S.L. n. 2 di Olbia
- Capitaneria di Porto di Olbia.
- Comando di Polizia Municipale di Olbia;
- Comando di Compagnia dei Carabinieri di Olbia
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Olbia
- Assessorato Igiene e Sanità della Regione Autonoma della Sardegna;
- Ufficio sanitario marittimo di Porto Torres.
- Prefettura di Sassari

7. Il Comando Polizia Municipale e le altre forze dell’ ordine sono incaricati di curare la puntuale esecuzione della presente ordinanza.
8. La presente ordinanza dovrà essere diffusa a mezzo degli organi di informazione.

 

IL SINDACO
Dr. Settimo Nizzi