
ORDINANZA N. 18 del 24/04/2003
IL SINDACO
VISTA la nota del Servizio veterinario Igiene degli Allevamenti
e Produzioni Zootecniche dell’Azienda U.S.L. n. 2 di Olbia;
VISTA la nota n. 5876 del 24/04/2003 dell’ Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna di Sassari, con la quale si comunica che
i campioni di mitili situati nelle stazioni di campionamento Seno Cocciani
A1 e A6 e Cavallo B1 prelevati dal Servizio Veterinario di Igiene degli
Allevamenti e Produzioni Zootecniche della A.U.S.L. n. 2 di Olbia nell’
ambito del Piano regionale di Sorveglianza periodica delle zone di produzione
e stabulazione dei m.b.v. con verbale n. 21/C del 22/04/2003 sono risultati
positivi alla prova biologica ufficiale di cui al Decreto del Ministro
della salute 16 maggio 2002 per la determinazione delle biotossine algali
del tipo P.S.P. ( Paralytic Shellfish Poisonning);
VISTO il cap. 6 art. 2 comma c del D. Lgs. n. 530 del 30/12/1992;
RAVVISATA la necessità e l’ urgenza di provvedere alla
tutela della salute pubblica al divieto della raccolta, consumo e commercializzazione
dei suddetti molluschi presenti nelle aree del golfo di Olbia risultate
positive, fino al riscontro di negatività;
VISTO l’ art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
1. Il divieto della raccolta, commercializzazione
e consumo dei molluschi eduli lamellibranchi allevati e/o coltivati
nel golfo di Olbia. Il presente divieto è valido fino a riscontro
degli accertamenti di negatività effettuati dagli organi sanitari
competenti.
2. E’ vietata l’importazione e la commercializzazione di
prodotto proveniente da zone sottoposte a vincolo sanitario
3. I mitili regolarmente importati da zone esterne al Golfo di Olbia,
per essere commercializzati dai Centri di Spedizione di Olbia, dovranno
essere muniti della seguente documentazione.
-Certificazione del luogo di provenienza da parte del Servizio Veterinario
dell’ ASL territorialmente competente.
-Documenti di trasporto
-Autocertificazione da parte del Responsabile dell’autocontrollo
del Centro di Spedizione della provenienza del prodotto da luoghi non
sottoposti a vincolo sanitario
4. In caso di reimmersione in vasca del prodotto come sopra importato
è fatto obbligo ai titolari di ciascun impianto di garantire
con idonea certificazione emessa dal responsabile dell’autocontrollo
dell’impianto stesso l’immunità delle acque da alghe
portatrici di PSP e DSP.
5. Alla A.S.L. n° 2 di Olbia la attivazione di un piano straordinario
di controllo di acque e mitili del golfo di Olbia, così come
stabilito dall’ odierna conferenza dei servizi tenutasi presso
la sede comunale di Olbia.
6. Il presente provvedimento venga trasmesso:
ai messi comunali per la pubblicazione all’albo e la notifica:
- Direttore Generale della A.S.L. n. 2 di Olbia
- Capitaneria di Porto di Olbia.
- Comando di Polizia Municipale di Olbia;
- Comando di Compagnia dei Carabinieri di Olbia
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Olbia
- Assessorato Igiene e Sanità della Regione Autonoma della Sardegna;
- Ufficio sanitario marittimo di Porto Torres.
- Prefettura di Sassari
7. Il Comando Polizia Municipale e le altre forze dell’ ordine
sono incaricati di curare la puntuale esecuzione della presente ordinanza.
8. La presente ordinanza dovrà essere diffusa a mezzo degli organi
di informazione.
IL SINDACO
Dr. Settimo Nizzi