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ATTESO che il Sindaco risulta essere temporaneamente assente; VISTA la nota del Servizio veterinario Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche dell’Azienda U.S.L. n. 2 di Olbia del 24/04/2003; VISTA la nota n. 5876 del 24/04/2003 dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna di Sassari, con la quale si comunica che i campioni di mitili situati nelle stazioni di campionamento Seno Cocciani A1 e A6 e Cavallo B1 prelevati dal Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche della A.U.S.L. n. 2 di Olbia nell’ ambito del Piano regionale di Sorveglianza periodica delle zone di produzione e stabulazione dei m.b.v. con verbale n. 21/C del 22/04/2003 sono risultati positivi alla prova biologica ufficiale di cui al Decreto del Ministro della salute 16 maggio 2002 per la determinazione delle biotossine algali del tipo P.S.P. ( Paralytic Shellfish Poisonning); VISTA la nota n. 05964 del 29 aprile 2003 dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna di Sassari, con la quale si comunica che i campioni di mitili situati nelle stazioni di campionamento Cala Saccaia 1C, 1D, 1E e 1F e Foci del Padrongianus 1G prelevati dal Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche della A.U.S.L. n. 2 di Olbia nell’ ambito del Piano di emergenza determinato dalla presenza della tossina PSP nelle zone di produzione e stabulazione dei m.b.v. con verbale n. 22 C sono risultati negativi alla prova biologica ufficiale di cui al Decreto del Ministro della salute 16 maggio 2002 per la determinazione delle biotossine algali del tipo P.S.P. ( Paralytic Shellfish Poisonning); VISTA la nota del Servizio veterinario Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche dell’Azienda U.S.L. n. 2 di Olbia del 29 .04.03; VISTO il cap. 6 art. 2 comma c del D. Lgs. n. 530 del 30/12/1992; RAVVISATA la necessità e l’ urgenza di provvedere alla tutela della salute pubblica al divieto della raccolta, consumo e commercializzazione dei suddetti molluschi presenti solo nelle aree del golfo di Olbia risultate positive, fino al riscontro di negatività; VISTO l’ art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000; ORDINA
3. il divieto di importazione di pesca e di commercializzazione
del prodotto proveniente da zone sottoposte a vincolo sanitario.
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