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ORDINANZA N. 19 del 29.04.03


IL VICESINDACO

ATTESO che il Sindaco risulta essere temporaneamente assente;

VISTA la nota del Servizio veterinario Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche dell’Azienda U.S.L. n. 2 di Olbia del 24/04/2003;

VISTA la nota n. 5876 del 24/04/2003 dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna di Sassari, con la quale si comunica che i campioni di mitili situati nelle stazioni di campionamento Seno Cocciani A1 e A6 e Cavallo B1 prelevati dal Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche della A.U.S.L. n. 2 di Olbia nell’ ambito del Piano regionale di Sorveglianza periodica delle zone di produzione e stabulazione dei m.b.v. con verbale n. 21/C del 22/04/2003 sono risultati positivi alla prova biologica ufficiale di cui al Decreto del Ministro della salute 16 maggio 2002 per la determinazione delle biotossine algali del tipo P.S.P. ( Paralytic Shellfish Poisonning);

VISTA la nota n. 05964 del 29 aprile 2003 dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna di Sassari, con la quale si comunica che i campioni di mitili situati nelle stazioni di campionamento Cala Saccaia 1C, 1D, 1E e 1F e Foci del Padrongianus 1G prelevati dal Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche della A.U.S.L. n. 2 di Olbia nell’ ambito del Piano di emergenza determinato dalla presenza della tossina PSP nelle zone di produzione e stabulazione dei m.b.v. con verbale n. 22 C sono risultati negativi alla prova biologica ufficiale di cui al Decreto del Ministro della salute 16 maggio 2002 per la determinazione delle biotossine algali del tipo P.S.P. ( Paralytic Shellfish Poisonning);

VISTA la nota del Servizio veterinario Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche dell’Azienda U.S.L. n. 2 di Olbia del 29 .04.03;

VISTO il cap. 6 art. 2 comma c del D. Lgs. n. 530 del 30/12/1992;

RAVVISATA la necessità e l’ urgenza di provvedere alla tutela della salute pubblica al divieto della raccolta, consumo e commercializzazione dei suddetti molluschi presenti solo nelle aree del golfo di Olbia risultate positive, fino al riscontro di negatività;

VISTO l’ art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA



1. La riapertura alla raccolta e commercializzazione e consumo della Zona del Golfo di Olbia denominata Cala Saccaia, meglio evidenziata nella la cartografia ufficiale allegata alla presente ordinanza, dai i punti C1 – C18.

2. il divieto alla raccolta, commercializzazione e consumo dei molluschi eduli lamellibranchi allevati e/o coltivati nelle zone del golfo di Olbia., denominate secondo la cartografia ufficiale allegata alla presente ordinanza Zona A e Zona B risultate positive alla tossina PSP in data 22 Aprile 2003, fino a riscontro di completa negatività

3. il divieto di importazione di pesca e di commercializzazione del prodotto proveniente da zone sottoposte a vincolo sanitario.

4. che i mitili regolarmente pescati dalle zone autorizzate del Golfo di Olbia, o regolarmente importati da zone non sottoposte a vincolo sanitario, per essere commercializzati dai Centri di Spedizione di Olbia, dovranno essere muniti della seguente documentazione:

• Certificazione del luogo di provenienza da parte del Servizio Veterinario dell’ ASL territorialmente competente.

• Documenti di trasporto

• Autocertificazione da parte del Responsabile dell’autocontrollo del Centro di Spedizione della provenienza del prodotto da luoghi non sottoposti a vincolo sanitario

5. In caso di reimmersione in vasca del prodotto come sopra importato è fatto obbligo ai titolari di ciascun impianto di garantire con idonea certificazione emessa dal responsabile dell’autocontrollo dell’impianto stesso l’immunità delle acque da alghe portatrici di PSP e DSP.

6. Il presente provvedimento venga trasmesso:
ai messi comunali per la pubblicazione all’albo e la notifica:

- Direttore Generale della A.S.L. n. 2 di Olbia
- Capitaneria di Porto di Olbia.
- Comando di Polizia Municipale di Olbia;
- Comando di Compagnia dei Carabinieri di Olbia
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Olbia
- Assessorato Igiene e Sanità della Regione Autonoma della Sardegna;
- Ufficio sanitario marittimo di Porto Torres.
- Prefettura di Sassari

7. Il Comando Polizia Municipale e le altre forze dell’ ordine sono incaricati di curare la puntuale esecuzione della presente ordinanza.

8. La presente ordinanza dovrà essere diffusa a mezzo degli organi di informazione.


IL VICE SINDACO
- Dr. Giuseppe Masala -