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IL SINDACO

RICHIAMATA l’ordinanza n° 18 del 24.04.03 con la quale si ordinava il divieto della raccolta, commercializzazione e consumo dei molluschi eduli lamellibranchi in tutto il Golfo di Olbia , in seguito alla presenza di biotossine algali di tipo PSP (Paralytic Shellfish Poison) riscontrate dall’Istituto Zooprofilattico della Sardegna in campioni di mitili prelevati nel Golfo di Olbia; divieto valido fino a riscontro degli accertamenti di negatività effettuati dagli organi sanitari competenti.

RICHIAMATA l’ordinanza del Vice Sindaco n° 19 del 29 Aprile 2003 con la quale veniva riaperta alla raccolta, commercializzazione e consumo la Zona del Golfo di Olbia denominata Cala Saccaia, meglio identificata nella cartografia ufficiale allegata alla presenza ordinanza dai punti C1 a C18.

DATO ATTO come da accertamenti tecnici comunicati dagli organi competenti che i campioni prelevati negli ultimi 15 giorni testati con metodo biologico, nel Golfo di Olbia in località Isola del Cavallo – Foci del Padrongianus meglio identificato nella cartografia ufficiale allegata alla presenza ordinanza dai punti B1 a B6, per la presenza di tossine algali PSP, sono negativi.

SENTITO il parere e VISTA la nota del Servizio Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche dell’Azienda U.S.L. n. 2 del 16 Maggio 2003.

VISTO il Piano Regionale di sorveglianza periodica della zone di produzione e stabulazione di molluschi bivalvi vivi: Triennio 2000-2003

VISTO il capo 6, art. 2, comma c, del D. Lgs. n. 530 del 30/12/1992;

VISTO l’ art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1. La riapertura alla raccolta, commercializzazione e consumo dei molluschi eduli lamellibranchi prelevati dalla zona del Golfo di Olbia denominata Isola del Cavallo – Foci del Padrongianus, meglio identificato nella cartografia ufficiale allegata alla presenza ordinanza dai punti B1 a B6.

2. Il divieto alla raccolta commercializzazione e consumo dei molluschi eduli lamellibranchi allevati nelle zone del Golfo di Olbia denominate Seno Cocciani, meglio identificato nella cartografia ufficiale allegata alla presenza ordinanza dai punti A1 a A5.

3. il divieto l’importazione la pesca e la commercializzazione di prodotto proveniente da zone sottoposte a vincolo sanitario.

4. che i mitili regolarmente pescati dalle zone autorizzate del Golfo di Olbia, o regolarmente importati da zone non sottoposte a vincolo sanitario, per essere commercializzati dai Centri di Spedizione di Olbia, dovranno essere muniti della seguente documentazione.

• Certificazione del luogo di provenienza da parte del Servizio Veterinario dell’ ASL territorialmente competente.
• Documenti di trasporto
• Autocertificazione da parte del Responsabile dell’autocontrollo del Centro di Spedizione della provenienza del prodotto da luoghi non sottoposti a vincolo sanitario

5. In caso di reimmersione in vasca del prodotto come sopra importato è fatto obbligo ai titolari di ciascun impianto di garantire con idonea certificazione emessa dal responsabile dell’autocontrollo dell’impianto stesso l’immunità delle acque da alghe portatrici di PSP e DSP.

6. Il presente provvedimento venga trasmesso:
ai messi comunali per la pubblicazione all’albo e la notifica:

- Ministero della Salute Roma
- Direttore Generale della A.S.L. n. 2 di Olbia
- Capitaneria di Porto di Olbia.
- Comando di Polizia Municipale di Olbia;
- Comando di Compagnia dei carabinieri di Olbia
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Olbia
- Assessorato Igiene e Sanità della Regione Autonoma della Sardegna;
- Ufficio sanitario marittimo di Porto Torres.
- Prefettura di Sassari.

7. Il Comando Polizia Municipale e le altre forze dell’ ordine sono incaricati di curare la puntuale esecuzione della presente ordinanza.

8. La presente ordinanza dovrà essere diffusa a mezzo degli organi di informazione.


Il Sindaco
Dott. Settimo Nizzi