
IL SINDACO
RICHIAMATA l’ordinanza n° 18 del
24.04.03 con la quale si ordinava il divieto della raccolta, commercializzazione
e consumo dei molluschi eduli lamellibranchi in tutto il Golfo di Olbia
, in seguito alla presenza di biotossine algali di tipo PSP (Paralytic
Shellfish Poison) riscontrate dall’Istituto Zooprofilattico della
Sardegna in campioni di mitili prelevati nel Golfo di Olbia; divieto
valido fino a riscontro degli accertamenti di negatività effettuati
dagli organi sanitari competenti.
RICHIAMATA l’ordinanza del Vice Sindaco n° 19 del 29 Aprile
2003 con la quale veniva riaperta alla raccolta, commercializzazione
e consumo la Zona del Golfo di Olbia denominata Cala Saccaia, meglio
identificata nella cartografia ufficiale allegata alla presenza ordinanza
dai punti C1 a C18.
DATO ATTO come da accertamenti tecnici comunicati dagli organi competenti
che i campioni prelevati negli ultimi 15 giorni testati con metodo biologico,
nel Golfo di Olbia in località Isola del Cavallo – Foci
del Padrongianus meglio identificato nella cartografia ufficiale allegata
alla presenza ordinanza dai punti B1 a B6, per la presenza di tossine
algali PSP, sono negativi.
SENTITO il parere e VISTA la nota del Servizio Igiene degli Allevamenti
e Produzioni Zootecniche dell’Azienda U.S.L. n. 2 del 16 Maggio
2003.
VISTO il Piano Regionale di sorveglianza periodica della zone di produzione
e stabulazione di molluschi bivalvi vivi: Triennio 2000-2003
VISTO il capo 6, art. 2, comma c, del D. Lgs. n. 530 del 30/12/1992;
VISTO l’ art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
1. La riapertura alla raccolta, commercializzazione e consumo
dei molluschi eduli lamellibranchi prelevati dalla zona del Golfo di
Olbia denominata Isola del Cavallo – Foci del Padrongianus, meglio
identificato nella cartografia ufficiale allegata alla presenza ordinanza
dai punti B1 a B6.
2. Il divieto alla raccolta commercializzazione e consumo dei molluschi
eduli lamellibranchi allevati nelle zone del Golfo di Olbia denominate
Seno Cocciani, meglio identificato nella cartografia ufficiale allegata
alla presenza ordinanza dai punti A1 a A5.
3. il divieto l’importazione la pesca e la commercializzazione
di prodotto proveniente da zone sottoposte a vincolo sanitario.
4. che i mitili regolarmente pescati dalle zone autorizzate del Golfo
di Olbia, o regolarmente importati da zone non sottoposte a vincolo
sanitario, per essere commercializzati dai Centri di Spedizione di Olbia,
dovranno essere muniti della seguente documentazione.
• Certificazione del luogo di provenienza da parte del Servizio
Veterinario dell’ ASL territorialmente competente.
• Documenti di trasporto
• Autocertificazione da parte del Responsabile dell’autocontrollo
del Centro di Spedizione della provenienza del prodotto da luoghi non
sottoposti a vincolo sanitario
5. In caso di reimmersione in vasca del prodotto come sopra importato
è fatto obbligo ai titolari di ciascun impianto di garantire
con idonea certificazione emessa dal responsabile dell’autocontrollo
dell’impianto stesso l’immunità delle acque da alghe
portatrici di PSP e DSP.
6. Il presente provvedimento venga trasmesso:
ai messi comunali per la pubblicazione all’albo e la notifica:
- Ministero della Salute Roma
- Direttore Generale della A.S.L. n. 2 di Olbia
- Capitaneria di Porto di Olbia.
- Comando di Polizia Municipale di Olbia;
- Comando di Compagnia dei carabinieri di Olbia
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Olbia
- Assessorato Igiene e Sanità della Regione Autonoma della Sardegna;
- Ufficio sanitario marittimo di Porto Torres.
- Prefettura di Sassari.
7. Il Comando Polizia Municipale e le altre forze dell’
ordine sono incaricati di curare la puntuale esecuzione della presente
ordinanza.
8. La presente ordinanza dovrà essere diffusa a mezzo degli organi
di informazione.
Il Sindaco
Dott. Settimo Nizzi