
ORDINANZA N° 26 del 20 maggio 2003
IL SINDACO
RICHIAMATA l’ordinanza n° 18 del
24.04.03 con la quale si ordinava il divieto della raccolta, commercializzazione
e consumo dei molluschi e dei lamellibranchi in tutto il Golfo di Olbia,
in seguito alla presenza di biotossine algali di tipo PSP (Paralytic
Shellfish Poison) riscontrate dall’Istituto Zooprofilattico della
Sardegna in campioni di mitili prelevati dal Golfo di Olbia; divieto
valido fino a riscontro degli accertamenti di negatività effettuati
dagli organi sanitari competenti.
RICHIAMATA l’ordinanza del Vice Sindaco n° 19 del 29 Aprile
2003 con la quale veniva riaperta alla raccolta, commercializzazione
e consumo la Zona del Golfo di Olbia denominata Cala Saccaia, meglio
identificata nella cartografia ufficiale allegata alla presenza ordinanza
dai punti C1 a C18.
RICHIAMATA l’ordinanza del Sindaco n° 25 del 16 Maggio 2003
con la quale veniva riaperta alla raccolta, commercializzazione e consumo
la Zona del Golfo di Olbia denominata Isola del Cavallo – Foci
del Padrongianus, meglio identificata nella cartografia ufficiale allegata
alla presenza ordinanza dai punti B1 a B6.
DATO ATTO come da accertamenti tecnici comunicati dagli organi competenti
che i campioni prelevati negli ultimi 15 giorni testati con metodo biologico,
nel Golfo di Olbia in località Cala Cocciani meglio identificato
nella cartografia ufficiale allegata alla presenza ordinanza dai punti
A1 a A5, per la presenza di tossine algali PSP, sono negativi.
SENTITO il parere del Servizio Igiene degli Allevamenti e Produzioni
Zootecniche dell’Azienda U.S.L. n. 2 del 20 Maggio 2003.
VISTO il Piano Regionale di sorveglianza periodica della zone di produzione
e stabulazione di molluschi bivalvi vivi: Triennio 2000-2003
VISTO il capo 6, art. 2, comma c, del D. Lgs. n. 530 del 30/12/1992;
VISTO l’ art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
1. Sono revocate le ordinanze n° 18 del 24 Aprile 2003,
n° 19 del 29 Aprile 2003, n° 25 del 16 Maggio 2003.
2. Il presente provvedimento venga trasmesso:
ai messi comunali per la pubblicazione all’albo e la
notifica:
- Ministero della Salute Roma
- Direttore Generale della A.S.L. n. 2 di Olbia
- Capitaneria di Porto di Olbia.
- Comando di Polizia Municipale di Olbia;
- Comando di Compagnia dei carabinieri di Olbia
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Olbia
- Assessorato Igiene e Sanità della Regione Autonoma della Sardegna;
- Ufficio sanitario marittimo di Porto Torres.
- Prefettura di Sassari.
3. Il Comando Polizia Municipale e le altre forze dell’
ordine sono incaricati di curare la puntuale esecuzione della presente
ordinanza.
4. La presente ordinanza dovrà essere diffusa a mezzo degli organi
di informazione.
Il Sindaco
Dott. Settimo Nizzi