REGOLAMENTO
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TITOLO II - GRUPPI CONSILIARI



ART.4 - Composizione

1- I gruppi Consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista. Si applica l'art.19 dello Statuto I comma.
2- L'adesione di un Consigliere al gruppo misto non è subordinata al gradimento da par-te di chi già compone lo stesso gruppo.
3- Le copie delle deliberazioni, sia di Giunta che di Consiglio, devono essere comunicate ai capigruppo ed ai Consiglieri che, nella competizione elettorale, erano candidati a Sin-daco.
4- I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi al-la prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
5- I Consiglieri che subentrano ad altri, per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.


ART.5 - Costituzione


1- Entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capogruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo-gruppo il Consigliere che ha riportato, nella sua lista,, il maggior numero di voti.
2- I gruppi consiliari si danno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3- Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamen-to della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del pro-prio capogruppo.


ART.6 - Presa d'atto del Consiglio 


1- Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari, della designazione dei Capigruppo e di ogni successiva variazione.


ART.7 - Conferenza dei Capigruppo

1- La conferenza dei capigruppo, che è commissione Comunale permanente, è convocata e presieduta dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione del Sindaco o a richiesta di uno o più capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argo-mento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.


ART.8 - Risorse per il funzionamento dei gruppi consiliari


1- L'Amministrazione Comunale assicura ai gruppi consiliari, la disponibilità dei locali, del personale e delle risorse necessarie al funzionamento dei gruppi stessi, commisurata alle relative consistenze numeriche.
2- Sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza dei capigruppo sarà iscritto, nel bilancio di previsione, apposito stanziamento volto a definire l'entità delle risorse destina-te ai Gruppi Consiliari.
3- Di regola detto stanziamento verrà impartito con i seguenti criteri:
· - una quota uguale per ogni gruppo;
· - una quota commisurata alla consistenza numerica di ogni gruppo.
Le risorse assegnate ai gruppi potranno essere utilizzate, su proposta dei rispettivi capi-gruppo per le spese necessarie al loro funzionamento (telefono, cancelleria, posta, ecc.).
Per le spese di funzionamento saranno adottate le procedure economali nel rispetto della vigente normativa regolamentare, mentre le altre iniziative saranno autorizzate, a seconda della loro natura, o avvalendosi delle medesime procedure economali o sulla base di for-male provvedimento della Giunta Comunale.


ART.9 - Controllo della spesa per il funzionamento dei gruppi consiliari

1- Gli atti riguardanti le spese relative al funzionamento dell'attività dei gruppi consiliari sono sottoposti alla verifica contabile del competente ufficio di ragioneria.

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