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TITOLO
III - COMMISSIONI CONSILIARI
ART. 10 - Istituzione e composizione
1- Per la costituzione delle Commissioni Consiliari si fa riferimento
all'art. 20 dello Statu-to Comunale.
2- Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.
3- La designazione dei Consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare
è fatta dalla maggioranza; quella dei Consiglieri appartenenti alla minoranza
consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto
del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
4- In caso di mancata designazione del/dei componente/i o in caso di accordo
non rag-giunto all'interno dei gruppi della maggioranza od all'interno
della minoranza, si intendo-no designati coloro che hanno riportato il
maggior numero di voti nella competizione e-lettorale.
5- Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.
6- Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
7- Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli
argomenti sottoposti al loro esame.
ART.11- Notizie sulla costituzione
1- Il Presidente dell'Assemblea, nella prima seduta utile, informa
l'Assemblea dell'avvenu-ta costituzione delle commissioni consiliari e
di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del
Vice Presidente di ciascuna di esse.
ART.12 - Insediamento
1- La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro
quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione
è convocata e presieduta dal Presidente dell'Assemblea.
2- La commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno,
alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.
3- La elezione del Presidente e quella del Vice Presidente avvengono con
separate vota-zioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per
un solo nome.
Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a
parità di voti, i più anziani di età.
ART.13 - Convocazione
1- Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno,
e presiede le re-lative adunanze.
2- Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della
Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento.
In caso di assenza o di impe-dimento di entrambi, le riunioni della Commissione
sono presiedute dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.
3- La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco,
al Presidente del Consiglio Comunale ed all'Assessore competente per materia.
ART.14 - Funzionamento - Decisioni
1- Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà
più uno dei componenti la Commissione.
2- Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengono adottate
dalla maggio-ranza dei voti.
ART.15 - Partecipazione del Sindaco
e del Presidente il C.C.
1- Il Sindaco, il Presidente dell'Assemblea, possono essere eletti
nelle Commissioni, han-no diritto di prendere parte alle sedute delle
Commissioni.
2- Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.
ART.16 - Segreteria - Verbalizzazione
1- Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente
designato dal Segretario Comunale, oppure da un componente designato dal
Presidente della Commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura
del Presidente, sono trasmessi in copia al sindaco ed al Presidente dell'Assemblea.
2- I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
ART.17 - Assegnazione affari
1- Di norma tutti gli argomenti da adottare in Consiglio Comunale devono
essere preven-tivamente discussi dalla Commissione Consiliare, in relazione
alla competenza per mate-ria. In caso di comprovata urgenza e sentito
il parere della Conferenza dei Capigruppo, i predetti argomenti, possono
essere discussi direttamente dal Consiglio Comunale.
2- Il parere deve essere reso entro e non oltre il termine massimo di
giorni venti dall'asse-gnazione, salvo i casi di comprovata urgenza per
i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3- Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è
adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della
Commissione competente.
4- La Commissione che incorra nel caso di cui al comma 3 per più di tre
volte consecuti-ve viene dichiarata decaduta automaticamente.
5- Ai componenti delle Commissioni Consiliari permanenti viene attribuito
il gettone di presenza corrispondente all'indennità per la partecipazione
ai Consigli Comunali.
ART.18 - Indagini conoscitive
1- Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti
sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione
del Segretario Comunale e dei titolari degli uffici Comunali, nonché degli
Amministratori e dei Dirigenti di Enti e Azien-de dipendenti dal Comune.
Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e docu-menti.
ART. 19 - Commissioni speciali
o di inchiesta
1- Il Consiglio, a mente dell'art. 23 dello Statuto, può procedere
alla istituzione di Com-missioni speciali e/o di inchiesta, nonché Commissioni
di indagine sull'attività dell'Ammi-nistrazione, determinandone i poteri,
l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e
la partecipazione numerica.
2- La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste
per le Commissioni Consiliari permanenti.
3- Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.
TITOLI DEL :
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