REGOLAMENTO
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TITOLO III - COMMISSIONI CONSILIARI



ART. 10 - Istituzione e composizione

1- Per la costituzione delle Commissioni Consiliari si fa riferimento all'art. 20 dello Statu-to Comunale.
2- Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.
3- La designazione dei Consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei Consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
4- In caso di mancata designazione del/dei componente/i o in caso di accordo non rag-giunto all'interno dei gruppi della maggioranza od all'interno della minoranza, si intendo-no designati coloro che hanno riportato il maggior numero di voti nella competizione e-lettorale.
5- Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.
6- Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
7- Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.


ART.11- Notizie sulla costituzione


1- Il Presidente dell'Assemblea, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenu-ta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice Presidente di ciascuna di esse.


ART.12 - Insediamento


1- La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente dell'Assemblea.
2- La commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.
3- La elezione del Presidente e quella del Vice Presidente avvengono con separate vota-zioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. 
Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.


ART.13 - Convocazione

1- Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno, e presiede le re-lative adunanze.
2- Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impe-dimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.
3- La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed all'Assessore competente per materia.


ART.14 - Funzionamento - Decisioni


1- Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la Commissione.
2- Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengono adottate dalla maggio-ranza dei voti.


ART.15 - Partecipazione del Sindaco e del Presidente il C.C.

1- Il Sindaco, il Presidente dell'Assemblea, possono essere eletti nelle Commissioni, han-no diritto di prendere parte alle sedute delle Commissioni.
2- Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.


ART.16 - Segreteria - Verbalizzazione

1- Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario Comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della Commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al sindaco ed al Presidente dell'Assemblea.
2- I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.


ART.17 - Assegnazione affari


1- Di norma tutti gli argomenti da adottare in Consiglio Comunale devono essere preven-tivamente discussi dalla Commissione Consiliare, in relazione alla competenza per mate-ria. In caso di comprovata urgenza e sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo, i predetti argomenti, possono essere discussi direttamente dal Consiglio Comunale.
2- Il parere deve essere reso entro e non oltre il termine massimo di giorni venti dall'asse-gnazione, salvo i casi di comprovata urgenza per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3- Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.
4- La Commissione che incorra nel caso di cui al comma 3 per più di tre volte consecuti-ve viene dichiarata decaduta automaticamente.
5- Ai componenti delle Commissioni Consiliari permanenti viene attribuito il gettone di presenza corrispondente all'indennità per la partecipazione ai Consigli Comunali.


ART.18 - Indagini conoscitive


1- Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei titolari degli uffici Comunali, nonché degli Amministratori e dei Dirigenti di Enti e Azien-de dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e docu-menti.


ART. 19 - Commissioni speciali o di inchiesta

1- Il Consiglio, a mente dell'art. 23 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Com-missioni speciali e/o di inchiesta, nonché Commissioni di indagine sull'attività dell'Ammi-nistrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2- La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni Consiliari permanenti.
3- Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

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