REGOLAMENTO
| Il Sindaco | La Giunta | Il Consiglio | Le Commissioni | Regolamento | Statuto | INCittà | Home|

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SE-DUTE DEL CONSIGLIO



ART. 20 - Sede riunioni

1- Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2- Può il Presidente, d'intesa con il Sindaco, per la trattazione di specifici argomenti, di-sporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3- Per le riunioni fuori dalla sede Comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico al-meno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo preto-rio ed in altri luoghi pubblici.


ART. 21 - Sessioni

1- Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statu-tarie oppure in caso di mancata previsione statutaria si riunisce in sessione ordinaria per trattare almeno gli argomenti di cui all'art.32, 2° comma, lettera b, della Legge 8 Giugno 1990, n.142.
2- Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune o del Sindaco. 
3- La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presen-tazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4- Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.


ART. 22 - Convocazione

1- La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Presidente con avvisi scritti, da con-segnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.
2- L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è va-lido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a perso-na con lo stesso convivente o ad altra persona dal Consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3- Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è Consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4- Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5- L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riu-nione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
6- Nei casi di urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato al-meno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differi-to al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.
7- Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
8- L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
9- Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
10-Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.
11- Trascorsa mezz'ora da quella di convocazione senza che si sia raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara deserta l'adunanza facendone constare in apposito verbale.


ART.23 - Seduta prima convocazione

1- Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri asse-gnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro Consiglieri. 
2- I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.


ART. 24 - Seduta seconda convocazione

1- E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2- L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri Comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 22.
3- Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4- Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente del Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 22.


ART.25 - Ordine del giorno


1- L'ordine del giorno viene formulato dalla Conferenza dei Capigruppo.
2- Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3- In caso di presenza di tutti i Consiglieri, all'unanimità dei voti, vengono aggiunti e di-scussi nuovi argomenti.
4- La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo Consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


ART.26 - Sedute - Adempimenti preliminari


1- Il Presidente ed il Sindaco in apertura di seduta, informano l'Assemblea su tutto ciò che ritengano utile e necessario o che, in qualche modo possa riguardare l'andamento del-l'Amministrazione.


ART. 27 - Pubblicità e segretezza delle sedute


1- Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.



ART.18 - Indagini conoscitive


1- Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei titolari degli uffici Comunali, nonché degli Amministratori e dei Dirigenti di Enti e Azien-de dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e docu-menti.


ART. 19 - Commissioni speciali o di inchiesta

1- Il Consiglio, a mente dell'art. 23 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Com-missioni speciali e/o di inchiesta, nonché Commissioni di indagine sull'attività dell'Ammi-nistrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2- La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni Consiliari permanenti.
3- Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

TITOLI DEL REGOLAMENTO: |1|2|3|4|5|6|7|