REGOLAMENTO
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TITOLO V - DISCUSSIONE VOTAZIONE



ART.28 - Ordine durante le sedute

1- Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2- La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presi-dente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.


ART.29 - Sanzioni disciplinari

1- Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto e ottenuto la parola dal Presidente. 
2- Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della se-duta, ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiega-zioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3- Dopo ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presi-dente può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tut-to il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consi-gliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
4- Indipendentemente dal richiamo il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabi-le di atti oltraggioso o passi alle vie di fatto.


ART.30 - Tumulto in aula


1- Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno scioglie la seduta.
2- In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.


ART. 31 - Comportamento del pubblico


1- Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Presidente non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed a-stenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le deci-sioni adottate dal Consiglio.
2- Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il pro-seguimento dei lavori.


ART. 32 - Prenotazioni per la discussione

1- I Consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli ar-gomenti iscritti all'ordine del giorno.
2- I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.


ART.33 - Svolgimento interventi


1- Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2- I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno decadono dalla facoltà di intervenire.
3- I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione dandone comunicazione al Pre-sidente non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso ar-gomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Rego-lamento e all'ordine del giorno.


ART. 34 - Durata interventi

1- Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto, in piedi, rivolto al Presidente.
2- La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
a) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 32, secondo comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) i cinque minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazio-ne, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di compe-tenza.
c) i tre minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
d) i tre minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento e al-l'ordine del giorno.
3- Quando il Consigliere supera, il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4- Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5- La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la 
durata di quindici minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6- Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una se-duta all'altra.


ART. 35 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1- Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si di-scuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2- La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3- Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte, o respinte a maggioranza dei vo-tanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4- Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore e uno contro.
5- In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questio-ni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può in-tervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospen-siva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6- Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7- I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro e uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
8- Ove il consiglio venga chiamato, dal Presidente, a decidere sui richiami e sulle que-stioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.


ART. 36 - Fatto personale

1- Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2- Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussi-ste; ove però l'intervento insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3- Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per ret-tificare queste.


ART. 37 - Udienze conoscitive

1- Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2- Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli Amministratori di Enti ed Aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3- L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e co-munque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti in-tervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4- Durante l'udienza del Segretario Comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante ver-ranno affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri presenti.


ART. 38 - Dichiarazione di voto

1- A conclusione della discussione, ciascun Consigliere o un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2- Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.


ART. 39 - Verifica numero legale

1- In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
2- Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.


ART. 40 - Votazione 


1- I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Pre-sidente.
2- Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3- Terminate le votazioni, il Presidente con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4- Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei vo-tanti.


ART. 41 - Irregolarità nella votazione

1- Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Presidente su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.


ART. 42 - Verbalizzazione riunioni


1- I Processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale; che si avvale del personale di Segreteria, debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.


ART. 43 - Diritti dei Consiglieri


1- Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del me-desimo.
ART. 44 - Revoca e modifica deliberazioni
1- Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecu-tive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione del-l'atto modificato o revocato.


ART. 45 - Segretario - incompatibilità


1- Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la tratta-zione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2- In tal caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri cui affida le funzioni di Segretario verbalizzante.

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