REGOLAMENTO
| Il Sindaco | La Giunta | Il Consiglio | Le Commissioni | Regolamento | Statuto | INCittà | Home|

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1: Finalità del regolamento - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'attivazione ed il funzionamento dell'istituto del Difensore Civico del Comune di Olbia al fine di contribuire all'imparzialità ed al buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 267/2000 ed in conformità a quanto disposto dal capo VI dello statuto del Comune.
2. Le modalità per l'elezione, le prerogative ed i mezzi posti a disposizione del Difensore civico sono previsti dallo statuto comunale.
3. Lo statuto definisce inoltre i rapporti che intercorrono fra il Difensore civico ed il Consiglio comunale.
4. Il presente regolamento organizza il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico al fine di provvedere alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi diffusi, dando concreta e conforme attuazione alle norme statutarie richiamate nei precedenti commi, per realizzare le finalità d'interesse pubblico indicate dalla legge.

Art. 2: Informazione dei cittadini

1. Il Sindaco provvede a dare notizia ai cittadini della attivazione dell'istituto del Difensore civico comunale entro venti giorni dall'entrata in carica del suo titolare.
2. L'informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore civico comunale, della persona eletta ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

Art. 3: Diffusione del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà inviata, entro trenta giorni dalla sua esecutività, ai Consiglieri e agli Assessori comunali, ai responsabili degli uffici e servizi comunali, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune ed ai consorzi ai quali il Comune partecipa ed a tutte le pubbliche amministrazioni con sede nel territorio comunale. I responsabili degli uffici e servizi comunali, i dirigenti delle istituzioni, aziende, enti e consorzi suddetti sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento ai propri dipendenti e a impartire le opportune disposizioni affinché lo stesso sia tempestivamente e rigorosamente osservato.
2. Copia del presente regolamento sarà inoltre inviata, entro il termine di cui al precedente comma, alle associazioni di partecipazione popolare iscritte nell'apposito registro, alle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge ed alle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.

Capo II

ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

Art. 4: Istituzione - Finalità

1. Lo statuto comunale, con l'istituzione del Difensore civico, assicura ai cittadini ed agli altri soggetti indicati dal successivo comma, le garanzie previste dall'art. 11 del D.Lgs. 267/2000.
2. L'intervento del Difensore civico comunale può essere richiesto:
a) da coloro che risiedono stabilmente o dimorano abitualmente nel Comune;
b) da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), esercitano attività professionali, artistiche o altro lavoro autonomo ovvero conducono aziende industriali, artigianali e commerciali nel territorio comunale;
c) dalle associazioni di partecipazione popolare iscritte nell'apposito registro;
d) dalle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge;
e) dalle altre formazioni sociali portatrici di interessi collettivi e/o diffusi che hanno necessità di tutela.
3. Gli interventi previsti nel presente regolamento possono essere richiesti da cittadini italiani, stranieri od apolidi, residenti in questo od in altro Comune, per i quali ricorrono le condizioni sopra previste alle lettere a) e b).
4. L'intervento del Difensore civico comunale non può essere richiesto dai soggetti indicati dal successivo art. 13.

Art. 5: Elezione

1. L'elezione del Difensore civico comunale avviene con l'osservanza delle norme stabilite dallo statuto, dal regolamento per la partecipazione delle libere forme associative e dal presente regolamento.
2. Le candidature per concorrere all'elezione sono sottoscritte dai Presidenti e dai Coordinamenti delle consulte e sono corredate:
a) dal curriculum della persona candidata in relazione ai requisiti richiesti secondo il successivo art. 6;
b) da una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al successivo art.7.
Il curriculum e la dichiarazione sono sottoscritti dal candidato ed hanno forma e valore di autocertificazione.
3. Nell'ipotesi di inottemperanza da parte degli organismi delle Consulte su quanto previsto dagli artt. 10 e 11 del regolamento per la partecipazione delle libere forme associative, le candidature per concorrere all'elezione sono sottoscritte e proposte dalla Commissione Consiliare competente, sentiti i Presidenti delle Consulte con le modalità previste dal presente regolamento.
4. Entro cinque giorni dall'esecutività dell'atto di nomina, il Sindaco comunica all'interessato l'elezione a Difensore civico comunale, invitandolo a rendere innanzi a lui, entro il termine di quindici giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo statuto comunale ed il presente regolamento. La dichiarazione viene resa in presenza di due testimoni, estranei al Comune.
5. Il Difensore civico comunale entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma. La Giunta comunale provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari per l'effettivo inizio dell'esercizio delle sue funzioni, in conformità al presente regolamento.

Art. 6: Requisiti

1. Il Difensore Civico è eletto fra i cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale che per pubblica conoscenza assicurano le più ampie garanzie di indipendenza, probità, equità e risultano dotati della esperienza, competenza giuridica - amministrativa e sensibilità sociale per esercitare le funzioni allo stesso attribuite.
2. I candidati devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere residenti nel Comune;
b) laurea in giurisprudenza o equipollente;
c) non devono avere riportato condanne penali nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, non devono aver riportato provvedimenti o sanzioni che hanno comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale.

Art. 7: Ineleggibilità e decadenza

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore civico comunale:
a) coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l'elezione a Consigliere comunale e di Sindaco previste dalla normativa vigente.
b) i parlamentari, gli assessori, i consiglieri regionali e gli amministratori locali di cui al comma 2 dell'art 77 Dlgs 267/00;
c) coloro che hanno ricoperto la carica di Sindaco, consigliere, assessore comunale nei precedenti cinque anni nel Comune.
d) sono ministri di culto;
e) coloro che ricoprono incarichi comunque denominati nei partiti e nei movimenti politici a livello comunale, provinciale, regionale.
f) coloro che rispetto al Comune, alle istituzioni, aziende, consorzi ed enti dallo stesso dipendenti od ai quali esso partecipa, si trovano in una delle seguenti posizioni:
- dipendenti, anche con rapporto a tempo determinato;
- revisori dei conti;
- prestatori di lavoro professionale o di lavoro autonomo, che costituiscono oggetto di rapporti economici;
- titolari, amministratori, dirigenti di enti ed imprese che hanno rapporti contrattuali per opere, somministrazioni e concessioni di servizi pubblici comunali che costituiscono oggetto di rapporti economici anche a carattere non continuativo.
2. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla condizione che le determinano non oltre il sesto giorno precedente a quello in cui il Consiglio comunale deve procedere alla nomina.
3. Qualora successivamente alla nomina, il Consiglio comunale accerti la preesistenza di cause di ineleggibilità che non sono state tempestivamente rimosse, dichiara la decadenza dell'interessato dall'ufficio di Difensore civico comunale.
4. Quando successivamente alla nomina si verifichi una delle condizioni di cui al primo comma, il Consiglio comunale previa notifica al Difensore civico, invita lo stesso a presentare motivate deduzioni, assegnandogli venti giorni per formulare osservazioni o per eliminare la causa di ineleggibilità sopravvenuta. Entro venti giorni dalla scadenza del termine predetto il Consiglio delibera definitivamente, tenuto conto delle deduzioni presentate, ed ove ritenga che le cause di ineleggibilità sussistono e non sono state rimosse, dichiara la decadenza dall'ufficio di Difensore civico comunale.
5. La sussistenza o la sopravvenienza di cause di ineleggibilità del Difensore civico comunale possono essere poste al Consiglio Comunale dal Sindaco, da ciascun Consigliere e dagli organi di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
6. I provvedimenti di decadenza di cui ai commi terzo e quarto sono adottati dal Consiglio comunale con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati, espresso in forma palese.

Art. 8: Durata in carica - Rielezione

1. La durata in carica del Difensore civico comunale è stabilita dallo statuto.
2. Il Difensore civico comunale esercita le sue funzioni successivamente alla scadenza dell'incarico fino all'entrata in carica del successore.
3. Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o per altro motivo diverso dalla scadenza, il Consiglio comunale provvede alla nuova elezione in un'adunanza da tenersi entro trenta giorni da quella in cui sono stati adottati i provvedimenti che hanno determinato la cessazione dall'incarico. In questi casi l'ufficio del Difensore civico rimane vacante fino all'entrata in carica del nuovo eletto

Art. 9: Cessazione dalla carica

1. Oltre che per il compimento del periodo di durata in carica previsto dallo statuto il Difensore civico comunale cessa dalla carica:
a) per decadenza, verificandosi le condizioni di cui al precedente art. 7 o venendo meno uno dei requisiti necessari di cui al secondo comma dell'art. 6;
b) per revoca, verificandosi le condizioni di cui al successivo terzo comma del presente articolo;
c) per dimissioni presentate per iscritto al Presidente del Consiglio comunale. Esse devono essere assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
d) per morte o per impedimento permanente dall'esercizio delle funzioni.
2. Venendo meno uno dei requisiti necessari stabiliti dal secondo comma dell'art. 6, il Consiglio comunale, nella persona del Presidente del Consiglio, su proposta presentata dal Sindaco o da un Consigliere, corredata dalla documentazione che comprova essere venuto meno uno dei requisiti predetti, dispone la notifica all'interessato delle relative contestazioni, invitandolo a presentare deduzioni ed eventuali documentazioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio comunale decide, in base agli atti in suo possesso, a quelli prodotti dall'interessato ed agli eventuali accertamenti disposti d'ufficio, e dichiara la decadenza dall'incarico qualora sia definitivamente accertato che siano venuti meno uno o più requisiti prescritti dalla norma predetta. In caso contrario dispone l'archiviazione del procedimento.
3. Il Consiglio comunale può disporre la revoca del Difensore civico comunale per grave inadempienza ai doveri d'ufficio. La procedura di revoca è promossa dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri. La proposta presentata al Consiglio deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi, connessi all'esercizio delle funzioni, che rendono necessaria la revoca. Il Consiglio comunale esamina la proposta e decide in merito alla presa in considerazione della stessa con votazione segreta ed a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati. Se la proposta non è ammessa, il Consiglio ne dispone l'archiviazione. Quando la proposta è ammessa il Consiglio dispone la notifica, a mezzo del Presidente del Consiglio, dei rilievi formulati al Difensore civico comunale, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio comunale decide sulla proposta di revoca e sulle deduzioni dell'interessato con votazione in forma segreta, con la maggioranza dei Consiglieri assegnati. Se la proposta non viene approvata, il Consiglio dispone l'archiviazione degli atti. Se la proposta viene accolta il Difensore civico viene revocato dalla carica con deliberazione motivata dal Consiglio comunale, adottata con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In tal caso il Difensore civico cessa dall'incarico dal momento in cui gli viene notificata copia della relativa deliberazione esecutiva. Alla notifica provvede il Sindaco tramite l'Ufficio competente, entro dieci giorni da quello in cui la deliberazione è divenuta od è stata dichiarata esecutiva.
4. Il Presidente della Commissione consiliare competente provvede ad informare tempestivamente delle proposte di revoca e dell'eventuale cessazione dalla carica di Difensore civico comunale i Presidenti e gli organismi delle Consulte applicando l'art. 6 del regolamento per la partecipazione delle libere forme associative.

Art. 10: Competenze economiche

1. Al Difensore civico comunale spetta una indennità mensile d'importo corrispondente a quella stabilita dalla legge per gli assessori comunali.
2. Al Difensore civico comunale spetta il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per i membri della Giunta comunale, per i viaggi compiuti fuori dal territorio comunale per motivi relativi all'esercizio del suo incarico. Spetta inoltre al predetto il rimborso delle spese per l'uso di mezzi di trasporto di linea o di mezzi propri, per viaggi compiuti nel territorio del Comune per accertamenti e verifiche necessari per l'attività del suo ufficio, salvo l'utilizzo di vettura dell'Amministrazione.

Capo III

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

Art. 11: Funzioni

1. Il Difensore civico comunale provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi, degli interessi diffusi dei soggetti previsti dal secondo comma dell'art. 4 del presente regolamento.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 267/2000 e dallo Statuto Comunale nei confronti dell'attività dell'Amministrazione comunale, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune, dei consorzi ed attività convenzionate ai quali il Comune partecipa, soggetti che esercitano le funzioni proprie della Pubblica Amministrazione
3. Il Difensore civico interviene, su istanza dei soggetti di cui al primo comma oppure di propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi del territorio comunale, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, efficienza e di imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso del procedimento ed all'emanazione dei singoli atti, anche definitivi.
4. Il Difensore civico può intervenire relativamente ad atti per i quali pendono azioni o ricorsi avanti ad organi giurisdizionali; egli può sospendere la propria attività in attesa delle relative pronunzie, valutato il rilievo delle stesse ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.
5. Il Difensore civico comunale esercita le pubbliche funzioni amministrative disciplinate dall'art. 11 del D.Lgs. 267/2000 ed è pertanto, agli effetti della legge penale, pubblico ufficiale, con i compiti e gli obblighi conseguenti.
6. Il Difensore civico comunale non e' sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza.

Art. 12: Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni

1. Qualora il Difensore civico, nell'esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici ed attività di altre pubbliche Amministrazioni o di imprese e società concessionarie di pubblici servizi, che si verificano o si riflettono nell'ambito del territorio comunale ed incidono dannosamente sui soggetti di cui al secondo comma dell'art. 4, ne riferisce al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale comunicando loro tutti gli elementi di valutazione per l'intervento dell'Amministrazione comunale, prestando la collaborazione che gli sia eventualmente richiesta.

Art. 13: Limitazione degli interventi

1. Non possono ricorrere al Difensore civico:
- Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali in carica nel Comune;
- le pubbliche amministrazioni;
- il Segretario comunale, il Direttore Generale ed i Revisori dei conti dell'ente, delle aziende e dei consorzi;
- i dipendenti dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi di cui al secondo comma dell'art. 11 del presente regolamento, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con l'Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.
2. Non appartengono alla competenza del Difensore civico le azioni e le controversie comunque promosse od insorte nei confronti dei soggetti di cui al secondo comma dell'art. 11 del presente regolamento, da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni.

Art. 14: Attivazione e conclusione degli interventi


1. L'intervento del Difensore civico comunale può essere richiesto dai soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento, senza particolari formalità. L'istanza può essere avanzata per iscritto o verbalmente, e deve indicare tutti gli elementi necessari all'individuazione della pratica o del procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l'intervento. Qualora l'istanza venga inoltrata verbalmente, il Difensore civico od i suoi collaboratori che la ricevono assumono per iscritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all'interessato.
2. Il Difensore civico comunale, esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli, informa l'Istante dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione interessata.
3. Nel caso in cui l'intervento del Difensore civico comunale non ottenga esito favorevole, lo stesso provvede a darne comunicazione all'interessato, informandolo altresì delle azioni che può promuovere in sede amministrativa o giurisdizionale.

Art. 15: Diritto di accesso

1. Il Difensore civico nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto, di chiedere agli Uffici del Comune le seguenti informazioni:
a) richiedere, verbalmente o per scritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
b) consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.
2. Le notizie ed informazioni richieste sono fornite al Difensore civico comunale, senza ritardo e, comunque entro i termini previsti dal Regolamento del diritto di accesso e dal Regolamento sul procedimento amministratvo, con la massima completezza ed esattezza. Le notizie ed informazioni sono sempre fornite per iscritto. Qualora la richiesta sia presentata verbalmente il funzionario interpellato comunica per le vie brevi tutto ciò di cui è a conoscenza. In ogni caso, quanto comunicato, dovrà essere confermato per iscritto.
3. La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna limitazione Il rilascio delle copie avviene in carta libera e senza spesa alcuna. L'accesso alla consultazione di atti e documenti amministrativi da parte del Difensore Civico è immediato ed il rilascio delle copie avviene nel più breve tempo e comunque non oltre i termini previsti dal regolamento di cui al precedente comma.
4. Il Difensore civico comunale è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 16: Esercizio delle funzioni

1. Qualora il Difensore civico comunale su istanza di uno dei soggetti previsti dall'art. 4 del presente regolamento o d'ufficio, in relazione ad una pratica o procedimento amministrativo di competenza del Comune o di uno degli enti ed amministrazioni stabilite dal secondo comma dell'art. 11 del presente regolamento, ritenga di dover intervenire per rimuovere una delle situazioni individuate dal terzo comma dell'art.11 del presente regolamento, richiede ai Dirigenti competenti tutte le notizie e tutte le informazioni necessarie, effettua la consultazione di atti ed acquisisce copia degli stessi con le modalità di cui al precedente articolo.
2. Se dagli elementi acquisiti emerge la necessità di un intervento del Difensore civico, lo stesso informa il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale, il Segretario comunale ed il Direttore generale od il Presidente ed il Direttore dell'ente strumentale coinvolto, ed avverte il funzionario responsabile che lo coadiuverà nell'esame della pratica o del procedimento amministrativo. L'esame è preordinato all'individuazione dello stato degli atti, alla verifica della loro irregolare o ritardata adozione e alla ricerca di soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante. Il funzionario responsabile è tenuto a procedere all'esame congiunto della pratica o del procedimento nella data e nella sede stabilite dal Difensore civico. Qualora sussistano impedimenti di servizio in ordine alla data, il funzionario è tenuto a concordare con il Difensore civico altra data immediatamente successiva a quella fissata.
3. Dopo tale esame il Difensore civico comunica, per iscritto, al funzionario responsabile, le proprie osservazioni rivolte ad assicurare la legittimità del provvedimento od atto emanando ed indica il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento. Effettua immediata segnalazione del suo intervento, inviando per conoscenza copia della comunicazione suddetta al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario comunale, al Direttore generale ed eventualmente al Presidente e Direttore dell'ente, ed a coloro che hanno promosso il suo intervento.
4. Il funzionario preposto alla pratica od al procedimento è tenuto a provvedere alla definizione entro il termine indicato dal Difensore civico.
5. Il Segretario comunale ovvero, qualora nominato, il Direttore generale informa tempestivamente il dirigente competente degli interventi del Difensore civico. Il Dirigente è tenuto ad assicurare da parte dei propri uffici tutta la collaborazione richiesta.
6. Il Segretario comunale o, qualora nominato, il Direttore Generale informa immediatamente il dirigente dell'esito dell'intervento del Difensore civico, trasmettendogli copia degli atti di cui al precedente terzo comma ed incaricandolo di provvedere in conformità ed entro il termine prescritto.
7. Nelle istituzioni, aziende, enti e consorzi dipendenti dal Comune, le funzioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma competono al Direttore od al funzionario di grado più elevato negli stessi previsto.
8. Qualora vi sia stato l'intervento del Difensore civico di cui al presente articolo, i conseguenti atti e provvedimenti amministrativi emanati devono dar conto delle osservazioni dallo stesso formulate, motivando per quanto viene disposto diversamente da esse. Copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al Difensore civico.

Art. 17: Inadempienze - Provvedimenti

1. Il Difensore civico comunale può richiedere al Sindaco l'apertura di un procedimento disciplinare, secondo la normativa vigente, a carico del funzionario o del dipendente del Comune, dell'istituzione, dell'azienda o di altro soggetto previsto dall'art. 11 del presente regolamento, che:
a) impedisca o ritardi, senza un giustificato impedimento, l'accesso del Difensore civico comunale alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio di copia di atti dallo stesso richiesti;
b) si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento di cui al secondo comma dell'art. 16 del presente regolamento;
c) non rispetti il termine massimo per il compimento della pratica o del procedimento fissato dal Difensore civico comunale;
d) nella formazione dell'atto o provvedimento non tenga conto delle osservazioni formulate dal Difensore civico e non fornisca motivazione dell'inosservanza;
e) in generale ostacoli, ritardi od impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico.
2. Il Sindaco comunica al Difensore civico comunale, entro trenta giorni, le decisioni adottate dal Soggetto competente, secondo la normativa vigente, all'adozione di provvedimenti disciplinari, o i motivi per i quali egli ha ritenuto di non dar corso al procedimento disciplinare.

Capo IV

RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 18: Relazioni con il Consiglio comunale


1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati nell'anno precedente, segnalando con la stessa le disfunzioni riscontrate e formulando eventuali proposte, innovazioni organizzative ed amministrative, tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene rimessa dal Difensore civico comunale al Sindaco ed al Presidente del consiglio il quale, entro un mese dalla presentazione, fissa la data della seduta del Consiglio nella quale la stessa sarà discussa. Copia della relazione è trasmessa agli Assessori ed ai Consiglieri comunali, al Segretario comunale, al Direttore generale ed ai Revisori dei conti.
3. Alla riunione del Consiglio comunale nella quale viene discussa la relazione partecipa il Difensore civico il quale, su invito del Sindaco o del Presidente del Consiglio, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al Consiglio.
4. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta comunale e delle altre amministrazioni dipendenti, per conseguire le finalità di buon andamento dell'Ente.
5. In casi di particolare importanza od urgenza il Difensore civico può inviare apposite relazioni al Sindaco ed al Consiglio comunale, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.
6. Le relazioni annuali del Difensore civico, dopo l'esame da parte del Consiglio comunale, vengono diffuse nelle forme e con le modalità stabilite dal Consiglio stesso.
7. Il Difensore civico comunale ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione delle attività da lui svolte.

Art. 19: Rapporti con le Commissioni consiliari e con la Giunta comunale

1. Il Difensore civico comunale è sentito, su propria richiesta, dalle Commissioni consiliari e dalla Giunta comunale, in ordine a problemi particolari inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.
2. Le Commissioni consiliari e la Giunta comunale possono convocare il Difensore civico per avere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari alla stessa relativi.

Art. 20: Rapporti con il Sindaco e con il Presidente del Consiglio comunale

1. Il Difensore civico comunale riferisce al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale per tutto quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto il loro intervento o, per loro tramite, quello della Giunta comunale o del Consiglio vengono rese note all'attenzione di detti organi particolari situazioni e disfunzioni.
2. Il Difensore civico richiede ad essi gli interventi di loro competenza per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni del suo ufficio.

Art. 21: Rapporti con il Segretario comunale ed il Direttore generale


1. Il Difensore civico informa il Segretario comunale o, ove nominato, il Direttore generale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il Segretario comunale ovvero il Direttore generale, ove nominato, intervengono, su richiesta del Difensore civico, oltre che nei casi di cui al quinto e sesto comma dell'art. 16 del presente regolamento, per assicurare che i responsabili dell'organizzazione comunale prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace, per il miglior esercizio delle funzioni di difesa civica.


Capo V

DOTAZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 22: Sede ed attrezzatura

1. L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso il Palazzo comunale od in altro edificio, in locali adeguati al prestigio delle relative funzioni, idonei per ampiezza e facilità di accesso e di attesa del pubblico, compresi i portatori di handicaps. La sede è segnalata con l'evidenza necessaria per la sua facile e rapida individuazione.
2. L'Ufficio è dotato dell'arredamento necessario ed idoneo, di macchine ed apparecchiature tecnologiche per l'informatizzazione delle procedure e dell'archivio, della cancelleria, stampati, telefono, telefax e quant'altro occorrente e richiesto dal Difensore civico. È corredato dei testi e delle pubblicazioni di natura giuridica, contabile, amministrativa dei quali il Difensore civico comunale ha segnalato la necessità.
3. Per tutte le attività di competenza dell'Ufficio del Difensore civico:
a) le spese postali e telegrafiche sono a carico del Comune;
b) la notifica di atti e provvedimenti viene effettuata dai messi comunali o mediante raccomandata A.R..

Art. 23: Servizio di segreteria - Istituzione

1. Con apposito provvedimento da adottarsi dalla Giunta comunale si procede alla istituzione del servizio di segreteria del Difensore civico. La dotazioni dei posti addetti al servizio viene stabilita sentito il parere del Difensore civico comunale.
2. All'assegnazione del personale nei posti previsti dalla dotazione organica del servizio provvede il Segretario Comunale ovvero il Direttore Generale, ove nominato, sentito il Difensore civico, in rapporto alle esigenze iniziali ed al loro sviluppo. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore civico.
3. Il Difensore civico comunale segnala al Segretario comunale o al Direttore Generale, ove nominato, il personale assegnato al suo servizio che non risulta idoneo alle funzioni dallo stesso esercitate. Lo stesso provvede, alla sostituzione, tenuto conto delle esigenze complessive dei servizi comunali.
4. Su richiesta del Difensore civico il personale addetto al servizio può essere autorizzato dal Segretario Comunale ovvero dal Direttore Generale ove nominato a partecipare a corsi d'aggiornamento e di formazione professionale, relativi alle funzioni da esercitare ed ai metodi di comportamento nei rapporti con i cittadini.

Art. 24: Servizio di Segreteria - compiti

1. Il servizio di segreteria del Difensore civico provvede a tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di difesa civica.
2. In particolare il servizio di segreteria:
a) riceve, protocolla e classifica le richieste d'intervento;
b) svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze per la identificazione del loro oggetto e dell'organo o della unità organizzativa del Comune e dei soggetti dallo stesso dipendenti, di cui al secondo comma dell'art. 11 del presente regolamento, nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;
c) richiede agli interessati i chiarimenti e l'integrazione della documentazione che risultino necessari;
d) riceve i cittadini che accedono personalmente all'Ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire e dando agli stessi informazioni ed orientamenti nei casi che manifestamente esulano dalla competenza del Difensore civico comunale;
e) procede, a richiesta del Difensore civico, alla ricerca di leggi, giurisprudenza e dottrina, redigendo, quando sia necessario, relazioni in merito all'approfondimento effettuato;
f) cura ed intrattiene i rapporti con i responsabili delle singole pratiche, per la rapida soluzione dei casi per i quali è intervenuto o deve intervenire il Difensore civico;
g) cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaminate.

Art. 25: Oneri a carico del Comune

1. Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede e l'attrezzatura, il personale del servizio di segreteria e quant'altro necessario per il funzionamento dell'istituto del Difensore civico, sono sostenuti dal Comune e sono iscritti nel bilancio comunale.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno il Difensore civico comunale segnala al Sindaco, con motivata relazione, gli interventi finanziari da preventivare nel bilancio dell'esercizio successivo per il funzionamento del suo ufficio.
3. Il Sindaco, la Giunta comunale, il Presidente del Consiglio, il Segretario Comunale e il Direttore Generale, possono richiedere chiarimenti ed elementi per la valutazione delle richieste avanzate dal Difensore civico. Qualora sussistano difficoltà ad accoglierle, essi invitano il Difensore civico ad una riunione per definire, con lui, le modalità, i tempi e le eventuali riduzioni degli interventi richiesti.

Capo VI

COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

Art. 26: Rapporti con altri organi di difesa civica

1. Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il Difensore civico comunale mantiene rapporti con il Difensore civico della Regione, della Provincia e con quelli istituiti negli altri comuni della provincia, attraverso lo scambio di esperienze, la segnalazione di informazioni e di problematiche che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.
2. Il Difensore civico partecipa a riunioni, convegni, iniziative che si tengono nella regione ed a livello nazionale e che hanno per oggetto il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma. Su sua segnalazione gli organi comunali competenti assumono l'impegno per la spesa occorrente e provvedono alla relativa liquidazione.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27: Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore in conformità a quanto disposto dall''art. 8 del vigente statuto comunale ed esperite le procedure previste dallo statuto.
2. La sua attuazione avviene secondo i tempi indicati nei precedenti articoli, con inizio dalla elezione ed entrata in carica del Difensore civico comunale.