STATUTO
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Titolo III - ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 43 La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.

2. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o su temi semplici aventi interesse rilevante per la Comunità.

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art.18 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi comunali anche su base di quartiere o di frazione nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere forme associative assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali e diffusi ed alla organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni cooperativistiche, le associazioni del volontariato; di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

4. Un'apposita Commissione consiliare permanente, dotata della struttura operativa necessaria, è preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del Comune e le Associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi delle Associazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento. In uno degli albi sono registrate le Associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche sociali e del lavoro. Nell'altro albo sono registrate le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione, allo sport ed alla qualità della vita.

5.Sono istituite la Consulta dell'economia, del lavoro e delle attività sociali e la Consulta della cultura, dell'istruzione, dello sport e della qualità della vita, organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'amministrazione delle libere associazioni ed organismi dei cittadini, attraverso attività propositiva e di consultazione. Le due Consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio comunale e degli altri organi .

6. Le due Consulte sono elette ogni tre anni dalle Associazioni ed organizzazioni registrate nei rispettivi albi, con le modalità stabilite dal regolamento comunale per la partecipazione popolare, che ne fissa il numero dei componenti. Ciascuna consulta elegge il proprio Presidente e può nominare dei coordinatori per sezioni di attività.

7. Gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali ed i dipendenti di detti enti ed organismi non possono far parte delle Consulte di cui al quinto comma.

1. Le Consulte collaborano con le Commissioni consiliari permanenti alle cui riunioni possono partecipare con il Presidente o suo delegato, per invito o su loro richiesta, con la Sezione preposta al settore di attività della Commissione.

2. Le Consulte presentano al Sindaco e/o al Presidente del consiglio tramite i propri Presidenti proposte, istanze, petizioni che verranno sottoposti alla Commissione consiliare competente per l'istruttoria preliminare ed alla Giunta comunale per conoscenza e o competenza. La Commissione, con la partecipazione del Presidente della Consulta e dell'assessore interessato, decide circa l'ammissibilità della proposta all'ulteriore esame del Consiglio o della Giunta. Se la decisione è negativa, essa viene comunicata, con adeguate motivazioni, alla Consulta proponente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione. Se la decisione è positiva viene trasmessa al Consiglio od alla Giunta, secondo le competenze, che provvedono a dare esito a quanto proposto o richiesto ad a far conoscere, in caso di diniego, le motivazioni. La decisione è adottata nella prima riunione successiva all'invio della pratica da parte della Commissione consiliare e, comunque, entro sessanta giorni dallo stesso.

3. Le Consulte sono previamente e congiuntamente interpellate dal Consiglio, a mezzo del Presidente e con l'intervento della Commissione consiliare competente e della Giunta comunale, all'atto dell'impostazione dei bilanci annuali e pluriennali, del programma degli investimenti, del piano regolatore generale e sul rendiconto dell'esercizio.

4. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, su invito della Commissione consiliare, richiede il parere della Consulta competente prima della presentazione alla Giunta o al Consiglio di atti fondamentali che incidono in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini.

5. Le Consulte esprimono i pareri loro richiesti con una relazione illustrativa delle motivazioni, entro 30 giorni dalla data nella quale perviene loro l'atto del Sindaco.

6. Il Consiglio comunale tiene, almeno una volta all'anno, entro il mese di settembre, una riunione aperta con la partecipazione delle due Consulte e dei Presidenti delle Circoscrizioni ove costituite, nella quale viene illustrato lo "stato della Comunità" nei suoi caratteri e connotazioni più significative, rapportato alla situazione esistente negli anni precedenti. I Presidenti delle circoscrizioni e delle Consulte esprimono le loro valutazioni sui risultati raggiunti, verificano assieme al Consiglio lo stato di avanzamento dei programmi, propongono nuovi obiettivi da perseguire per lo sviluppo della Comunità.

7. La Giunta comunale assicura alle Consulte l'invio di informazioni, comunicazioni, atti ad efficacia generale, insieme a copia del presente statuto, dei regolamenti e degli altri documenti utili per attivare la loro partecipazione propositiva all'amministrazione del Comune.

8. La Giunta comunale assicura compatibilmente con le disponibilità alle due Consulte i locali, i mezzi strumentali ed il personale necessario per l'esercizio della loro attività.

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la miglior tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio rispettivamente all'esame della Giunta comunale o all'esame istruttorio della Commissione permanente di cui all'art. 45 del presente statuto ed assegnate al competente organo collegiale che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione, la quale deve essere resa nota entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.

CAPO II LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco e al Presidente del Consiglio, il quale li comunica al Consiglio comunale, ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. I Consigli circoscrizionali ove costituiti organizzano, con le modalità indicate al precedente secondo comma, la consultazione dei cittadini della circoscrizione, deliberata dal Consiglio stesso e relativa a proposte di provvedimenti di competenza della circoscrizione o che interessino esclusivamente la popolazione del territorio della stessa. Le funzioni relative allo scrutinio dei risultati sono esercitate dal Segretario della circoscrizione. Il Presidente comunica i risultati della consultazione al Consiglio circoscrizionale ed al Sindaco, e provvede a darne pubblico avviso ai cittadini.

5. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

1. Il referendum consultivo è un istituto ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune possono essere chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti interventi ed ogni altro argomento, esclusi quelli di cui al successivo quarto comma, relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. I referendum consultivi sono indetti dal sindaco previa deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da una percentuale di elettori, comunque non inferiore a 3500 (tremilacinquecento) elettori, iscritti nelle liste del Comune alla data del 1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte del segretario generale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto del segretario generale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

a) revisione dello statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;

b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;

c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

d) tributi locali, tariffe dei servizi altre ed altre imposizioni;

e) designazione e nomine di rappresentanti.

5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

6. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, si riunisce per valutare l'esito della consultazione e per adottare gli eventuali provvedimenti in merito. Ogni decisione in merito si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati.

8. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum comunali devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

9. La consultazione è valida qualora partecipi la metà più uno dei cittadini aventi diritto al voto.

10. Hanno diritto di promuovere e partecipare al referendum coloro che hanno lo status di elettore del consiglio comunale.

CAPO III LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. Periodicamente il Consiglio Comunale procede alla revisione dei procedimenti e definisce i nuovi termini , anche in considerazione di innovazioni legislative o di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La Giunta comunale determina, in base alle proposte del Segretario generale o del Direttore generale se nominato, il settore o l'ufficio di staff competente per ciascun tipo di procedimento o intervento di competenza comunale.

3. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo, integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della legge 7 agosto 1990, n.241.

4. Il regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti commi sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo, debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale e il provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.


CAPO IV L'AZIONE POPOLARE

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. Le associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.


CAPO V IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito con le modalità stabilite dal regolamento.

3. L'ente attraverso apposito regolamento assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali lo stesso è in possesso, relative all'attività da esso svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento soggetto a pubblicazione viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.

5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune la Giunta istituisce servizi di informazione dei cittadini; usufruibili nelle sedi delle frazioni o Circoscrizioni ove costituite e in centri pubblici appositamente attrezzati; utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

6. Quale strumento atto a favorire la più ampia e corretta informazione sulla propria attività, il Comune viene dotato di un apposito "ufficio stampa" la cui organizzazione verrà prevista nel regolamento.

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n.241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.

7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241
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CAPO VI IL DIFENSORE CIVICO

1. Al fine di contribuire all'imparzialità ed al buon andamento della pubblica amministrazione comunale è istituito il Difensore civico, del quale il presente statuto regola l'elezione, le prerogative, i mezzi, nonché i suoi rapporti con il Consiglio.

1. I candidati alla elezione alla carica di Difensore civico sono prescelti fra cittadini in possesso della laurea in giurisprudenza o equipollente, residenti nel Comune che, per pubblica conoscenza, assicurano le più ampie garanzie di indipendenza, probità, equità e risultano dotati della esperienza, competenza giuridica-amministrativa e sensibilità sociale per esercitare le funzioni allo stesso attribuite.

2. Non può essere nominato Difensore civico colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite nel regolamento.

3. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al precedente comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

4. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata dal Consiglio comunale, adottata con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5. Il Consiglio Comunale esamina il possesso dei requisiti richiesti e l'assenza dei motivi di ineleggibilità secondo le modalità previste dal Regolamento.

1. Il Difensore civico viene eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione, da tenersi nell'adunanza successiva, è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati. L'elezione avverrà nell'ambito di un massimo di 10 nominativi (candidati) espressi dalle due consulte (5 per consulta) di cui al precedente art. 45.

2 Rimane in carica per la stessa durata del Consiglio, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.


Art. 57 Prerogative e funzioni

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.

2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o per propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le Aziende speciali, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.

4. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, od all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.

5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

6. La Giunta comunale assicura all'ufficio del Difensore civico una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali adeguate per il buon funzionamento dell'istituto.

7. Al Difensore civico è corrisposta una indennità di funzione in misura pari a quella stabilita dalla legge per gli Assessori comunali.



Art. 58 Funzione di controllo sugli atti deliberativi

1. Il controllo sugli atti deliberativi del Comune di Olbia sono disciplinati dalle disposizioni regionali.

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro il mese di aprile e resa pubblica nelle forme previste dall'art. 52 dello statuto.

2. In casi di particolare importanza il Difensore civico effettua specifiche segnalazioni che il Presidente del Consiglio può iscrivere all'ordine del giorno prima della adunanza del Consiglio comunale.

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