| STATUTO | ||||
| Home| | ||||
|
|
|||
|
TITOLO VI - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI CAPO I - COMPETENZE DEI COMUNI Art. 75 Servizi comunali 1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali del presente statuto ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità. 2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto. 3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge. 4. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi. 1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda. 2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio
comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi,
fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte
dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per
il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per
la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti
dal Comune. 1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi. 2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini- utenti, la razionalità economica della gestione, i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali. 3. Il conferimento della concessione di servizi avviene,
di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure
di gara in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento,
con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità
di soggetti dotati di comprovati requisiti tecnici di professionalità
e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più
favorevoli per l'ente. 1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi. 2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale. 3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. 4. La composizione numerica del Consiglio di Amministrazione è stabilita dal Consiglio comunale in seduta pubblica e a maggioranza assoluta dei voti. Il Sindaco provvederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, Presidente e Consiglieri nei termini e modi previsti dal precedente art. 38 - comma 6. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e circoscrizionali e di Revisori dei Conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche di Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione i dipendenti del Comune o di altre Aziende speciali comunali. 5. Il Presidente ed i singoli consiglieri di amministrazioni cessano dalla carica allo scadere naturale del mandato, per morte, dimissioni volontarie, per revoca della nomina da parte del Sindaco, per i casi previsti dagli indirizzi generali approvati dal Consiglio comunale. 6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso. 7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. 8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali. 9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio. 10. Ai fini di cui al comma 8 sono fondamentali i seguenti
atti: 1. Per l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune. 2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento. 3. Per l'elezione, la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo. 4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato in seguito a pubblico concorso. 5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti. 6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. 8. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.
1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione o disporre la partecipazione in società per azioni o a responsabilità limitata anche a capitale pubblico non prevalente. 2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ovvero impartisce le disposizioni relative alle quote e alle modalità di partecipazione, in relazione alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti. 3. In ipotesi di prevalenza di capitale pubblico questo è realizzato mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni o delle quote di partecipazione a questo Comune ovvero ad altri Enti pubblici che con esso partecipano alla compagine sociale. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società. 4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale così come previsto dalla legge. 5. Per la gestione di servizi pubblici, di interesse comunale
e non di competenza comunale, ma di rilevante importanza e consistenza
che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale
o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività
economiche, il Comune, previa delibera Consiliare, può entrare
a far parte di società per azioni con la partecipazione di altri
soggetti pubblici o privati. |
|||