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Titolo VIII - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ CAPO I - LA PROGRAMMAZIONE Art. 84 La programmazione di bilancio 1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi. 2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono predisposti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente, i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta definisce i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi. 3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono di norma sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento 4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro i termini di legge osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. 5. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica. 6. Prima dell'inizio dell'esercizio sulla base del Bilancio deliberato dal Consiglio la Giunta approva il Piano Esecutivo di Gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ad assegna ai Dirigenti la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati. 7. La Giunta comunale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l'approvazione il Conto Consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione. 8. I contenuti significativi e caratteristici del Bilancio
annuale saranno resi noti ai Cittadini ed agli organismi della partecipazione
con adeguati mezzi informativi. 1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale e suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione. 2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione, le priorità di intervento e ogni altro elemento indicato nella L. 109 /94 e successive modifiche e integrazioni. 3 Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione. 4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono apportate anche al programma e viceversa. 5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati. 6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale. CAPO II - L'AUTONOMIA FINANZIARIA 1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impegno di tali mezzi. 2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive. 3. La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di persone specializzate e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma. 1. La Giunta attiva tutte le procedure previste dalla normativa ordinaria e speciale, statale e regionale, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali norme disciplinano . 2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite. 3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.
CAPO III LA CONSERVAZIONE E GESTIONE
DEL PATRIMONIO 1. La Giunta comunale sovraintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale. 2. La Giunta comunale adotta gli atti di indirizzo per assicurare, da parte di tutti i Dirigenti, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari. 3. La Giunta comunale designa con il P.E.G. il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, gli atti di indirizzo relativi ai provvedimenti necessari per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative. 4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta procede all'adozione di un provvedimento esaurientemente motivato.
6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento. 1. Il Collegio dei revisori è organo ausiliario, tecnico consultivo del consiglio. Il consiglio elegge con voto limitato a due componenti , un collegio di revisori composto da tre membri. 2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti : a) Uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; b) Uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; c) Uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 3. Le proposte inerenti alla elezione dei revisori depositate presso la Segreteria Comunale, devono essere accompagnate da analitico curriculum vitae di ciascun candidato e dalle dichiarazioni di accettazione. 4. Essi durano in carica un triennio a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata esecutività nell'ipotesi di cui all'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, sono rieleggibili per una sola volta sono revocabili solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine di 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. 5. Non possono essere nominati revisori dei conti e, se nominati decadono dall'ufficio: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; i parenti ed affini entro il quarto grado dei componenti della Giunta in carica; i componenti degli organi dell'ente locale e coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina; i membri dell'organo regionale di controllo, il segretario e i dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione e i dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;. 6. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso. 7. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale decadono dalla carica. 8. La revoca d'ufficio è deliberata dal Consiglio
comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco, del Presidente
del Consiglio o da almeno un terzo dei consiglieri, degli addebiti all'interessato,
al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 10 giorni per
far pervenire le proprie giustificazioni. La presidenza del collegio compete
al revisore che sia stato nominato come tale dal Consiglio nel caso in
cui più di uno dei nominati sia iscritto nel registro dei revisori
contabili diversamente la presidenza è attribuita come per legge.
Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare
per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione
consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239 comma
1 lettera d) del Decreto legislativo 267/00. 1. Il collegio dei revisori è deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed alla revisione economico-finanziaria; esso esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario. 2. I revisori collaborano con il Consiglio comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione dell'ente. 3. I revisori sono chiamati ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili. 4. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente e delle sue istituzioni hanno diritto di accesso agli atti e documenti ed agli uffici. 5. Essi sono tenuti a verificare l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali. 6. Essi presentano al Consiglio, per il tramite della Giunta e/o della Presidenza del Consiglio, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione. 7. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il presidente del collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge. 8. I revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'amministrazione. 9. Il Regolamento definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei revisori, mediante la previsione della loro periodicità, e disciplina forme specifiche di controllo di gestione. 10. Le deliberazioni di approvazione del bilancio di previsione e le variazioni di bilancio devono essere corredate da relazione preventiva del Collegio dei revisori; a tal proposito le proposte di delibera vengono trasmesse al Presidente del Collegio almeno 15 giorni prima dell'adozione della delibera. 11. Al Collegio dei revisori vanno comunicati da parte del Segretario Comunale le deliberazioni di Giunta e di Consiglio adottate con parere tecnico e/o contabile contrario. 12. Si fa obbligo a tutti gli uffici comunali di dare risposta entro termini ristretti e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta ai richiami ed alle osservazioni emesse dal Collegio dei Revisori. 13. I Revisori dei conti possono presenziare alle riunioni
di Giunta verificandosi la condizione di dissesto finanziario limitatamente
al perdurare di tali situazioni. A al fine ai revisori viene dato preventivo
avviso delle riunioni di Giunta con le stesse modalità e termini
seguiti per gli assessori comunali. 1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti. 2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante: a) il fine che con il contratto s'intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base. 3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano. 4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente del settore cui è attribuita la competenza sull'oggetto del contratto stesso. 5. L'Amministrazione assicurerà le necessarie garanzie
di equità nell'affidamento di incarichi di progettazione, studi
e consulenze a persone esterne all'Amministrazione garantendo, senza pregiudizio
per la qualità di lavoro, la massima partecipazione negli incarichi
in conformità alla normativa vigente. Ogni incarico deve essere
inoltre adeguatamente motivato e pubblicizzato anche nelle parti relative
alle garanzie dell'interesse pubblico e alle responsabilità del
progettista.. CAPO VII - IL CONTROLLO DELLA
GESTIONE 1.Il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione con apposito regolamento e secondo i principi di cui all'articolo 196 del Decreto Legislativo 267/00. 2. Il controllo di gestione verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. 3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi e delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione. 4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo
si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso
che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente
al Consiglio comunale i provvedimenti necessari. CAPO VIII - TESORERIA E CONCESSIONARIO
DELLA RISCOSSIONE Il servizio di Tesoreria è affidato previa procedura ad evidenza pubblica ,ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune. 2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima novennale, rinnovabile per non più di una volta. 3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge. 4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede direttamente ovvero a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti. 5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative alla gestione del servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.
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