| STATUTO | ||||
| Home| | ||||
|
|
|||
|
Titolo IX - COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI Art. 94 Lo Stato 1. Il Comune garantisce, i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale di Governo. 2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalla legge ed alle condizioni dalle stesse previste. 3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri. 1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale. 2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti. 3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione. 4. Il Comune, nell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali. 1. Il Comune, esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatoria con quella degli altri comuni, nell'ambito provinciale. 2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale preposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione. 3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi. 1. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità
montana l'esercizio di funzioni di competenza comunale, assegnando alla
stessa le risorse necessarie. La deliberazione di delega è adottata
in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei Consiglieri assegnati. Nella Giunta e negli organi collegiali del Comune nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti al fine di assicurare pari opportunità tra uomo e donna salva motivata causa viene garantita di norma la rappresentatività di entrambi i sessi. Tutti i gruppi che presentano liste per le elezioni Comunali ed i singoli candidati debbono presentare all'atto della presentazione delle liste una dichiarazione contenente il preventivo delle spese che andranno a sostenere nella campagna elettorale ed impegnarsi a presentare dettagliato rendiconto delle spese sostenute nel termine di un mese dalla fine della campagna elettorale. |
|||